Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16615 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 11/06/2021), n.16615
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15929/2019 proposto da:
K.T., elettivamente domiciliato in Lecco Viale Turati 71,
presso lo studio dell’avv. Raffaele Rigamonti, che lo rappresenta e
difende.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Direzione Centrale Politiche Immigrazione
Asilo;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
K.T., cittadino del Pakistan, ricorre con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano del 16 aprile 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 7 novembre 2018 con il quale il Ministero dell’Interno – Unità Dublino, ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania.
Il Tribunale, premesso che il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale dopo aver presentato analoga domanda in Germania per poi entrare in Italia, in risposta ai motivi avverso il provvedimento di trasferimento, osserva:
1- La Germania risulta indiscutibilmente il paese di primo ingresso non risultando che il ricorrente abbia fatto ingresso illegale altrove;
2- L’Unità Dublino ha avuto un colloquio personale con il richiedente;
3- Il provvedimento è stato tradotto in inglese, lingua ufficiale del Pakistan, per cui la omessa traduzione in urdu o punjabi non incide sul diritto in difesa;
4- il regolamento non prevede la preferenza personale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 13 e 18 Reg. UE 604/2014 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e per l’omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Rileva che dalla documentazione non risulta la data di ingresso in Germania del ricorrente e, quindi, è scaduto il termine per la presa in carico da parte dello Stato competente nè risulta che la Germania abbia dato inizio alla procedura sulla protezione.
Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.
Infatti, il Tribunale, aveva rilevato come fosse stato accertato che il richiedente avesse presentato domanda di protezione internazionale durante la sua permanenza in Germania e aveva dato atto che l’ingresso in Germania nel 2015 risultava da quanto dallo stesso dichiarato; quindi ha confermato la competenza ai sensi dell’art. 13, comma 2 reg. UE 604/2014 lì dove il ricorrente svolge argomenti con riferimento al diverso criterio di competenza del comma 1.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 4, comma 2, Reg. 604/2013, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, L. n. 241 del 1990, art. 1.
Rileva che la lingua principale del paese del ricorrente è l’urdu e che, quindi, non è sufficiente la traduzione in lingua inglese che non è parlata dalla maggioranza della popolazione. Afferma, inoltre, che tale violazione ricorre anche per la mancata traduzione della restante documentazione.
Il motivo è inammissibile in quanto non contesta la principale ragione della decisione.
Innanzi al Tribunale era stata eccepita la mancata traduzione del solo provvedimento impugnato, ovvero quello che ha disposto il trasferimento del richiedente in Germania per l’esame della domanda di protezione internazionale. Rispetto a tale eccezione, vi sono due ragioni per le quali il Tribunale l’ha rigettata:
la prima è la affermazione di adeguatezza della traduzione in lingua inglese, individuata quale lingua ufficiale del Pakistan; la seconda è che la mancata traduzione non aveva avuto alcuna incidenza sul diritto di difesa del ricorrente che aveva tempestivamente impugnato, prendendo posizione nel merito.
Il ricorso, con argomentazioni peraltro ridondanti, si limita a contestare la prima ragione della decisione, non ritenendo sufficiente la traduzione in lingua inglese insistendo sulla non necessaria conoscenza della stessa da parte del richiedente la cui lingua madre era altra.
Manca, però, qualsiasi riferimento alla ben più significativa ragione della decisione consistente nell’avere il richiedente, con la
tempestiva impugnazione e la contestazione in merito, potuto difendersi comunque non indicando in cosa la mancata traduzione sia stata di ostacolo alla regolare esercizio del diritto di difesa.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021