Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16615 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 08/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29494-2010 proposto da:

MEDIOCREVAL S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già CASSA SAN GIACOMO S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 20, presso l’avvocato ELISABETTA

FERRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO SALVATORE

INFANTINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA ITRESUD S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore dott. L.F.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 51, presso l’avvocato

LUCIANO ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ALESI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. PIRANI, con delega, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da Mediocreval s.p.a. (già Cassa S. Giacomo s.p.a.) contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, avanzata dal Fallimento della Itresud s.p.a., aveva dichiarato l’inefficacia dei versamenti solutori per complessivi Euro 168.698,13 affluiti, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita presso la sede di Caltagirone della banca, conseguentemente condannata alla restituzione della somma predetta, maggiorata degli interessi legali. Per ciò che nella presente sede ancora rileva, la corte territoriale ha escluso che il tribunale avesse pronunciato ultra-petita per aver ritenuto ammissibile ed aver accolto la domanda – includente versamenti solutori non elencati in citazione – come precisata dal Fallimento nella memoria depositata ai sensi dell’ art. 183 c.p.c., comma 5, (nel testo, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis) ed ha ritenuto provata in via presuntiva la scientia decoctionis dell’istituto di credito.

La sentenza, pubblicata 111 febbraio 2010, è stata impugnata da Mediocreval con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria, cui il Fallimento della Itresud ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo mezzo di censura la ricorrente lamenta il rigetto del motivo d’appello volto a denunciare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado che, non tenendo conto che nell’atto di citazione il Fallimento aveva chiesto la declaratoria di inefficacia dei soli versamenti solutori affluiti sul conto nel periodo 4.1/2.2.94, aveva accolto anche la domanda di revoca di ulteriori e successive rimesse inammissibilmente avanzata per la prima volta dall’attore nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5.

2) Col secondo mezzo Mediocreval deduce, in primo luogo, che la corte del merito ha ritenuto provata la scientia decoctionis esclusivamente in ragione della sua qualità di operatore economico professionalmente qualificato, dapprima presumendo – sulla scorta dell’unico argomento costituito dal “dovere di conoscenze della banca – che (l’allora) Cassa San Giacomo avesse acquisito il bilancio dell’esercizio 1992 di Itresud ed ottenuto dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia notizie sull’indebitamento della cliente, e successivamente traendo da tale presunzione (in violazione del relativo divieto) la prova presuntiva della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione. Nel prosieguo del motivo Mediocreval contesta, inoltre, l’intrinseca rilevanza degli elementi documentali presuntivi valutati dal giudice d’appello, osservando: 1) che all’epoca di effettuazione delle rimesse impugnate il sistema operativo della Centrale Rischi non forniva informazioni sulla posizione globale di rischio e sulle sofferenze dei clienti, ma si limitava a segnalare in via riassuntiva i crediti censiti a nome dello stesso soggetto, con la specificazione, per ciascuna categoria di crediti, dell’importo globale accordato e di quello utilizzato, senza indicazione degli istituti concedenti; 2) che a Cassa San Giacomo, operante sulla piazza di (OMISSIS), non poteva essere noto che altre banche avevano chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale di Palermo l’emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di Itresud, in forza dei quali avevano iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili della società; 3) che la corte catanese avrebbe erroneamente tenuto conto della nota della Cassa di Risparmio del 25.11.93, inviata via fax a tutte le banche operanti nel settore, con la quale era stata indetta una riunione interbancaria per l’esame del piano di risanamento di Itresud, atteso che non v’era prova che Cassa San Giacomo, pur essendone sicura destinataria, avesse effettivamente ricevuto il fax.

3) Con il terzo mezzo la ricorrente sostiene che la prova presuntiva della scientia decoctionis non poteva essere tratta da circostanze verificatesi tutte in epoca antecedente al 31 dicembre del 1993, data in cui era stata accordata ad Itresud la linea di credito (castelletto di sconto) in dipendenza della quale erano state effettuate le rimesse revocate.

4) Col quarto mezzo Mediocreval assume, infine, che la corte del merito è incorsa in plurimi vizi di motivazione per aver omesso di chiarire quali fossero le poste contabili del bilancio dell’esercizio 1992 di Itresud ed i dati emergenti dalle rilevazioni della Centrale Rischi che denotavano lo stato di crisi irreversibile in cui versava la società, nonchè di valutare che il 31.10.94 (ovvero a distanza di ben due anni dall’approvazione di quel bilancio ed in data di gran lunga successiva sia alla nota della Cassa di Risparmio sia all’emissione dei decreti ingiuntivi) la società era stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata.

5) Il primo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nell’atto di citazione il Fallimento non si è limitato a richiedere la revocatoria L Fall., ex art. 67, 2 comma, degli accrediti per complessivi L. 171.491.771 affluiti nel periodo 4.1/2.2.94 sul conto corrente n. (OMISSIS) acceso da Itresud presso Cassa San Giacomo, ma ha formulato una domanda ben più ampia, chiedendo “comunque” la declaratoria di inefficacia di “tutti i versamenti eseguiti sul medesimo conto per gli importi maggiori o minori effettivamente risultantì e, “per l’effetto”, la condanna della convenuta a restituire “la somma di L. 171.491.771 o quella maggiore o minore risultante versata dalla società poi fallita nell’anno anteriore alla data (31.10.94) di ammissione alla procedura di amministrazione controllata”.

Ebbene, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ai fini dell’individuazione della causa petendi e del petitum dell’azione di revocatoria delle rimesse bancarie esercitata dal fallimento ai sensi L. Fall., art. 67, comma 2, è sufficiente l’individuazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto: tali elementi, infatti, sono idonei a rendere la banca convenuta edotta della pretesa azionata, non essendo, per contro necessaria la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista (Cass. nn. 1802/013, 6789/012, 17284/010, 28445/08).

Deve allora necessariamente concludersi che il tema d’indagine concernente la revocabilità di rimesse ulteriori e successive rispetto a quelle intervenute nel periodo 4.1/2.2.94 era stato introdotto dal Fallimento, tempestivamente, già nell’atto di citazione.

Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto che la memoria depositata dall’attore ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, – nella parte in cui individuava fra le rimesse astrattamente revocabili quelle affluite sul conto dopo il 4 febbraio 1994 – non integrasse un’inammissibile mutatio libelli, ma costituisse mera precisazione della domanda già formulata.

Non depone in senso contrario l’ultimo precedente (Cass. n. 13767/015) richiamato dalla banca, che anzi conferma il principio sopra enunciato e si limita a rilevare che la domanda “quantificata” dal Fallimento nell’atto di citazione non può essere ampliata in sede di precisazione delle conclusioni nè, tantomeno, in appello; l’unico precedente effettivamente difforme (Cass. N. 17090/08), che il collegio non condivide, deve invece ritenersi ormai superato alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

6) In ordine logico, va a questo punto esaminato il terzo motivo di ricorso, che deve essere anch’esso respinto.

Mediocreval, travisando la portata del principio enunciato da Cass. n. 10573/08 – che afferma che, ai fini della prova della scientia decoctionis della banca, non può riconoscersi valore sintomatico ai fatti verificatisi in data anteriore all’apertura del rapporto di conto corrente – pretende infatti di vederlo applicato all’ipotesi del tutto diversa, ricorrente nel caso di specie, in cui, nel corso di tale rapporto, la banca accordi al cliente nuove linee di credito, anch’esse regolate in conto corrente; il motivo è, peraltro, inammissibile nella parte in cui dà per scontato che le rimesse revocate fossero state effettuate da Itresud “in esecuzione del castelletto di sconto concessole il 31.12.93”, atteso che la corte territoriale non ha mai accertato che la fallita godeva di tale affidamento, nè, tantomeno, che ne avesse usufruito solo a partire dal gennaio del 1994. Il giudice d’appello si è infatti, per un verso, limitato a rilevare che il contratto di cui la banca invocava l’esistenza al fine di escludere la natura solutoria delle rimesse non era qualificabile in termini di apertura di credito, ma integrava, semmai, un’ anticipazione su crediti (riconducibile al castelletto di sconto) inidonea ad incidere sull’ammontare dello scoperto, e, per l’altro, ad affermare che il contratto di apertura di credito, che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam, non poteva, in ogni caso, ritenersi concluso per facta concludentia, in quanto dopo il 21.12.93 Itresud non aveva più effettuato operazioni di prelievo dal conto.

7) Non meritano accoglimento neppure il secondo ed il quarto motivo del ricorso che, essendo fra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Invero, al di là dell’indubbia sovrabbondanza della motivazione che sorregge il capo della sentenza impugnato con i motivi in esame, la corte del merito ha accertato in fatto: che gli affidamenti di cui Itresud era titolare presso San Paolo Imi ed Unicredit erano stati revocati, rispettivamente nel gennaio e nel luglio del 1993; che COMIT e BNL avevano invece fatto ricorso alla procedura monitoria ed, in forza dei decreti ingiuntivi, ottenuti per notevoli importi, avevano iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili della debitrice in epoca anteriore a quella delle rimesse impugnate; che la Cassa di Risparmio, con nota del 25.11.93, aveva indetto una riunione fra ben dodici banche operanti nel settore, fra le quali anche Cassa San Giacomo, per l’esame del piano di risanamento della società, che versava in una “critica situazione finanziaria”. Con specifico riguardo al rapporto intercorso fra Itresud e Cassa San Giacomo, il giudice d’appello ha inoltre accertato che il conto acceso dalla società presso la banca, non assistito da alcuna linea di credito, presentava una rilevante ed anomala scopertura ed ha aggiunto che la tolleranza della banca allo scoperto non poteva ritenersi indice di una presunta floridezza economica della correntista, ma denotava, al contrario, l’impossibilità della stessa di ottenere un normale affidamento per elasticità di cassa.

Il quadro generale così delineato dà dunque certezza che lo stato di crisi in cui versava la società poi fallita si era manifestato sin dal ‘93 ed era noto a tutto il ceto bancario; nè v’erano ragioni per ritenere che la sola Cassa San Giacomo non l’avesse percepito, per aver colpevolmente attuato, in contrasto con la prassi bancaria e nonostante l’evidenziato andamento anomalo del rapporto di conto corrente, una sorta di strategia dell’isolamento, solo grazie alla quale avrebbe potuto rimanere all’oscuro delle numerose e rilevanti notizie negative riguardanti la propria correntista.

Non v’è dubbio, pertanto, che le predette circostanze fossero di per se stesse sufficienti a ritenere provata in via presuntiva la scientia decoctionis della convenuta/appellante, senza alcuna necessità di verificare se essa avesse effettivamente acquisito i dati provenienti dalla Centrale Rischi, il bilancio dell’esercizio 1992 di Itresud o ricevuto la convocazione della Cassa di Risparmio.

Sotto altro profilo, va rimarcato che la corte catanese non ha fondato il proprio convincimento circa l’onere di Cassa San Giacomo di assumere informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria di Itresud sull’astratto rilievo della qualità della banca di operatore economico professionale, ma sul dato concreto, allegato in corso di causa dall’odierna ricorrente, dell’avvenuta assunzione, il 31.12.93, di due delibere di concessione di fidi: il giudice a quo ha pertanto del tutto coerentemente affermato che, quantomeno in detta occasione, l’istituto di credito avrebbe dovuto compiere la più elementare delle verifiche, consistente nell’esame dei bilanci della correntista ed, in particolare, dell’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 1992, dal quale emergevano (non solo) il grave indebitamento di Itresud verso le banche, (ma anche) il significativo incremento dei debiti a breve termine contratti dalla società e le difficoltà incontrate dalla stessa nella riscossione dei crediti.

Appare, in conclusione, evidente la superfluità ai fini della decisione del tema della Centrale Rischi sul quale la sentenza si è dilungata, inducendo la ricorrente ad incentrarvi le proprie difese, mentre ogni altra questione illustrata nei motivi risulta infondata o, laddove volta ad ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200, di cui 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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