Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16615 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16615 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 22923-2009 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA FIAMME ORO A R.L.
(C.F. 80007040837), in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

Data pubblicazione: 03/07/2013

TRIESTE 87, presso l’avvocato ARTURO ANTONUCCI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SAITTA
2013

ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

794

contro

COMUNE DI MESSINA (c.f. 00387830839), in persona

1

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso
l’avvocato GIUFFRE’

PATRIZIA,

difeso dall’avvocato SACCA’

rappresentato e
GIANCARLO,

giusta

procura in calce al controricorso;

contro

GARUFI MARIA FRANCESCA, GARUFI GIUSEPPE, GARUFI
DOMENICO;
– intimati –

Nonché da:
GARUFI MARIA FRANCESCA (c.f. GRFMFR54B48F158A),
GARUFI GIUSEPPE (c.f. GRFGPP53C14F158Z), nella
qualità di eredi di GARUFI DOMENICO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso
l’avvocato VESPAZIANI GIOVANNI, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BONCOMPAGNI
ANGELA, giusta procure in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

– controricorrente –

controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA FIAMME ORO A R.L.
(C.F. 80007040837), in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
TRIESTE 87, presso l’avvocato ARTURO ANTONUCCI,

2

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

SAITTA

ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso
al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

– intimato –

avverso la sentenza n.

433/2008 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 22/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO SAITTA
che

ha

chiesto

l’accoglimento

del

ricorso

principale;
udito,

per

i

controricorrenti

e

ricorrenti

incidentali, l’Avvocato EMANUELE VESPAZIANI, con
delega, (che deposita n.1 avviso di ricevimento)
che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del

COMUNE DI MESSINA;

ricorso principale, l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso in
via preliminare per l’inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso principale, assorbimento del

3

ricorso incidentale.

J.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia verte sul risarcimento dei
danni provocati

al dottor Domenico Garufi

protrattasi illegittimamente in assenza di un
provvedimento di espropriazione. Accogliendo la
domanda proposta nei confronti del Comune di Messina e della Cooperativa Fiamme Oro, il Tribunale
di Messina accertò l’illegittima trasformazione
del

fondo,

liquidò

il

danno

costituito

dall’intervenuta perdita della proprietà, e condannò i convenuti al pagamento della somma dovuta
a norma dell’art. 5 bis, comma 7 bis d.l. n. 333
del 1992.
2. Con sentenza in data 22 luglio 2008, la
corte territoriale ha dichiarato inammissibile
l’appello del comune, per difetto di valida procura a impugnare, e quello della cooperativa perché
tardivo;

ha tuttavia escluso l’applicabilità

dell’art. 5 bis, comma 7 bis d.l. n. 333 del 1992
e ha rideterminato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in base al valore venale, applicando gli interessi legali sul valore annualmente rivalutato.
l,

4

dall’occupazione di un fondo di sua proprietà,

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la cooperativa con atto notifi,

cato il 22 ottobre 2009 a Domenico Garufi, per
quattro motivi.
Il Comune di Messina resiste con controricor-

vi del ricorso principale.
Resistono altresì con controricorso e ricorso
incidentale condizionato per quattro motivi, nonché ricorso incidentale per un motivo Maria Francesca e Giuseppe Garufi, eredi di Domenico Garufi,

Al ricorso incidentale resiste la cooperativa
con controricorso.
Gli eredi Garufi resistono al ricorso adesivo
del comune con controricorso notificato il 14 gennaio 2010.
Sia la società cooperativa e sia gli eredi
Garufi hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Nel controricorso gli eredi Garufi eccepiscono la nullità del ricorso, notificato il 22 ottobre 2009 a Domenico Garufi, che era deceduto il
23 gennaio 2009, e quindi (tenuto conto della so-

spensione processuale dei termini) entro i sei me.,

5

so, nel quale peraltro aderisce ai primi tre moti-

si dal 22 luglio 2008, data della pubblicazione
della sentenza impugnata.
5. L’eccezione è fondata. La notificazione
del ricorso per cassazione a una parte deceduta è
nulla e insanabile. Qualora la morte della parte

la sentenza, ciò comporta a norma dell’art. 328
l’interruzione del solo termine breve per impugnare, inapplicabile nella specie per non essere stata notificata la sentenza, ma non incide sul termine annuale. Nella specie, dunque, la rinnovazione del ricorso nei confronti degli eredi non poteva aver luogo tempestivamente.
6. La tesi della cooperativa ricorrente, che
la tempestiva notifica del ricorso nei confronti
del Comune di Messina sarebbe valsa ad evitare la
decadenza, essendo il predetto ente parte necessaria del giudizio “in ordine all’individuazione del
soggetto passivamente legittimato al pagamento del
risarcimento”, non ha fondamento. Il quarto motivo
del ricorso principale della stessa cooperativa, a
questo proposito richiamato, è manifestamente inammissibile addebitando alla sentenza impugnata
una condanna solidale della cooperativa e del comune, che era invece stata pronunciata dal tribunale, e risolvendosi perciò in una censura della

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avvenga entro il semestre dalla pubblicazione del-

sentenza di primo grado. Né poi risulta dalla sentenza impugnata che l’appello incidentale della
cooperativa – peraltro tardivo e inammissibile vertesse su questo punto e fosse rivolto contro il
comune.

zionale della disciplina dettata dall’art. 328
c.p.c., prospettata dalla ricorrente principale
con riferimento all’ipotesi che la morte del destinatario si verifichi in una data che non consenta all’impugnante di averne tempestiva notizia,
pregiudicando così il suo diritto di difesa, non
rileva nel presente giudizio, nel quale tra la
morte della parte e la notifica del ricorso trascorsero quasi nove mesi.
8. Inammissibile è di conseguenza il controricorso del Comune di Messina, nella parte in cui
contiene l’adesione ai primi tre motivi del ricorso della cooperativa, che peraltro non potrebbero
valere come ricorso incidentale.
9. L’inammissibilità del ricorso principale
comporta l’inefficacia del ricorso incidentale
proposto dagli eredi Garufi.
10.

La reciproca soccombenza giustifica la

compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
.

7

7. La questione dell’illegittimità costitu-

P. q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e
inefficace quello incidentale. Compensa tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.

della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 8 maggio 2013.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio

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