Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16614 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32263/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in

– ricorrente –

contro

G.M. ved. R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MERLINO NICOLA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 593/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/08/2007 R.G.N. 1435/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

premesso che G.M., coniuge supersite del medico ospedaliero dr. R.G., a seguito del rigetto in sede amministrativa della sua domanda all’INPS di corresponsione della pensione indiretta, aveva promosso azione giudiziaria nei confronti dell’ente, ottenendo sia in primo che in secondo grado (in quest’ultimo caso con sentenza depositata il 23 agosto 2007) il riconoscimento del diritto vantato;

che il problema della causa, ora pervenuta a questa Corte su ricorso dell’INPS notificato l’11 dicembre 2007, è, secondo tale ente, stabilire se esista presso l’Istituto una regolare “provvista” contributiva utile al fine indicato;

che in proposito, è certo che per il dr. R.G. erano stati a suo tempo versati all’INPS i contributi IVS obbligatori per il periodo lavorativo dal 1958 al 1962, probabilmente sul presupposto che in tali anni egli svolgesse attività di medico assistente ospedaliero non di ruolo, come tale non tenuto al versamento contributivo alla cassa per le pensioni dei sanitari presso il Ministero del tesoro, a norma della L. 6 luglio 1939, n. 1035, art 8, e successive modificazioni;

che il dr. R. era stato successivamente ammesso dall’INPS, su sua richiesta, a proseguire volontariamente nel versamento dei contributi in relazione al periodo dal 1965 al 1978;

rilevato che nel giudizio di merito l’INPS aveva sostenuto la tesi secondo cui, poichè nel 1980 l’interessato aveva riscattato il periodo di contribuzione “obbligatoria” presso la Cassa per le pensioni ai sanitari, pertanto ai sensi della L. 24 novembre 1962, n. 1593, art. 5, e della L. 11 aprile 1955, n. 379, art. 34, e quindi con un contributo di riscatto ridotto come previsto per il periodo non di ruolo del medico ospedaliero, sarebbe venuto meno il requisito di cinque anni di contribuzione obbligatoria utile per poter utilizzare ai fini pensionistici la contribuzione volontaria effettuata presso tale ente, che ne avrebbe pertanto disposto la restituzione;

che viceversa, secondo la Corte territoriale, poichè era risultato in giudizio che il R. aveva svolto negli anni dal 1958 al 1962 attività di assistente ospedaliere di ruolo, egli avrebbe dovuto essere obbligatoriamente iscritto in tale periodo alla Cassa sanitari mentre non sarebbero state a lui applicabili le norme sul riscatto del periodo non di ruolo a contributo ridotto; che da ciò la Corte ha tratto il convincimento che la coniuge superstite potesse ottenere dall’INPS la pensione indiretta;

che in questa sede di legittimità l’INPS contrasta tale conclusione col rilievo secondo il quale l’iscrizione obbligatoria del R. alla cassa escluderebbe la possibilità di una contemporanea iscrizione anche all’INPS per i medesimi anni e inoltre il riscatto non potrebbe certo produrre effetti a carico dell’ente ricorrente;

che G.M. resiste al ricorso dell’INPS, rilevando preliminarmente che le difese da questi svolte in questa sede sono nuove, in quanto nel giudizio di merito l’ente aveva unicamente sostenuto di non poter ritenere utili i contributi relativi agli anni 1958-1962, in quanto oggetto di riscatto con contributo ridotto da parte del R. e insiste comunque nel ritenere corretta la decisione dei giudici di merito;

ritenuto a quest’ultimo riguardo che le difese dell’INPS, essendo fondate esclusivamente sulla disciplina di legge applicabile ai fatti definitivamente accertati dai giudici di merito, non sono tardive, in quanto non introducono fatti nuovi che ampliano l’ambito della materia del contendere tra le parti, ma attengono unicamente alla corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati;

che nel merito, il ricorso è fondato;

che essendo stato infatti accertato dai giudici di merito che il dr. R.G. aveva svolto negli anni dal 1958 al 1962 attività di assistente ospedaliero di ruolo, per il relativo periodo egli avrebbe dovuto essere iscritto obbligatoriamente alla cassa pensioni dei sanitari, ai sensi della L. n. 1035 del 1939, art. 6, cit., e a tale cassa avrebbero dovuto essere versati nel periodo indicato i contributi, mentre nessun riscatto relativo al medesimo periodo era possibile, in quanto previsto, in particolare, per i medici non di ruolo per i quali i contributi fossero stati versati all’INPS;

che, conseguentemente, nel periodo dal 1958 al 1962 non avrebbero dovuto essere versati obbligatoriamente per il dr. R. contributi all’INPS e che pertanto quelli versati non potevano produrre effetti presso tale ente, anche se i relativi periodi non fossero stati riscattati presso la cassa pensioni dei sanitari;

che infatti i contributi indebitamente versati non sono utilizzabili ai fini della maturazione del diritto a pensione;

che in assenza di contributi obbligatori utili presso l’INPS, anche quelli versati in prosecuzione volontaria dovevano essere considerati privi di causa;

ritenuto pertanto che la sig.ra G.M. non ha maturato presso l’INPS l’azionato diritto alla pensione indiretta;

tutto ciò premesso, rilevato e ritenuto, ne consegue la fondatezza del ricorso dell’INPS, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, col rigetto della originaria domanda della G.. Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della presentazione della domanda in via amministrativa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di G.M.; nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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