Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16613 del 15/07/2010
Cassazione civile sez. I, 15/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Gabriella – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.E., domiciliato in Roma, Viale B. Buozzi 99, presso
l’avv. D’ALESSIO A., che lo rappresenta e difende, come da mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M.F., domiciliata in Roma, Via Anastario II 80,
presso l’avv. DI NARDO L., che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. A. Barbato, come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 689/2006 della Corte d’appello di Roma,
depositata l’8 febbraio 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore del ricorrente, avv. D’Alessio, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Udite le conclusioni del P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma si è pronunciata nel giudizio di separazione personale tra i coniugi R.E. e B.M.F..
I giudici d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, hanno determinato in Euro 1.000,00 l’assegno mensile che R.E. deve versare a B.M.F., in considerazione dello squilibrio tra il reddito annuo di Euro 45.000 netti percepito dal marito e il reddito annuo di Euro 15.000,00 netti percepito dalla moglie, peraltro assegnataria esclusiva della casa coniugale di comune proprietà.
Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione R.E. e propone un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso B.M.F..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione R.E. deduce violazione e falsa applicazione degli art. 155 e 156 c.c., e vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie.
Lamenta:
a) che i giudici del merito abbiano considerato anche i redditi derivanti da incarichi temporanei, come quello di consigliere circoscrizionale e di presidente del CRAL, per desumerne valutazioni in ordine al tenore di vita della coppia;
b) che nessuna prova è stata fornita da B.M.F. sul tenore di vita matrimoniale, mentre i giudici del merito hanno ingiustificatamente sottovalutato la rilevanza del trattamento di fine rapporto percepito dalla moglie;
c) che i giudici del merito si siano fondati su documentazione non fiscale per determinare in quindicimila euro il reddito di B. M.F., mentre ben più elevato dovrebbe essere il suo trattamento pensionistico.
Il ricorso è inammissibile, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a un’attendibile ricostruzione della situazione reddituale dei coniugi.
Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, infatti, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito formulato in maniera non illogica sulla base delle informazioni ritenute significative (Cass., sez. 1^, 3 agosto 2007, n. 17055, m. 599718).
Nel caso in esame, d’altro canto, il ricorrente non contesta se non genericamente la determinazione del suo reddito annuo in quarantacinquemila Euro; e propone solo illazioni sulla misura effettiva del reddito della moglie. Le sue censure dunque, oltre che incompatibili con il giudizio di legittimità, sono anche generiche.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010