Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16613 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilia – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7259-2020 proposto da:

TECNO ITALIA SIGNS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso

lo studio dell’avvocato VIITORIO CAPPUCCILLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.N., e INTECH SRL., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO D’ANTONIO;

– controricorrenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza 1506/2018 R.G. del

TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 10/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TOMMASO BASILE che chiede il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato in data 9/7/2018, la Tecno Italia Signs s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto, nei relativi confronti, dalla In. Tech s.r.l. per il pagamento di talune fatture;

unitamente all’opposizione avverso il provvedimento monitorio (nella specie emesso dal Tribunale di Campobasso), la Tecno Italia Signs s.r.l. ha chiamato in causa S.N., al fine di sentirlo condannare, unitamente alla In. Tech s.r.l., al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società opponente in conseguenza di taluni illeciti commessi dalle controparti;

costituendosi in giudizio, il S., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale di Campobasso, ritenendo competente il giudice del lavoro, dovendo ritenersi che i fatti illeciti dedotti in giudizio dalla Tecno Italia Signs s.r.l. dovessero ricondursi ad asseriti inadempimenti in cui sarebbe incorso il S. nell’esecuzione del rapporto di lavoro tra lo stesso e la società opponente;

con ordinanza resa in data 10/1/2020, il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la propria incompetenza per materia, in relazione alla domanda proposta dall’opponente nei confronti del S., rimettendone la decisione al medesimo Tribunale di Campobasso in funzione del giudice del lavoro;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso, la Tecno Italia Signs s.r.l. ha proposto regolamento di competenza;

S.N. si è costituito depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del regolamento di competenza; considerato che,

con il ricorso proposto, la Tecno Italia Signs s.r.l. censura diffusamente l’ordinanza impugnata per aver erroneamente interpretato la domanda proposta nei confronti del S., avendo la società opponente espressamente rivendicato l’accertamento degli illeciti ascritti a quest’ultimo, non già in relazione a pretesi inadempimenti del rapporto di lavoro esistente tra le parti, bensì in ragione dell’intrinseca natura illecita dei diversi comportamenti posti in essere dal S. al solo scopo di arrecare pregiudizio alla società opponente;

il ricorso è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016, Rv. 640707 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015, Rv. 635212 – 01), a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le seziono ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo stesso ufficio, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’indicata pronuncia, poichè il tribunale avrebbe dovuto disporre soltanto il cambiamento del rito e la conseguente rimessione al capo dell’ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro;

nel caso di specie, quindi, il tribunale avrebbe dovuto considerare la questione proposta dalla società opposta, non già come questione di competenza per materia, ma esclusivamente come una questione di rito e, quindi, disporre il cambiamento del rito e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione del fascicolo al Giudice del Lavoro presso il medesimo tribunale;

sulla base delle argomentazioni che precedono, dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, la conseguente remissione, il giudice del merito, il compito di provvedere alla regolazione delle spese del presente regolamento di competenza;

dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e rimette al Tribunale di Campobasso il compito di procedere alla regolazione delle spese del presente regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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