Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16613 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/08/2020), n.16613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36314-2018 proposto da:

COMUNE DI SERRARA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO BONELLI;

– ricorrente –

contro

SANTA MARIA A TERRA DI I.R. E P.D. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8327/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società Santa Maria ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla TARSU, emesso dal Comune di Serrara Fontana, contestando la debenza del tributo. La CTR della Campania con sentenza depositata il 2 ottobre 2018 ha ritenuto fondate le ragioni della contribuente.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso perchè non notificato a mezzo PEC. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità.

La società contribuente ha proposto eccezione di inammissibilità del ricorso, che avrebbe dovuto essere notificato – nella prospettazione della parte – via PEC.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso è stato notificato ai difensori nel domicilio eletto a mezzo posta, e sempre a mezzo posta alla società nella sede, nonchè presso la segreteria della CTR, e quindi in conformità alle prescrizioni date dall’art. 330 c.p.c..

Diversamente da quanto ritiene la parte, la notifica del ricorso per cassazione non deve farsi a mezzo PEC. Il D.M. 19 gennaio 2016, in esecuzione di quanto previsto nel D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha previsto l’estensione dell’utilizzo della PEC, nei modi previsti dal PCT, “limitatamente alle comunicazione e notificazioni delle Cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione”, a decorrere dal 15 febbraio 2016. La specificazione di cui al decreto rende possibile le comunicazioni via PEC nel processo civile solo per le comunicazioni provenienti delle cancellerie della Corte, non essendo ancora attivo in Cassazione il deposito dei fascicoli informatici di merito e degli atti di parte telematici.

4.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La parte lamenta la motivazione apparente ed in particolare che a fronte di specifica eccezione di infedele denuncia addebitata alla contribuente la CTR abbia apoditticamente motivato dicendo “Le eccezioni del Comune appaiono generiche e non danno riscontro preciso alle eccezioni formulate in sede di appello”. Parte ricorrente lamenta inoltre di avere evidenziato che la licenza commerciale della società è una licenza annuale e che le denunce di cessazione attività non erano idonee ad ottenere la riduzione del periodo di imposta.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, art. 33 e dell’art. 2697 c.p.c. Il ricorrente deduce che il regolamento del Comune richiede espressamente che la temporaneità dell’attività sia da provarsi in base alla licenza e nel caso di specie la licenza rilasciata alla società è una licenza annuale.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè la violazione del regolamento comunale, art. 25, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente sono fondati.

A fronte di specifici rilievi proposti dal Comune riguardo alla infedeltà della dichiarazione del contribuente e alla tassabilità delle superfici calpestabili, anche se in ipotesi non attrezzate e alla violazione di quanto previsto al regolamento comunale, artt. 33 e 25, in particolare sulla necessità di provare la temporaneità della attività in base alla licenza, che nel caso di specie si deduce essere annuale, la CTR si è limitata a talune dichiarazione apodittiche, prive di specifici riferimenti normativi, facendo riferimento al regolamento comunale ma senza specificare la norma asseritamente applicata e prive altresì di riscontri in fatto; ad esempio non è dato sapere come la CTR abbia accertato la esistenza di terrazze non attrezzate.

Si tratta quindi di una motivazione apparente e cioè di quella motivazione pur graficamente esistente che non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e che determina la nullità della sentenza (Cass. 13977/2019; Cass. 4448/2014; Cass. s.u. 22232/2014)

Inoltre la CTR non ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte e alla quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale in tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura (Cass. 22756/2016).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese, anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

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