Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16613 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16613 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 32560-2006 proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI AVELLINO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALATI
100/C, presso l’avvocato GIARDIELLO ENZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARDILLO
2013

ANNIBALE, giusta procura a margine del ricorso;
-“,’.001080640(2“-

– ricorrente –

790

contro

PORCARO

GIOVANNI

(C.F.

PRCGNN51E23C476Z)

Data pubblicazione: 03/07/2013

subentrato al deceduto procuratore generale PORCARO
ALBERTO – , nella qualità di procuratore generale
degli eredi di SEVERINO GUGLIELMO: ANGELO,
LUDOVICO, ROSARIA, ANTONIETTA, ESTERINA, e
ENRICHETTA: e dei suoi eredi GIULIO SALVATORE, MARC

TINA MARIE SALVATORE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FALERIA 37, presso l’avvocato MAZZEO
ASSUNTA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE
PIETRO GINO, giusta procura speciale per Notaio
dott. TOMMASO CARUSO di BENEVENTO – Rep.n. 56744
del 12.3.2009;
– controricorrente contro

COMUNE DI CHIANCHE;
– intimato –

sul ricorso 501-2007 proposto da:
COMUNE DI CHIANCHE (C.F. 80010570648), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

SALVATORE GIULIO SALVATORE JR, ANTHONY SALVATORE e

in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 5, presso l’avvocato
RUSSO PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GRILLO ANTONIO, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

2

PORCARO ALBERTO, I.A.C.P. DI AVELLINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2467/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

ENZO

GIARDIELLO, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto
dell’incidentale;
udito, per il controricorrente Porcaro, l’Avvocato
GINO DE PIETRO che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

ly

pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere

3

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Napoli ) con sentenza

2006 ha

confermato quella (non definitiva) in data 23 settembre
2002 del Tribunale di Avellino, che aveva condannato in

solido l’IACP della Provincia nonché il comune di Chianche
al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione con
decreto sindacale 19 luglio 1985 ed irreversibile
trasformazione di un terreno di proprietà di Alberto
Purcaro (in catasto al fg.2,part.325) onde realizzare un
programma edilizio,rilevando: a)che anche il comune doveva
rispondere dell’illecita appropriazione, avendo ottenuto il
decreto di occupazione dopo avere individuato l’area per la
costruzione,ed omesso la tempestiva adozione del decreto
ablativo; b)che il credito del proprietario non poteva
ritenersi prescritto in quanto l’occupazione con le
proroghe di legge era cessata il 21 agosto 1994, e la
citazione introduttiva del giudizio notificata il 22 luglio
1996.
Per la cassazione della sentenzayl’IACP ha proposto ricorso
per un motivo; cui resistono con controricorso sia il
Purcaro,che il comune di Chianche;i1 quale ha formulato, a
sua volta, ricorso incidentale per due motivi.
Motivi della decisione
La Corte,in accoglimento delle eccezioni formulate sia dal
comune che dal Purcaro,

deve anzitutto dichiarare
4

inammissibile il ricorso principale,in quanto: a)non
contiene l’esposizione dei fatti di causa né dello
svolgimento del processo nonché delle posizioni in esso
assunte dalle parti, indispensabili ai sensi dell’art.366
comma l ° n.3 cod. proc.civ. perché il giudice di

legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto
della controversia; b) non contiene neppure validi quesiti
di diritto ex art.366 bis cod. proc.civ.,rispondenti come è
noto, alla esigenza di soddisfare l’interesse del
ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella
cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso,
con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla
funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il
principio di diritto applicabile alla fattispecie.
Detti quesiti,infatti, devono rappresentare il punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale; di modo
che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla
lettura del solo quesito, inteso come sintesi logicogiuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene
compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione
del ricorrente, la regola da applicare.
Consegue che p ove tale articolazione logico – giuridica
manchi, il quesito si risolve in un’ astratta petizione di
principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la
fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga
5

affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di
tale principio ad opera della Corte, in funzione
nomofilattica; per cui esso non può consistere in una mera
richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello
della Corte in ordine alla fondatezza della censura così

come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo:così
come è avvenuto per quelli formulati dall’IACP sia per
quello del comune a conclusione del primo motivo del
ricorso incidentale che si concreata in una istanza alla
Corte di stabilire quale ente sia effettivamente titolare
dell’obbligazione risarcitoria nei confronti del
proprietario dell’immobile.
Infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale con
cui il comune, deducendo violazione degli art.2935 e 2947
cod. civ. insiste nell’eccezione di prescrizione del
credito essendo la stessa iniziata a decorrere dal decreto
9 giugno 1981 successivo al sisma, pur carente dei termini
della dichiarazione di p.u.:poiché ad esso era seguita la
trasformazione del terreno nelle costruzioni di edilizia
popolare.
Se i infatti l per ammissione dello stesso comune detto decreto
non poteva costituire neppure la dichiarazione di p.u. che
anche dell’occupazione
presupposto

acquisitiva

indefettibile

(Cass.sez.un.

costituisce un
3940/1988),è

conseguente che detto istituto non poteva essere
configurato in radice a seguito della mera occupazione
6

fattuale del fondo Purcaro,perciò costituente illecito di
diritto comune soggetto al combinato disposto degli

art.2043 e 2058 cod. civ. Senza considerare che la sua
estensione alle costruzioni (private) nel settore
dell’edilizia popolare si è verificato soltanto con l’art.3

legge 458/1988 limitatamente ai terreni acquisiti con
“provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con
sentenza passata in giudicato”; e che la Consulta per
includere nella medesima tutela anche la fattispecie di
terreni acquisiti senza l’emissione del provvedimento di
esproprio, sostanzialmente identica nella situazione
ontologica e negli effetti (per la retroattività della
caducazione del provvedimento ablativo) ha dovuto
dichiarare costituzionalmente illegittima la norma nella
• parte in cui era stata omessa quest’ultima previsione: per
la quale altrimenti avrebbe continuato ad applicarsi la
regola generale dell’accessione in favore del proprietario
del suolo disposta dall’ art.934 cod.civ.. Sicchè la
giurisprudenza di legittimità (sent.17274/2010; 15089/2012)
ha ritenuto che ) per tale tipologia di crediti, il contesto
temporale in cui l’estensione dell’istituto a questi ultimi
ne ha consentito l’insorgenza,perciò stesso segnando
l’inizio del decorso della relativa prescrizione (art.2935
cod. civ.) è proprio in coincidenza con la pubblicazione
della citata decisione 486/1991 della Corte Costituzionale
(prima della quale il Purcaro conserva la proprietà piena
.

7

dell’immobile:perciò nel caso perduta soltanto il 21 agosto
1994).
Le spese del giudizio vanno gravate sul comune e sull’IACP
in solido,rimasti soccombenti e liquidate in favore del
Purcaro come da dispositivo.mentre la reciproca soccombenza

pubblici.
P.Q.M.
La Corte,riuniti i ricorsi,dichiara inammissibile il
principale,rigetta l’incidentale e condanna il comune e
l’IACP in solido al pagamento delle spese processuali,che
liquida in favore del Purcaro in complessivi E 2.700,di cui
2.500 per onorario di difesa. Dichiara interamente
compensate tra le parti quelle tra comune e IACP.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013.

induce il Collegio a compensare quelle tra i due enti

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