Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16612 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilia – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6471-2020 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 669/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 30/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 30/8/2019, il Tribunale di Rimini, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da B.L., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Allianz s.p.a. e P.R., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 330,00, oltre agli accessori e al rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte, quale ulteriore risarcimento (già in parte corrisposto in via stragiudiziale) del danno subito dal B. a segiuito del sinistro stradale dedotto in giudizio, con l’integrale compensazione delle spese relative al grado d’appello;

tra le argomentazioni indicate a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, il tribunale ha escluso la risarcibilità delle spese legali stragiudiziali sostenute dal B., non avendo quest’ultimo fornito la prova della relativa corresponsione, nè dell’effettiva assunzione, nei confronti del professionista, della relativa obbligazione, giustificando infine l’integrale compensazione delle sole spese del grado d’appello in ragione della reciproca soccombenza delle parti;

avverso la sentenza d’appello, B.L. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043,1223 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente escluso la risarci-bilità delle spese stragiudiziali sostenute dal ricorrente, in ragione della mancata dimostrazione della relativa corresponsione all’avente diritto, avendo viceversa l’istante pienamente comprovato il ricorso di tale voce di danno, e dovendo ritenersi sufficiente, a tal fine, l’avvenuta assunzione della relativa obbligazione di pagamento nei confronti del professionista incaricato dello svolgimento delle trattative con la compagnia assicuratrice;

il motivo è inammissibile;

dev’essere preliminarmente rilevato come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (correttamente richiamato e condiviso dal giudice a quo), le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017, Rv. 644917 – 01);

in particolare, in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l’attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev’essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l’onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso (Sez. 6 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017, Rv. 643676 – 01);

nel caso di specie, il tribunale ha escluso che l’istante abbia fornito una prova adeguata dell’avvenuto esborso delle spese stragiudiziali sostenute, affermando finanche la mancata dimostrazione dell’avvenuta assunzione, da parte dell’odierno ricorrente, dell’obbligazione avente ad oggetto il relativo pagamento nei confronti dell’avente diritto;

ciò posto, varrà conseguentemente osservare come, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia sostanzialmente limitato all’allegazione di un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione delle norme di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione nei limiti in cui è ammessa (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il Bordello nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo, con particolare riferimento all’effettivo avvenuto sostegno, da parte del B., delle spese stragiudiziali, ovvero all’effettiva avvenuta assunzione, nei confronti dell’avente diritto, dell’obbligazione del relativo pagamento;

nel caso di specie, dunque, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dal tribunale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per essersi il tribunale illegittimamente limitato alla sola regolazione delle spese d’appello nonostante la riforma (sia pure parziale) della decisione di primo grado, e avendo erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado in forza di una pretesa reciproca soccombenza delle parti, nella specie insussistente e, in ogni caso, non specificata in modo analitico;

il motivo è manifestamente fondato;

varrà osservare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01);

nella specie, il giudice d’appello, pur avendo provveduto alla parziale riforma della decisione di primo grado, ha omesso di procedere a un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali, trascurando di tener conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale, e incorrendo, conseguentemente, nella violazione del principio di diritto sopra richiamato;

sulla base delle argomentazioni indicate, rilevata la manifesta fondatezza del secondo motivo di impugnazione (dichiarato inammissibile il primo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Rimini, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Rimini, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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