Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16612 del 05/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.05/07/2017), n. 16612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16193/2016 proposto da:
R.E., rappresentata e difesa dall’avv. CARLA TELATIN con
domicilio in Roma presso la Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FASOLIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3737/2014 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata
il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che con ordinanza comunicata il 18.12.2015 la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da R.E. contro la sentenza 3726/2014 con cui il Tribunale di Padova aveva respinto la domanda di pagamento della somma di Euro 70.000,00 da essa proposta contro il fratello G. a titolo di prezzo per la vendita di un immobile;
rilevato che contro la sentenza del Tribunale la soccombente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, a cui resiste R.G. con controricorso illustrato da memoria;
ritenuto che la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione (Sez. 6-3, Ordinanza n. 2594 del 09/02/2016 Rv. 639068; Sez. U., Sentenza n. 25513 del 13/12/2016 Rv. 641784);
rilevato che – come riporta testualmente la stessa ricorrente a pag. 4 del ricorso (ma analoga dichiarazione si rinviene anche nella richiesta di trasmissione fascicolo ex art. 369 c.p.c.) – l’ordinanza di inammissibilità è stata comunicata dalla cancelleria della Corte d’Appello in data 18.12.2015 per cui il ricorso, notificato il 20.6.2016 (data di spedizione della raccomandata) è tardivo e quindi va dichiarato inammissibile, con addebito di spese alla parte soccombente;
considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017