Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16612 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/08/2020), n.16612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32275-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INVEMO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 612/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. La società INVEMO ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha attribuito ai fabbricati di sua proprietà la categoria A/1 (abitazioni signorili) anzichè quella proposta dal contribuente con DOCFA e cioè A/2 (abitazioni civili). Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR del Piemonte con sentenza depositata in data 4.4.2018 ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l’immobile della società contribuente non può essere classificato in categoria A/2 perchè non presenta le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, n. 1072.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si è costituita la società.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4). Secondo l’Agenzia, la CTR ha errato nel ritenere che l’avviso di accertamento fosse viziato dalla mancata indicazione dei motivi della rettifica da A/1 ad A/2. L’Agenzia rileva che nel ricorso introduttivo e nella difesa del contribuente sono state sollevate solo questioni di merito e d contro nessuna eccezione è stata formulata sul corretto assolvimento dell’obbligo motivazionale.

Il motivo è inammissibile perchè non è questa la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata; le affermazioni rese in merito dalla CTR costituiscono piuttosto una premessa delle argomentazioni di seguito esposte sul merito del classamento.

4.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.M. 2 agosto 1969 nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949. L’Agenzia evidenzia l’errore della CTR per avere ritenuto non classificabili gli immobili nella categoria A/2 perchè non aventi le caratteristiche di lusso secondo lo schema esposto nel D.M. 2 agosto 1969.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato il principio cui il Collegio intende dare continuità secondo il quale “In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” corrisponde alle nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal D.M. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all’attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini “di lusso”, ai sensi del citato D.M., risponde alla finalità di precludere l’accesso a talune agevolazioni fiscali (Cass. 23235/2014). Di questo principio il giudice d’appello non ha fatto buon governo, facendo invece riferimento alle indicazioni del D.M. 2 agosto 1969 a fini della classificazione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

 

 

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