Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16611 del 28/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16611
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28456-2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato CULLO
ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
sul ricorso 30233-2007 proposto da:
C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO
ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistenti e con mandato –
avverso la sentenza n. 789/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 24/04/2007 r.g.n. 2195/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, riformando parzialmente la statuizione di primo grado e all’esito di nuova consulenza medica, condannava l’Inps ad erogare a C.M. P. l’assegno ordinario di invalidità dal primo gennaio 2002, ritenendo che dal 2001 si fosse verificato il superamento della soglia invalidante e non già dalla data della domanda amministrativa del 1997.
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.
La signora C. ha proposto a sua volta ricorso avverso la medesima sentenza con due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..
La signora C. con il primo mezzo lamenta difetto di motivazione in ordine alla decorrenza della prestazione, assumendo non essere stati presi in considerazione elementi tali da evidenziare il superamento della soglia invalidante dalla data della domanda amministrativa, e cioè l’artrosi, l’obesità e che la sindrome depressiva era presente fin dai certificati degli anni 80.
Con il secondo, lamenta violazione della L. n. 222 del 1984, per non avere considerato che la capacità di lavoro dovrebbe garantire una attività che assicuri accettabili livelli di reddito.
Il ricorso è infondato.
Il CTU ha valutato tutte le affezioni e pur tuttavia ha ritenuto di fissare la insorgenza dello stato invalidante prescritto dalla legge solo in data successiva alla domanda, ritenendo che il disturbo depressivo avesse raggiunto la soglia di legge solo nel 2001. Invero il consulente di primo grado aveva fissato detta soglia dal 1.1.2004 e quindi in epoca successiva. Tale accertamento rientra nella discrezionalità tecnica dell’ausiliare, nei cui confronti viene sostanzialmente espresso un mero dissenso diagnostico, non risultando che il CTU nominato in appello abbia deviato dai canoni fondamentali della scienza medico legale (cfr. da ultimo Cass. n. 8654 del 3 aprile 2008).
Il secondo motivo è parimenti infondato, avendo la sentenza considerato la particolare gravità dell’attività di bracciante agricola svolta dalla ricorrente.
Infondato è anche il ricorso dell’Inps con cui, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario. Il CTU infatti ha affermato che la patologia psichica si era aggravata nel 2001 ed ha quindi fatto decorrere la prestazione dal primo gennaio 2002, che è il primo giorno successivo al conseguimento del requisito sanitario. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
La soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 28456/2007 e n. 30233/2007 e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011