Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16611 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. I, 15/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 15/07/2010), n.16611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14374/2005 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE FADALTI ALDO S.P.A. (c.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l’avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI

Franco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STECCANELLA ALBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO VOLTAGGIO, con

delega, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi

primo e secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 luglio 1990 L’Impresa edile FADALTI ALDO s.n.c. – in seguito Impresa edile FADALTI ALDO s.p.a. – conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero della Difesa per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 40.440.587, oltre accessori, a titolo di interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento del saldo revisionale dell’appalto per il potenziamento di un deposito munizioni denominato (OMISSIS).

Esponeva che i lavori erano stati ultimati in data (OMISSIS) e il certificato di collaudo emesso solo in data (OMISSIS), oltre il termine di un anno previsto dal R.D. 17 marzo 1932, n. 366, art. 42, riguardante le opere pubbliche del genio militare.

Costituitosi ritualmente, il Ministero della Difesa eccepiva, in via pregiudiziale, la decadenza dall’azione, tardivamente proposta, nonchè la decadenza dal diritto di credito, stante la mancanza, o tardività, delle relative riserve, e in via gradata la prescrizione ex art. 2948 cod. civ., n. 4, e l’infondatezza della pretesa creditoria.

Dopo l’espletamento di consulenza tecnica contabile, il Tribunale di Venezia, con sentenza 23 settembre 1997, rigettate le eccezioni pregiudiziali, condannava il Ministero della Difesa al pagamento della somma di L. 39.921.472, oltre gli ulteriori interessi fino al pagamento.

In parziale riforma della decisione, impugnata in via principale dal Ministero e incidentale dall’Impresa Edile Fadalti, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza emessa il 3 febbraio 2005, riduceva la somma liquidata dell’importo di L. 8.450.446, pagato dal Ministero della Difesa nelle more del giudizio, condannando quest’ultimo alla rifusione di tre quarti delle spese del grado, compensata la residua frazione.

Motivava:

– che, premessa l’applicabilità della L. 21 dicembre 1974, n. 700 (Modifica della L. 21 giugno 1964, n. 463, art. 2, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), vertendosi in tema di saldo corrisposto tardivamente dopo la sua entrata in vigore, non erano necessarie la costituzione in mora dell’amministrazione, nè l’iscrizione di apposita riserva da parte dell’appaltatore, come da giurisprudenza della Suprema Corte;

che era infondata la doglianza sull’applicazione dell’anatocismo, dal momento che il pagamento del saldo aveva riguardato la sola sorte capitale, cosicchè l’obbligazione per interessi maturati nel periodo 27 gennaio 1977-3 novembre 1982, perdendo il suo carattere accessorio, diventava a sua volta produttiva di interessi;

– che era pure dovuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., sulla scorta della presunzione ragionevole del reimpiego remunerativo della somma, se tempestivamente disponibile, da parte dell’imprenditore.

Avverso la sentenza notificata il 29 marzo 2005 proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Ministero della Difesa, con atto notificato il 23 maggio 2005.

Deduceva:

1) la violazione della L. 21 dicembre 1974, n. 700 (Modifica della L. 21 giugno 1964, n. 463, art. 2, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche) e del D.Lgs. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3 (Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), nonchè D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 (Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero del Lavori Pubblici) e il difetto di motivazione, perchè la Corte d’appello di Venezia aveva retroattivamente applicato la disciplina introdotta con la L. n. 700 del 1974, nonostante la norma transitoria la prevedesse solo per lavori eseguiti successivamente alla sua entrata in vigore;

2) la violazione dei principi in materia di anatocismo, nonchè degli artt. 1224 e 1283 cod. civ., e il difetto di motivazione, per avere gravato l’obbligazione per interessi moratori di ulteriori interessi, nonostante la natura speciale della disciplina prevista dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36;

3) la violazione dei principi in materia di decadenza dell’azione, del R.D. n. 306 del 1932, ex artt. 33, 51 e 54, nonchè degli artt. 2946 e 2947 cod. civ., ed il difetto di motivazione in tema di prescrizione.

Resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con successiva memoria, l’impresa edile Fadalti Aldo spa.

All’udienza del 17 giugno 2010 il Procuratore generale ed il difensore dell’Impresa Edile Fadalti s.p.a. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Ministero della Difesa deduce la violazione e falsa applicazione della L. 21 dicembre 1974, n. 700 e del D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, perchè la Corte di appello – stabilendo il diritto dell’impresa a percepire gli interessi di mora nella misura prevista dal capitolato generale di opere pubbliche, in virtù del richiamo operato dalla L. n. 700 del 1974, del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 – non avrebbe considerato che, con disposizione transitoria, il legislatore aveva circoscritto gli effetti della nuova disciplina “ai contratti di appalto in corso di esecuzione, limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l’entrata in vigore della presente legge” (19 gennaio 1975).

Pertanto, secondo il ricorrente, posto che i lavori erano stati ultimati prima dell’entrata in vigore della predetta legge, questa non sarebbe applicabile alla fattispecie, ricadente, ratione temporis, nella previsione del D.Lgs. 6 dicembre 1947, n. 1501, con decorso degli interessi legali a favore dell’impresa, sull’importo dovuto per la revisione dei prezzi, dopo un anno dall’approvazione degli atti di collaudo. La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto applicabili gli artt. 35 e 36 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), movendo dalla considerazione che fosse operante la L. 21 dicembre 1974, n. 700, che, con unico articolo, richiama quelle disposizioni in caso di ritardo nella corresponsione della rata di saldo revisionale. Precisa peraltro il terzo comma che le norme recepite “si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione, limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l’entrata in vigore” della legge stessa”.

Orbene, secondo l’indirizzo pacifico e risalente di questa Corte, per i contratti anteriori all’entrata in vigore della L. n. 700 del 1974, e relativamente ai lavori eseguiti prima di tale data, l’obbligo del pagamento del compenso revisionale può configurasi unicamente in base al disposto del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, art. 3, comma 4, per il quale gli interessi legali decorrono dopo un anno dall’approvazione degli atti di collaudo; mentre, non può farsi ricorso alla normativa successivamente introdotta, che ha esteso la regolamentazione delle norme del capitolato generale: a nulla rilevando la circostanza che il contratto non sia stato ancora compiutamente eseguito per non essersi proceduto al collaudo, dal momento che si deve avere riguardo, non già agli adempimenti ultimativi (anche di natura contabile), bensì all’esecuzione materiale dei lavori, in concreto (Cass. 11 febbraio 1995 n. 1543;

nonchè, come espressione dello stesso orientamento, Cass. 1 luglio 1995 n. 7346, Cass. 14 febbraio 1992 n. 1561; Cass. 18 gennaio 1992 n. 589; Cass. 12 dicembre 1988 n. 6729 e Cass. 3 novembre 1988 n. 5925).

Ai principi suesposti non si è adeguata la Corte di merito, che ha dato invece rilievo alla data del collaudo dell’opera.

Con il secondo motivo il Ministero della Difesa censura la violazione dei principi in materia di anatocismo, nonchè degli artt. 1224 e 1283 cod. civ.-, e il difetto di motivazione.

Anche questo motivo è fondato.

La disciplina di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, ha natura speciale ed esclude il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2: come messo in evidenza dall’art. 35, comma 3 (“Tutti gli interessi del ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2”).

Nè l’accessorietà propria del credito per interessi rispetto all’obbligazione principale della sorte-capitale viene meno per effetto della possibilità di disporne separatamente e di agire in giudizio esclusivamente per il relativo pagamento (Cass., sez. unite, 17 luglio 2001 n. 9653).

Con il terzo motivo il Ministero denunzia la violazione dei principi in materia di decadenza dell’azione, del R.D. n. 306 del 1932, ex artt. 33, 51 e 54, nonchè degli articoli 2946 e 2947 cod. civ. ed il difetto di motivazione in tema di prescrizione.

Il motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte, non è necessaria l’iscrizione di una specifica riserva per la voce di credito relativa agli interessi moratori in tema di appalto di opere pubbliche.

In ordine alla prescrizione, la corte territoriale ha congruamente motivato l’esistenza di atti interruttivi tempestivi.

La sentenza va quindi cassata nei limiti di cui sopra, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo, cassa la sentenza nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

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