Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16611 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 05/08/2016), n.16611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9440-2014 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO

TREPPICCIONE, VINCENZO NATALE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE LISTA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata c difesa dagli avvocati

ARISTODEMO BOSCO, ALDO CANTELLI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2758/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro L.L., V.A. e D. (i primi due resistono con controricorso), avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3.7.2013 che ha respinto l’appello confermando la sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere che aveva rigettato la domanda tendente ad ordinare ai convenuti di astenersi da qualsiasi attività intesa a rendere di uso particolare parte del cortile comune con ripristino dello stato dei luoghi, non ritenendo provato il compossesso.

La Corte di appello ha richiamato le testimonianze e ritenuto non soddisfatto l’onere di provare di avere effettivamente esercitato con carattere di attualità la signoria di fatto sul bene che si assumeva sovvertita dall’altrui comportamento.

In data 8.10.2015 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per mancato avviso di udienza alle parti.

Col primo motivo si denunzia violazione degli arti. 1102, 1117, 1140, 1168 e 2697 c.c., per non esser stato dato rilievo all’istituto del compossesso.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 2967 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. vizi di motivazione per aver qualificato lo spazio antistante l’abitazione del condomino pertinenza di questa e non parte comune.

Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 per la mancata compensazione delle spese.

Le prime due censure, per la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente.

La Corte di appello ha richiamato le testimonianze e ritenuto non soddisfatto l’onere di provare di avere effettivamente esercitato con carattere di attualità la signoria di fatto sul bene che si assumeva sovvertita dall’altrui comportamento.

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede possessoria, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene. La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.

A chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470) ma la sentenza nega la prova dell’attualità di una signoria di fatto sovvertita dall’altrui comportamento per cui le censure si risolvono in mera manifestazione di dissenso ed in un tentativo di riesame del merito.

Il terzo motivo è infondato, attese la soccombenza e l’impossibilità di impugnare la decisione lamentando la mancata compensazione.

In definitiva il ricorso va respinto con condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori, in favore di ciascuno dei controricorrenti, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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