Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16611 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16063/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GHIRZA N 13,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GOZZI;

– ricorrente –

contro

G.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BATTAGLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2928/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che P.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 18.12.2015 con cui la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dall’appaltatore G.A.G. contro la sentenza 273/10 del Tribunale di Bassano Del Grappa, ha respinto le domande di garanzia per gravi vizi contro di lui proposte dalla P. in relazione ad un edificio costruito e venduto dal predetto alla dante causa dell’attrice;

rilevato che a sostegno del ricorso è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., rimproverandosi alla Corte di Appello di avere erroneamente inquadrato la fattispecie nella previsione dell’art. 1667 c.c., piuttosto che in quella dell’art. 1669 c.c.;

rilevato che il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso;

rilevato che la proposta merita accoglimento perchè, come costantemente affermato da questa Corte, i gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009 Rv. 610578; Sez. 2, Sentenza n. 8140 del 28/04/2004 Rv. 572418; Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007 (Rv. 595414);

rilevato che nel caso in esame, secondo l’apprezzamento della Corte di merito condotto sulla scorta delle risultanze peritali (pure riportate in sentenza):

– non risultava neppure adombrata una possibile incidenza dei vizi riscontrati (crepe e fessurazioni) sulla sicurezza dell’immobile e sulla sua tenuta, stante anche il mancato rilievo di infiltrazioni d’acqua;

– parimenti non era stata rilevata alcuna incidenza sulla funzionalità e fruibilità dell’intero edificio anche per il futuro, come riscontrato dalla avvenuta locazione a terzi pur in presenza del vizio lamentato e dalla assenza di interventi ripristinatori dopo oltre tredici anni dalla sua edificazione;

– era stato escluso qualsiasi deprezzamento del valore dell’immobile;

rilevato che – sempre secondo l’apprezzamento del giudice di merito – si trattava solo di crepe antiestetiche per cui doveva escludersi la ricorrenza del grave vizio di cui all’art. 1669 c.c. e pertanto la domanda dell’attrice andava respinta, con assorbimento degli altri motivi;

rilevato quindi che il giudice di merito ha inquadrato la domanda attraverso un apprezzamento in fatto e un ragionamento del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità oltre che adeguatamente esplicitato, sicchè la critica del ricorrente si risolve esclusivamente in alternativa ricostruzione delle circostanze di fatto al fine di ottenere una diversa soluzione della controversia e pertanto non coglie nel segno, sicchè il ricorso deve essere respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente;

considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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