Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16611 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/08/2020), n.16611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32179-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato DI

RENZO ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAYER FELICE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

CAMERA DI COMMERCIO DI L’AQUILA:

– intimata –

avverso la sentenza n. 405/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. C.G. ha impugnato il preavviso di fermo notificatole in ragione di pregressi debiti tributari non pagati opponendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall’erario. In primo grado il ricorso è stato rigettato. La contribuente ha proposto appello e la CTR dell’Abruzzo con sentenza depositata in data 2.5.018 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando prescritto solo il credito di Euro 588,11 risultante dalla cartella notificata in data 15 gennaio 2001, per maturata prescrizione decennale.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dll’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4). Deduce che il giudice d’appello ha errato a ritenere applicabile la prescrizione decennale ai crediti erariale, soggetti invece a prescrizione quinquennale, nella fattispecie decorsa con conseguente estinzione dei crediti. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del D.lgs. 472/1997 e dell’art. 2948 c.c., n. 4) e art. 2946 c.c., atteso che il credito per sanzioni ed interessi si prescrive in cinque anni.

Il primo motivo è infondato.

La CTR, delimitando l’oggetto della contesa ai crediti tributari, posto che la contribuente ha eccepito rispetto a essi la prescrizione quinquennale senza contestare i crediti di diversa natura il cui accertamento è riservato al giudice ordinario, ha ritenuto applicabili ai crediti erariali, risultanti da cartelle esattoriali, la prescrizione decennale. Di conseguenza, rilevando che l’avviso di fermo opposto è stato notificato in data 11 aprile 2016, ha accolto l’eccezione solo limitatamente ad un credito risultante da cartella notificata nel 2001. Rispetto ad altre cartelle ha verificato la notifica entro il decennio o la presenza di atti interruttivi.

La parte invoca il principio di carattere generale, affermato anche da questa Corte secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. 20425/2017)

Tuttavia ciò non significa che tutti i crediti tributaria abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n. 22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16), il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (v. anche Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019; Cass. 33266/2019). La CTR ha fatto corretta applicazione di questi principi.

Nè vale richiamare, come fa parte ricorrente, gli orientamenti di merito “in aperto contrasto con l’orientamento del Supremo Collegio” peraltro anteriori alle più recenti sentenze di questa Corte; la funzione nomofilattica è propria della Corte di cassazione ed eventuali incertezze della giurisprudenza di merito prima del consolidamento della giurisprudenza di legittimità possono al più influire sul regime delle spese.

Il secondo motivo è invece fondato.

Sono infatti oggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019).

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente limitatamente agli interessi e alle sanzioni, crediti prescritti.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese dei gradi di merito e di legittimità si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso. Accoglie il secondo motivo nei termini di cui in motivazione e cassa, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente limitatamente agli interessi e alle sanzioni. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

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