Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16611 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16611 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

Data pubblicazione: 03/07/2013

SENTENZA
sul ricorso 3811-2011 proposto da:
FALLIMENTO DELLA ONDACLEAR S.P.A. N. 54519/1993
(C.F.

00478250582),

in

persona

del

Curatore

fallimentare dott. LEONARDO QUAGLIATA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24,
presso l’avvocato COSTA MICHELE, che lo rappresenta
A

2013

e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– rícorrente –

696

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (C.F. 02777620580), in

1

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso
l’avvocato MELONI GUIDO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MICHELE COSTA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato GUIDO
MELONI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso. t

avverso la sentenza n. 4967/2009 della CORTE

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma,con sentenza definitiva del 21
dicembre 2009,in parziale riforma di quella 9 novembre 2001
del Tribunale che aveva dichiarato improcedibile il

Comune di Guidonia per il pagamento di contrapposti crediti
derivanti dal contratto di appalto tra quelle parti,dato
atto della propria sentenza non definitiva che aveva
dichiarato inammissibile la sola domanda dell’ente
pubblico,lo ha condannato al pagamento della somma di E
75.951,48. Ha rilevato al riguardo che poteva essere
accolta soltanto la prima riserva avanzata dall’appaltatore
per spese per la progettazione e tardivo accreditamento
dell’anticipazione;mentre per quelle restanti (riserve 27),gli accertamenti compiuti dal c.t.u. ne avevano
evidenziato l’inammissibilità o comunque la non spettanza
delle poste richieste. E, d’altra parte, il Fallimento non
aveva contestato alcuna di dette risultanze peritali se non
tardivamente nella comparsa conclusionale,perciò non in
contraddittorio con la controparte che non aveva potuto
difendersi;per cui delle relative osservazioni non aveva
potuto tenersi alcun conto.
Per la cassazione della sentenza il Fallimento ha proposto
ricorso per due motivi; cui resiste il comune con
controricorso.
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giudizio tra il Fallimento della Ondeclaer s.p.a. ed il

Motivi della decisione
Con il primo motivo,i1 Fallimento,deducendo violazione
degli art.163,190 e 195 cod.proc.civ. censura la sentenza

risultanze della c.t.u. sulle riserve apposte durante
l’esecuzione dell’appalto,per il fatto che erano contenute
nella comparsa conclusionale senza considerare: a)che una
parte della giurisprudenza che deve essere condivisa ne
considera ammissibile l’inserimento nella memoria
conclusiva anche perché le stesse non violano il principio
del contraddittorio e ben possono essere a loro volta
contestate in una memoria di replica; b)che neppure il
giudice è posto a disagio da una tale tardiva
contestazione, potendo egli in ogni caso rimettere la causa
sul ruolo per disporre tutti gli accertamenti richiesti dal
caso concreto; c)che , d’altra parte prima della riforma
dell’art.195 cod. proc.civ. non vi era alcuna norma che
impedisse tale tardiva formulazione,in quanto soltanto con
la legge 69/2009 è stato imposto al c.t. di trasmettere la
relazione alle parti costituite affinchè le stesse
formulino le proprie osservazioni per poi depositarla in
cancelleria unitamente a queste ultime nel termine indicato
dal giudice.

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impugnata per avere omesso l’esame delle contestazioni alle

Con il secondo il Fallimento ha addebitato alla sentenza
impugnata: a) “omesso esame ed omessa motivazione” in
relazione
genericamente

alle

menzionate

qualificate

“punto

osservazioni,peraltro
decisivo

della

osservazioni,o parte di esse comportavano la trattazione di
questioni di diritto,perciò devolute direttamente al
giudice e non alla cognizione del c.t.u. deputato
esclusivamente a svolgere la funzione di cui all’art.62
cod. proc.civ. e non a d esprimere valutazioni giuridiche
sulle richieste delle parti.
Le censure sono inammissibili.
Se infatti con esse si intendeva sostenere che le questioni
poste nella menzionata comparsa conclusionale si
traducevano in rilievi di diritto nei confronti delle
valutazioni del c.t. al riguardo,le censure difettano di
autosufficienzlin quanto a sostegno di esse,i1 Fallimento
si è limitato a riproporre le proprie considerazioni sul
fondamento del diritto a conseguire i compensi indicati in
ciascuna delle 7 riserve,senza neppure indicare:91e
circostanze di fatto (materiali e temporali), soprattutto
in relazione allo stato di esecuzione dell’appalto che
l’aveva originataMuale fosse l’inadempimento attribuito
alla stazione appaltante, nonché il maggior costo dovuto
sopportare in conseguenza di esso;e t
) soprattutto la
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controversia”; b) mancata considerazione che dette

normativa pattizia (contrattuale e/o di capitolato) che
avrebbe dovuto disciplinare la questione,neppure
prospettata dal ricorrente;i1 quale non ha infine riferito
neanche quale accertamento tecnico fosse stato attribuito

quale valutazione giuridica non consentita all’ausiliare
sia invece contenuta nella relazione in merito alle singole
pretese. Sicchè stante l’assoluta mancanza di
autosufficienza della censura,nonché l’esposizione di
argomentazioni ad illustrazione delle asserite violazioni
di norme o principi di diritto,genericamente invocati in
modo complessivo, alla Corte non è possibile neppure
individuare la normativa applicabile per decidere del
fondamento di ciascuna riserva e soprattutto quale di essa
richiede nda esclusivamente accertamenti tecnici,e quale
invece postula na anche valutazioni giuridiche non
affidabili al c.t.;ed ancor più quale di essa atigt$Ce,
influenza per l’accoglimento della pretesa e/o della
riserva avanzata dall’appaltatore.
com.
Egualmente priva di autosufficienza è la doglianza e2
intende

contestare gli accertamenti di fatto compiuti

dal c.t. sui quali l’impresa aveva fondato i maggiori
compensi richiesti con le riserve 2-7,e le valutazioni su
di essi dell’ausiliario, essendosi la censura concretata ed
esaurita nella trascrizione del contenuto delle
6

al c.t.u. al riguardo, quale ne sia stato il risultato e

riserve,come formulate nel corso dell’appalto.

Senza

considerare che proprio in relazione a tale seconda
eventualità, la Corte territoriale,sostanzialmente alla
stessa facendo riferimento, ha rilevato che l’orientamento

recente decisione 410/2012,è nel senso che le osservazioni
critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono
essere formulate per la prima volta in comparsa
conclusionale,avente la sola funzione di esporre ed
illustrare le ragioni di fatto e di diritto su cui si
fondano le conclusioni già precisate davanti al giudice
istruttore; e pertanto se ivi contenute non possono essere

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esaminate dal giudice perché in tal modo esse rimarrebbero

sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale
(Cass.19128/2006;

9517/2002;

2809/2000;

11999/1998;

5548/1977).
D’altra parte identica funzione è attribuita dall’art.190
cod. proc.civ. alla (eventuale) memoria di replica,pur essa
dedicata alla ulteriore illustrazione delle conclusioni già
proposte davanti al giudice istruttore, ed alla
contestazione di quelle della controparte,senza possibilità
di ripristinare il contraddittorio con quest’ultima tanto
meno in merito all’ampliamento del thema decidendum
illegittimamente contenuto nella comparsa conclusionale;
sicchè anche sotto questo profilo il Collegio deve dare

7

assolutamente prevalente di questa Corte, seguito fino alla

continuità alla propria giurisprudenza,che ha rtovato
ulteriore riscontro non soltanto nei precetti contenuti
negli art.111 Costit. e 6 Convenzione Edu,ma anche nella
recente riforma dell’art.195 cod. proc.civ. che onera il

stesse possano formulare le proprie osservazioni nel
termine assegnato dal giudice; e quindi di depositarle in
cancelleria affinché ciascuna di esse possa conoscerle ed
approntare le proprie difese in merito prima della chiusura
dell’istruttoria:con tale nuova regolamentazione ribadendo
che ove dette osservazioni vengano invece inserite per la
prima volta nella comparsa conclusionale,come ha fatto il
Fallimento,le stesse vengono inequivocabilmente sottratte
al contraddittorio con la contraparte, cui viene precluso
di difendersi in ordine a ciascuna di esse.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la
condanna del soccombente Fallimento alla refusione delle
spese processuali,che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Fallimento ricorrente al pagamento delle spese
processuali,che liquida in favore del comune di Guidonia in
complessivi € 15.200,00 di cui C 200 per esborso,oltre agli
accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013.

c.t.u. di trasmettere la relazione alle parti affinché le

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