Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16610 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22357-2014 proposto da:

B.A., M.R., B.F.,

B.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentati e difesi

dagli avvocati FRANCESCO TRANI, SALVATORE TRANI, SILVIO TRANI,

giusta mandato ai margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA

38A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MECHELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato VINCENZO ACUNTO, giusta mandato ai margini

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2173/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/5/2014, depositata il 18/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Giovanni Mechelli per delega dell’Avvocato Vincenzo

Acunto difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S.N. e I.M., con scritture del 25 maggio 1983, poi tradotte in atto pubblico, avevano provveduto a dividere dei cespiti immobiliari già appartenuti a B.F., prevedendone i relativi accessi e prevedendo che, qualora il fondo attribuito allo I. fosse servito da accesso carrabile alla strada pubblica di questo accesso avrebbe potuto usufruire anche l’attore, pagando la quota per l’acquisto della servitù. Da tempo, a dire di B., I. godeva di accesso carrabile alla strada pubblica e dunque si era realizzata la condizione prevista nel contratto preliminare. Richiesta l’estensione dell’accesso carrabile di cui si dice, alla sua proprietà, lo I. ne negava l’accesso.

Pertanto, con atto di citazione, regolarmente notificato, B. conveniva in giudizio lo I. chiedendo la dichiarazione dell’esistenza della servitù di passaggio a piedi e carrabile sul fondo del convenuto, nonchè la quantificazione dell’indennità dovuta e la condanna al risarcimento per i danni subiti dal mancato adempimento della scrittura.

Si costituiva lo I., deducendo che la condizione di cui di dice era nulla e, comunque, non si era verificata la condizione cui faceva riferimento B. perchè non aveva acquisito il diritto di passaggio sui terreni alieni che conducevano alla strada pubblica. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda dell’attore. Chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per il fatto che l’attore aveva reso impraticabile l’esercizio del passaggio sul viottolo posto a sud della sua proprietà su cui aveva a sua volta diritto di passaggio.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 132 del 2011 dichiarava l’esistenza della servitù di passaggio carrabile a carico del fondo del convenuto e a favore del fondo dell’attore, condannava il convenuto a consentirne tale passaggio e a non frapporvi ostacoli, subordinava l’esercizio di tale servitù al pagamento di un’indennità fissata in Euro 8.000,00, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello di Napoli su appello del sig. I., a contraddittorio integro, con sentenza n. 2173 del 2014, riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda di riconoscimento dell’esistenza della servitù e la domanda riconvenzionale. Secondo la Corte distrettuale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Napoli, la condizione di cui alla scrittura privata non si era realizzata perchè l’accesso carrabile realizzata dal sig. I. non portava direttamente alla strada pubblica e lo stesso non vantava alcun diritto reale sui fondi di proprietà di terzi frapposti tra il suo fondo e la stradina pubblica, essendo irrilevante che il passaggio gli era talune volte concesso.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dagli eredi di B. Salvatore per tre motivi, illustrati con memoria. I. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Gli eredi di B.S. lamentano:

a) Con il primo motivo di ricorso l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe correttamente interpretato l’accordo divisionale intervenuto tra le parti perchè non avrebbe tenuto conto che il fondo I., da oltre vent’anni era collegato alla strada pubblica attraverso passo carrabile incidente su fondi di terzi e che il viale pedonale interno al fondo I. era stato ampliato e reso carrabile, sin dal 1980. Tutti i testimoni introdotti da entrambi le parti hanno confermato l’esistenza del passo carrabile che collega la strada pubblica al fondo di I.M. e che attraverso tale passo carrabile incidenti su beni di terzi già da molti anni I. accede dalla strada pubblica alla propria abitazione con autoveicoli. L’esistenza del passo carrabile, secondo il ricorrente integrerebbe i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso carrabile anche per il B., così come pattuito con l’atto divisionale ancorchè subordinato all’acquisto del diritto sul passo carrabile di terzi. Piuttosto, secondo sempre il ricorrente, il presupposto di cui si dice riguardava soltanto la realizzazione di un passo carrabile, naturalmente su fondi di terzi, che avrebbero collegato il fondo I. alla strada pubblica, senza aver previsto alcun onere a carico di I. di acquistare preventivamente la proprietà o il diritto di servitù su passo carrabile da terzi, nè l’onere di alienare a B. una quota di proprietà o della servitù eventualmente acquisita. Era chiaro che, una volta verificatosi il presupposto del passo carrabile, ciascuna delle parti, per accedere al proprio fondo, avrebbe dovuto acquistare il diritto di servitù o la proprietà del passo carrabile dai terzi proprietari dei fondi che si intercalavano tra la strada pubblica e il fondo di B.. Sicchè la Corte distrettuale, ritenendo che la condizione si sarebbe perfezionata con l’acquisto da parte dell’appellante di un diritto di servitù odi un altro diritto reale sul passo carrabile incidente sui beni dei terzi. avrebbe errato, o meglio non avrebbe correttamente interpretato l’atto divisionale.

b) Con il secondo motivo, l’errata valutazione della clausola contrattuale relativa alla quota da corrispondere. Secondo i ricorrenti, precisato l’errore in cui era incorso il Tribunale, ritenendo di riferire l’indennità liquidata all’esercizio della servitù di passaggio carrabile sul viale interno al fondo del convenuto, l’indennità era prevista dalle parti, con riferimento ad un pagamento pro quota, che si sarebbe dovuto riconoscere ai terzi per la costituzione del diritto di servitù di passaggio sui beni degli stessi visto che tra il fondo I. e la strada pubblica vi erano ulteriori fondi di proprietà dei terzi, ma non anche, come ha ritenuto la Corte distrettuale, ad una indennità commisurata a quella che I. avrebbe dovuto versare ai terzi proprietari dei fondi intermedi tra la strada pubblica e il proprio fondo per la costituzione di una servitù di passo carrabile.

1.1.= Entrambi i motivi, che per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Va qui precisato che essenzialmente il motivo in esame prospetta una questione di interpretazione dell’atto divisionale. Da un verso, la Corte ritiene che la condizione prevista pattiziamente per la nascita del diritto di servitù carrabile, a vantaggio del fondo B., realizzata da I. nel proprio fondo non collegherebbe direttamente il fondo con la strada pubblica, ma il passo carrabile di cui si dice attraverserebbe altri fondi di cui lo I. non avrebbe il diritto di proprietà, nè altro diritto reale. Secondo il ricorrente, invece, la condizione di cui si dice si sarebbe realizzata perchè era necessario che I. avesse realizzato un passo carrabile sul proprio fondo destinato a collegare il fondo con la strada pubblica, mentre sarebbe rimasto a carico di ciascuna parte, dopo che I. avesse realizzato il passo sul proprio fondo, acquistare il diritto di servitù a carico degli altri fondi intermedi tra il fondo B. e la strada pubblica.

Ora, posto che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, si che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte, che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248), l’interpretazione compiuta dalla Corte distrettuale dell’atto divisionale di cui si dice non è censurabile essendo logica, plausibile e condivisibile, quantomeno perchè, avendo le parti previsto (come emerge dagli atti sottoposti all’esame di questa Corte, in particolare dal ricorso), che: “qualora il fondo attribuito a I.M. sarà servito da accesso carrabile dal lato nord con inizio dalla stradina pubblica, il dott. B. avrà la facoltà di servirsi della medesima stradina (…)”, l’esistenza di un passo carrabile che collegasse il fondo I. con la strada pubblica, potrebbe legittimamente presupporre l’acquisto da parte di I. delle porzioni del fondo dei terzi, intermedi, e/o la costituzione sul fondo dei terzi intermedi di un diritto di servitù a vantaggio dello stesso I.. D’altra parte, neppure, in questa sede, i ricorrenti specificano le ragioni e gli incisi dell’atto divisionale che avrebbero consentito una interpretazione diversa o una diversa ricostruzione della comune intenzione delle parti. Piuttosto, a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale, le parti contrappongono le proprie, ma, della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito, non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le sue aspettative e confutazioni.

2.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 92 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe compensato i due terzi delle spese giudiziali, non tenendo conto che dei tre motivi di appello proposti da I. solo il primo sarebbe stato accolto concernente la presunta mancata realizzazione di quanto pattuito dalle parti in ordine al diritto di accesso carrabile da parte dell’attore dal lato nord, non avendo esso appellante alcun diritto reale sul passo carrabile, mentre gli altri due motivi sono stati rigettati e cioè: quello concernente il presunto impedimento di accesso dal lato sud attraverso il sentiero pedonale al fondo attoreo; e quello relativo alla pretesa condanna degli appellati al pagamento dell’indennità per l’esercizio del diritto di transito carrabile attraverso il viale interno al fondo di esso appellante e atteso che su tale viale la servitù di passaggio era stata già precostituita con l’atto divisionale.

1.1.= Il motivo è infondato.

E’ sufficiente richiamare l’orientamento costante e pacifico di questa Corte secondo il quale in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite. Nel caso specifico, una valutazione complessiva del giudizio evidenzia con tutta chiarezza che la parte sostanzialmente vittoriosa era il sig. I. il quale aveva contrastato la domanda di B., sostenendo l’inesistenza dei presupposti per la nascita del diritto di servitù carrabile, a vantaggio del fondo B., oggetto principale del giudizio.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati in saldo al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a I.M. le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, dichiara che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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