Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16610 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15358/2016 proposto da:

METALMECCANICA RENDA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ERMINIO SPALLA 400, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PLAGENZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNIBALE RENATO

SALENTI;

– ricorrente –

contro

ENOSERVICE SAS DI M.A. & C;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1207/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Metalmeccanica Renda srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 19.8.2015 con cui la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala – e per quanto ancora di stretto interesse in questa sede – ha dichiarato compensate per intero le spese del giudizio di primo grado e per 1/3 quelle del giudizio di appello nella lite promossa nel giugno 2004 dalla Enoservice sas contro varie ditte appaltatrici, tra cui appunto la Metalmeccanica R.M. di M.F.M. & C sas (poi divenuta Metalmeccanica Renda srl);

A sostegno del ricorso sono stati dedotti due motivi, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) e la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., criticandosi in sostanza la Corte d’Appello per non avere condannato interamente la committente Enoservice Sas, risultata totalmente soccombente nei suoi confronti sulla domanda di garanzia per vizi derivante da contratto di appalto.

Rilevato che la società Enoservice sas non ha svolto attività difensiva;

rilevato che il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso;

rilevato che la proposta merita accoglimento perchè:

a) quanto al primo motivo, i fatti decisivi per l’esito della lite (sfavorevole alla Enoservice e favorevole alla appaltatrice Metalmeccanica Renda) sono stati proprio l’esonero della garanzia per vizi in occasione del collaudo e l’accoglimento dell’eccezione di decadenza per i vizi successivi (v. art. 1667 c.c.), posto che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, per i vizi in occasione del collaudo vi era stata una formale accettazione dell’opera da parte dell’Enoservice mentre per i vizi manifestatisi successivamente al collaudo era stata accertata la tardiva denunzia (avvenuta nell’aprile 2004 a fronte di una conoscenza risalente a molti mesi prima);

tali fatti decisivi, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non sono stati affatto tralasciati, ma utilizzati dalla Corte d’Appello attraverso un’operazione di bilanciamento col dato oggettivo della riscontrata esistenza di vizi dell’opera in sede peritale – per giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e una condanna della committente -appellante Enoservice (risultata soccombente nella lite sulla garanzia) alle spese nella misura dei 2/3 relativamente al giudizio di appello;

b) quanto al secondo motivo, non si ravvisa la dedotta violazione di legge perchè – considerata l’epoca (2004) in cui è stato “instaurato” il giudizio – si applica il principio elaborato da questa Corte con riferimento all’art. 92 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, secondo cui in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poichè il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia (v. Sez. 5, Sentenza n. 20457 del 06/10/2011 Rv. 619315; Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 31/07/2006 Rv. 592070): nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto equo compensare le spese in considerazione del fatto – accertato dal CTU – che le opere presentassero comunque dei vizi e che la domanda era stata respinta solo per effetto della decadenza: dunque la decisione si sottrae alla censura;

ritenuto pertanto che il ricorso va respinto senza alcuna pronuncia sulle spese, attesa la mancanza di attività difensiva della società intimata;

considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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