Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16610 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/08/2020), n.16610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30978-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PAINI RUBINETTERIE SPA, ERGON SRL, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato MILANINI

PIER ANDREA, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1161/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. -. Le società ERGON e PAINI hanno impugnato, con separati ricorsi poi riuniti, l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha rettificato il valore della vendita di un bene, alienato dalla società PAINI alla ERGON con atto del 3.12.2013, sulla base di una perizia dell’UTE e quindi ha liquidato maggiori imposte ipocatastali e ipotecarie. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR del Piemonte con sentenza depositata in data 3 luglio 2018, ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che la perizia di parte sul valore dell’immobile, depositata dalle contribuenti, sia maggiormente attendibile della perizia UTE.

2. – Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo. Resistono con controricorso le contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360 c.p.c., n. 4) con violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

L’Agenzia deduce che il giudice d’appello non ha in alcun modo indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dall’ufficio, limitandosi ad un mero recepimento della decisone di primo grado che, a sua volta aveva aderito acriticamente alle difese formulate dalle società nei loro ricorsi. Il motivo è infondato.

La CTR ha motivato le ragioni di adesione alla sentenza di primo grado ed in particolare le ragioni per le quali la perizia dell’UTE (sulla base della quale è stato rettificato il valore di vendita e liquidate maggiori imposte) non può considerarsi attendibile, a fronte di una maggiormente attendibile perizia di parte.

In particolare, il giudice d’appello ha motivato la preferenza data ai rilevi del tecnico di parte, osservando che i tecnici dell’UTE hanno omesso di accedere all’interno dell’immobile effettuando misurazioni in base ai dati catastali e hanno limitato a tre campioni le valutazioni comparative; di contro la perizia di parte è basata su misurazione eseguite in loco e le valutazioni sul degrado dell’edificio sono fondate anche su documenti di spesa. Ciò posto, le ragioni della decisione devono ritenersi adeguatamente enunciate.

L’Agenzia sollecita in realtà una revisione del giudizio di fatto, inammissibile in questa sede; è infatti consolidato principio affermato da questa Corte a sezioni unite che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. sez. un. 34476/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

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