Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1661 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7431/2019 R.G. proposto da:

CALIFORNIA BAKERY SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

BERNARDO CARTONI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora

d’Arborea, 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 3932/2018 depositata in data 21 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 28 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente CALIFORNIA BAKERY SRL ha impugnato due cartelle di pagamento per IRES relativa al periodo di imposta dell’esercizio 2009 e per diritto camerale annuo relativo all’esercizio 2011.

La CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorso quanto ai diritti camerali e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 21 settembre 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto la Commissione Regionale che la cartella di pagamento per IRES è stata correttamente notificata in data 22 aprile 2013 con raccomandata; ha aggiunto il giudice di appello che la notifica è stata correttamente eseguita a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, e ha ritenuto che il mancato invio della raccomandata di conferma ex art. 139 c.p.c., comma 4, non integra nullità della notificazione.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, resistono con controricorso l’Ufficio e l’Agente della riscossione, che a loro volta propongono ricorso incidentale.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., degli artt. 145 e 148 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. 13-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente concluso il procedimento notificatorio. Deduce il ricorrente, con l’unico motivo di doglianza, oltre alla mancata prova della notificazione, l’esistenza di diversi vizi del procedimento notificatorio, consistenti nell’omessa indicazione delle ricerche effettuate gradatamente da parte dell’agente notificatore prima di consegnare la raccomandata al portiere dello stabile, nella mancata osservanza delle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, nella mancata spedizione della raccomandata informativa e nella mancata produzione di copia o della matrice della cartella di pagamento.

1.1 – Quanto alla asserita mancata notificazione della cartella il ricorso è inammissibile, posto che la sentenza ha accertato la corretta notificazione della cartella, riguardo alla quale il ricorrente sollecita un nuovo esame in fatto, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

1.2 – Quanto alle censure relative all’omessa indicazione delle ricerche effettuate gradatamente da parte dell’agente notificatore, alla mancata osservanza delle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, e alla mancata produzione di copia o della matrice della cartella di pagamento, il motivo si rivela inammissibile in quanto – come deducono i controricorrenti – nella sentenza impugnata non vi è traccia della trattazione di tali questioni, nè il ricorrente dà contezza di avere coltivato tale eccezione nel ricorso introduttivo, nè (infine) il ricorrente trascrive gli atti in cui deduce di avere trattato la suddetta questione, atti che non sono neanche stati allegati al ricorso, carenze alle quali il giudice di legittimità non può sopperire con indagini integrative, dovendo essere tali ricerche compiute sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2017, n. 19985).

1.3 – Le censure relative all’omessa osservanza indicazione delle ricerche effettuate gradatamente da parte dell’agente notificatore e alla mancata osservanza delle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, sono ulteriormente inammissibili in quanto non sono trascritte nè la relata di notificazione, nè gli atti successivi compiuti dal messo notificatore, così da non rendere intellegibili o, in ogni caso, da non consentire alcun riscontro alle censure denunciate.

1.4 – Quanto, poi, alla censura relativa mancata produzione di copia o della matrice della cartella di pagamento, ove l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 10326; Cass., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21533; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2020, n. 12883).

1.5 – Infondata è, infine, la doglianza relativa al mancato invio della raccomandata informativa (CAN), posto che nella sentenza impugnata è stato accertato che la notificazione è stata eseguita a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, la notifica al portiere si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8293).

2 – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza di appello ha accertato che l’Ufficio non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato la notificazione della seconda cartella per diritti camerali per vizi di notificazione. Riproduce per specificità le conclusioni nell’atto di costituzione in appello.

2.1 – Il ricorso incidentale, così modificandosi la proposta originaria, è ammissibile e fondato, posto che il ricorrente ha riprodotto le conclusioni contenute nell’atto di costituzione in grado di appello (“in accoglimento dell’appello incidentale contestualmente formulat(o), riformarsi la sentenza (…) nella parte in cui ha ritenuto non provata la notifica via PEC della cartella (…)”).

Benchè non siano state riprodotte per specificità le argomentazioni a sostegno dell’appello incidentale, è compito del giudice di appello verificare ammissibilità e fondatezza dell’appello proposto.

3 – Il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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