Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1661 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.E. nella qualità di ex liquidatore della LU.CR.EZI.A.

s.r.l.;

– intimato –

avverso la decisione n. 16/31/06 della Commissione tributaria

regionale di Torino, emessa il 1 febbraio 2006, depositata il 19

aprile 2006, R.G. 75/03;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa dall’Ufficio IVA di Cuneo, per mancato rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c, da calcolare con riferimento alla notifica del ruolo al contribuente. Si costituiva l’Ufficio rilevando che il termine decadenziale era stato rispettato con l’apposizione al ruolo del visto di esecutorietà e inoltre la cartella esattoriale era stata notificata nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

2. La C.T.P. di Cuneo ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 (dica la Corte se l’Agenzia delle Entrate difetti di legittimazione ad causam nelle cause in cui si controverta della tempestività di una cartella esattoriale, difetto rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) b) violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. (se in una causa in cui si controverta della tempestività di una cartella esattoriale, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, rilevabile in grado di appello anche d’ufficio, determini nullità della sentenza pronunciata nei confronti della sola amministrazione finanziaria, con conseguente obbligo di rimessione al primo giudice), c) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (se in accoglimento di una domanda di annullamento di cartella esattoriale per tardiva notifica del ruolo, incorra in violazione dell’art. 112 c.p.c., la Commissione che annulli la cartella impugnata, ritenendo essa, e non il ruolo, tardivamente notificata), d) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 (se ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, nel testo vigente prima dell’entra in vigore del D.Lgs. n. 193 del 2001, la cartella di pagamento finalizzata alla riscossione di imposte dovute in virtù di un accertamento compiuto dall’Ufficio e divenuto definitivo doveva essere notificata entro il termine di decadenza di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario);

Ritiene che:

1. il quarto motivo del ricorso sia palesemente fondato in quanto la notifica della cartella è avvenuta nei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e la previa iscrizione a ruolo della pretesa impositiva è stata effettuata nel termine previsto dall’art. 17 dello stesso D.P.R. (cfr. Cass. civ. 667/2007), i primi due motivi sono invece infondati investendo la controversia la tempestività della iscrizione a ruolo e della esecutività del ruolo, il terzo è assorbito dall’esame del quarto;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il quarto motivo di ricorso deve essere accolto, i primi due motivi respinti e il terzo dichiarato assorbito con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi in relazione all’alterno esito del giudizio per compensare interamente le spese processuali dei gradi di merito e condannare la parte intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese dei due gradi di merito interamente compensate. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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