Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1661 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1661 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 22059-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZLARIA in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope leg,is;

– ricorrente contro
AMIN FAIK, elettivamente domiciliato presso l’ Avv. Marinella
Inguscio in Roma, Via Mantova, 44, rappresentato e difeso
dall’avvocato TI ZIAN A MAG ARA( G I A;

– controdcorrente avverso la sentenza n. 679/2016 della CORTE D’APPELLO di
1_,ICCE, depositata P11/03/2016;

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Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 22059 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

PROC. nr . 22059/2016 RG

RILEVATO

che la Corte di appello di Lecce, con sentenza dell’8-11 marzo 2016 nr.
679, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva
accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale, il ricorso proposto da
AMIN FAIK, dipendente NATO transitato nei ruoli del Ministero della Giustizia

dell’indennità integrativa speciale ai fini della applicazione del beneficio,
previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 344 del 1983 ( 1,25% dello stipendio
iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno o frazione di anno di servizio
prestato presso l’organismo militare) ;

che la Corte territoriale osservava che l’indennità integrativa speciale
aveva natura retributiva seppure nel contratto collettivo 1998/2000 essa
costituiva un elemento distinto della retribuzione; la circostanza che
soltanto a decorrere dall’1.1.2003 essa, alla stregua del comma 3 dell’art.
20 del contratto di comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003, non fosse
più corrisposta come voce distinta, venendo conglobata nel trattamento
retributivo tabellare, non determinava un mutamento della natura giuridica
dell’attribuzione;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO
della GIUSTIZIA, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto
difese AMIN FAIK con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;

che il controricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO
che con l’unico motivo il Ministero ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n.
3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 25.6.1983
n. 344, rilevando che il riferimento nel testo della norma ad una
percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla
posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione alle
dipendenze dello Stato indica chiaramente che il beneficio deve essere

1

ai sensi della legge n. 98/71, per la declaratoria del diritto al computo

PROC. nr . 22059/2016 RG

determinato in relazione allo stipendio tabellare fissato a tale data. Ha
esposto che AMIN FAIK era stato assunto in epoca anteriore al
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare,
avvenuto con l’art. 20, co. 3, CCNL 2002/2005 comparto Ministeri—
sottoscritto il 16.1.2003— e che, pertanto, la nuova determinazione della
misura della retribuzione tabellare non poteva influire sulla quantificazione

che

preliminarmente deve essere disattesa la questione di

inammissibilità della impugnazione eccepita dal controricorrente per decorso
del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, come applicabile
ratione temporís;

che dagli atti risulta una prima notifica dell’attuale ricorso effettuata
dalla avvocatura generale dello Stato con spedizione postale del 5.9.2016;
che pertanto soltanto successivamente, in data 28.9.2016, il Ministero
provvedeva a rinnovare la notifica, nello stesso recapito e presso il
medesimo difensore domiciliatario;

che la tempestività della impugnazione deve essere valutata rispetto
alla prima notifica, del 5.9.2016, ricevuta in data 8.9.2016 a mani della
segretaria e seguita dalla spedizione alla stessa data della raccomandata
informativa ;

che deve essere invece accolta la questione di improcedibilità della
impugnazione;

che all’esito del perfezionamento del procedimento notificatorio il
Ministero ricorrente non ha provveduto nel termine di venti giorni di cui
all’articolo 369 comma 1 cod. proc. civ. al deposito del ricorso, curando
l’adempimento soltanto in data 10 ottobre 2016;

che

non vale a sanare la improcedibilità del ricorso la rinnovazione

della notifica in data 28.9.2016; il termine di venti giorni per il deposito del
ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.,
decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della
prima notifica, a meno che questa non sia nulla, ipotesi nella fattispecie non
ricorrente(Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2017, n. 23264)

che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

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del beneficio;

PROC. nr . 22059/2016 RG

che non ricorrono i presupposti dell’obbligo di versare, ai sensi dell’art.
13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, obbligo che non può trovare applicazione nei
confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI,

P. Q .M.
La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C
1500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge, con attribuzione al difensore.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 6,1.2.2017

RESIDENTE

“. unztonario Giudiziario
Rossana R iccard i

29/01/2016, n. 1778).

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