Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16609 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. I, 15/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5977/2005 proposto da:

M.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 1, presso l’avvocato STAZZONE VINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAIOLA Carmelo Maria, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ME.SA. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F VALESIO 1, presso l’avvocato PACE EUGENIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANGANO Walter, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separate citazioni, M.F. proponeva opposizione a cinque decreti ingiuntivi, emessi nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Patti, ad istanza di Me.Sa., sulla base di un corrispondente numero di assegni di conto corrente a sua firma. Sosteneva trattarsi di assegni da lui rilasciati a garanzia di un prestito concesso ad un terzo, C.S..

Costituitosi il contraddittorio, il Me. chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Si provvedeva alla riunione dei procedimenti.

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 30-11-1999, rigettava l’opposizione.

Interponeva appello il M., con atto notificato in data 27/11/2000. Costituitosi il contraddittorio, il Me. chiedeva rigettarsi l’appello principale e proponeva appello incidentale, in punto interessi convenzionali.

Veniva deferito giuramento suppletorio all’appellato, che procedeva al giuramento stesso.

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 11-11/15-12-1004, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, dichiarava dovuti dal M. gli interessi convenzionali.

Ricorre per cassazione M.F., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Me.Sa., che pure ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1987 e 1988 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione.

Afferma il ricorrente che la documentazione prodotta dal Me.

(assegni, scrittura privata, e dichiarazioni aggiunte) non indicano il nome del creditore, giratario e/o prenditore e dunque non producono alcun effetto obbligatorio a suo favore.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Non si ravvisa violazione alcuna degli att. 1987 e 1988 c.c.. Come chiarisce, con motivazione adeguata e non illogica, il Giudice a quo, nella scrittura privata, a firma del M., questi da atto di aver ricevuto dal Me. “per necessità propria” un prestito regolato, come da dichiarazioni aggiunte, attraverso il rilascio di otto assegni. Per di più, il Me. ha reso giuramento suppletorio, che ha valore di prova legale, ai sensi dell’art. 2738 c.c., affermando che gli assegni in questione si riferivano ad un debito personale del M. e non erano stati rilasciati a garanzia del debito del terzo C..

Con il secondo motivo, lamenta il ricorrente violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè carenza e contraddittorietà di motivazione, avendo il Giudice a quo rigettato la richiesta di ammissione di prove testimoniali.

La valutazione delle istanze istruttorie spetta al Giudice del merito, e, se sorretta da adeguata motivazione, è in suscettibile di controllo in questa sede (tra le altre, Cass. n. 1632 del 2009).

Il Giudice a quo, richiamando le argomentazioni del primo Giudice, ha precisato che i testi indicati ( C. e P.) erano incapaci all’ufficio di testimone, avendo un interesse in causa, e l’appellante aveva reiterato l’istanza istruttoria, senza specificamente censurare sul punto la decisione del Tribunale. Ma proprio per superare le perplessità emergenti dal materiale probatorio, la Corte di merito ha deferito al Me. giuramento suppletorio, ed egli ha giurato, come si è detto, sulle circostanze controverse.

Il motivo appare pertanto infondato.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1987, 1988 e 1342 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, là dove il Giudice a quo ha ritenuto che la clausola con la quale erano stati pattuiti gli interessi convenzionali, non rientrava tra quelle “vessatorie”, di cui all’art 1341 c.c., richiedenti specifica sottoscrizione.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Come ha correttamente precisato il giudice a quo, la clausola in questione, relativa agli interessi convenzionali, non rientra tra quelle che l’art. 1341 c.c., definisce “vessatorie”, e richiede per la sua validità, non già una specifica sottoscrizione, ma soltanto il requisito formale della forma scritta (art. 1284 c.c.).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

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