Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16609 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilia – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5021-2020 proposto da:

S.D., R.G., elettivamente domiciliate presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentate e difese dall’Avvocato LUISA VOLPI;

– ricorrenti –

contro

T.F., T.L.A., M.M., elettivamente

domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocato PAOLA BELLANI;

– controricorrenti –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4496/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 12/11/2019, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da T.L.A., M.M. e T.F., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato R.G., S.D. e F.G., al risarcimento, in favore degli attori, dei danni dagli stessi subiti a causa delle infiltrazioni provenienti dall’immobile dei convenuti sovrastante i locali degli attori;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come la responsabilità per i danni subiti dagli originari attori (nella specie derivati dalla cattiva esecuzione di talune opere di rifacimento realizzate dall’impresa appaltatrice dei lavori commissionati dai proprietari) dovesse ricadere in capo ai proprietari dell’immobile danneggiante ai sensi dell’art. 2051 c.c., non essendo risultato, nel caso di specie, alcun trasferimento, in capo all’impresa appaltatrice, della custodia dell’immobile sul quale erano stati effettuati i lavori, nè essendo risultata la verificazione di alcun caso fortuito idoneo ad assumere un’incidenza causale autonoma rispetto alla produzione dei danni subiti dagli attori;

avverso la sentenza d’appello, S.D. e R.G. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione;

T.L.A., M.M. e T.F., resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di successiva memoria;

F.G. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale disatteso i principi che governano il riparto della responsabilità tra committente ed appaltatore in caso di danni provocati a terzi dalla cosa coinvolta dalle attività affidate in appalto, erroneamente ritenendo persistente, in capo ai ricorrenti, il potere di custodia sulla cosa, viceversa trasferita al pieno controllo dell’appaltatore;

con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso della sussistenza dell’esimente del caso fortuito rilevante ai fini dell’art. 2051 c.c., nella specie consistita nel fatto dell’appaltatore;

dev’essere preliminarmente attestata l’irrilevanza della circostanza, segnalata dalle odierne ricorrenti, consistente nella presumibile erronea notificazione degli atti dell’odierno processo nei confronti di F.G., indicato come sottoposto ad amministrazione di sostegno e rimasto contumace in tutti i gradi del giudizio;

varrà al riguardo sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e l’inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (cfr. ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 27607 del 29/10/2019, Rv. 655495 – 01), segnatamente nei casi, come quello oggetto dell’odierno giudizio, in cui deve escludersi il ricorso di alcun carattere necessario del litisconsorzio, trattandosi del riscontro di mere pretese risarcitorie;

nel merito del ricorso, entrambi i motivi proposti, qui congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono manifestamente infondati;

osserva il Collegio come, secondo il più recente insegnamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente condiviso e riproposto, attraverso il rinvio alle corrispondenti argomentazioni in iure, al fine di assicurarne continuità) la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la “consegna” dell’immobile, affinchè vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poichè una simile evenienza finirebbe coll’integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte (Sez. 3, sentenza de 17 marzo 2021, n. 7553);

in breve, varrà ribadire come la conclusione dell’appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d’altronde, nell’appalto d’opere siano esse pubbliche o private – il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poichè l’iniziativa consistente nel disporre l’esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null’altro che l’esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso; se, dunque, rispetto all’appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l’autonomia dell’appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull’art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l’appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente “svuotato”, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l’opera sia un mero nudus minister;

da qui l’affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore (Sez. 3, sentenza de 17 marzo 2021, n. 7553, cit.);

il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un’abusiva “contrattualizzazione” della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva in riconfigurata;

l’imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non dev’essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo così rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l’esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori (Sez. 3, sentenza de 17 marzo 2021, n. 7553, cit.);

ciò posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto dell’appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una mera rilettura nel merito dei fatti di causa;

sulla base delle argomentazioni indicate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;

la particolare complessità delle questioni giuridiche trattate – solo di recente ricondotte a sistema dalla giurisprudenza di legittimità – vale a giustificare l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito, del presente giudizio di legittimità, nonchè del procedimento di sospensione della sentenza d’appello ex art. 373 c.p.c.;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate tra tutte le parti le spese di tutti i gradi del giudizio di merito, del presente giudizio di legittimità, nonchè del procedimento di sospensione della sentenza d’appello ex art. 373 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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