Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16609 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1528-2016 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TELEGANO 31/B,

presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA DE NITTIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCO GAGLIARDI LA GALA, GIOVANNI ALBANESE;

– ricorrente-

contro

EDIL ORLANDO SNC, L.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CIRCOLLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato

ROSANNA MARZOCCA, rappresentati e difesi dall’avvocato AUGUSTO

LEOPOLDO MIGLIETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1493/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Edil Orlando s.n.c. e L.D. (titolare dell’omonima impresa individuale) convennero D.V. innanzi al Tribunale di Bari- sezione distaccata di Rutigliano – per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo a saldo per le opere di ristrutturazione e pavimentazione eseguite in un immobile di sua proprietà.

Il committente replicò che i lavori erano stati realizzati in modo incompleto e poi ingiustificatamente sospesi; spiegò quindi domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni da lui subiti per la ritardata disponibilità dell’immobile già promesso in locazione ad un terzo (e consistenti nella riduzione del canone e nel versamento di una penale in favore del conduttore).

2 Con sentenza del 13.5.2009 il Tribunale respinse le domande dei due appaltatori ed accolse la riconvenzionale di danni nei confronti della sola Edil Orlando, che condannò al pagamento dell’importo di Euro 3.000,00 in favore del D..

3 Il giudizio di appello promosso dalle due imprese appaltatrici fu definito con sentenza 17.7.2015 con cui la Corte di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, accolse la pretesa del solo L. e rigettò la domanda di risarcimento danni spiegata contro la Edil Orlando dal committente D., che condannò alle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti.

Per quanto ancora interessa, la Corte territoriale, data per pacifica l’esistenza del contratto e l’entità del corrispettivo pattuito, rilevò che non vi era prova di una pattuizione che subordinasse al pagamento di acconti l’esecuzione dei lavori: ritenne quindi ingiustificata la sospensione degli stessi da parte della Edil Orlando, e conseguentemente insussistente il suo diritto ad ottenere il compenso a saldo; per giustificare il rigetto della riconvenzionale di danni spiegata dal D. contro la predetta società la Corte d’Appello rilevò che le circostanze su cui essa si fondava (esistenza di un contratto di locazione con un terzo, riduzione di canoni per i ritardi e versamento di una penale sempre per il ritardo) erano state tardivamente dedotte in primo grado,ed in ogni caso non risultavano provate.

3 Contro tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il D. sulla base di due motivi illustrati da memoria; Edil Orlando e ditta L. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo, il ricorrente denunzia “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per manifesta contraddittorietà della motivazione, travisamento delle prove, contraddittorietà delle risultanze istruttorie”: analizza le argomentazioni della sentenza raffrontandole alle deposizioni dei testi escussi ed evidenziando profili, a suo avviso, di inattendibilità delle secondo e di illogicità delle prime.

Il motivo è manifestamente infondato perchè a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di cui alla L. n. 134 del 2012, comma 1 bis, oggi è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi qui certamente non ricorrente perchè i fatti storici decisivi (l’esecuzione dei lavori da parte delle due società e il pagamento del relativo compenso) sono stati valutati dalla Corte d’Appello di Bari che, quanto al primo (esecuzione dei lavori) ha adeguatamente esaminato le deposizioni rese dai tre testi (per una ricostruzione della nuova formulazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 v. S.U. n. 8053/2014).

Nel caso in esame, inoltre, è evidente che i testi (la cui deposizione viene criticata dal ricorrente) abbiano fatto riferimento ai lavori “da essi” eseguiti per conto di ciascuna delle due ditte da cui, rispettivamente, dipendevano e che quanto alla posizione della Edil Orlando – devono presumersi eseguiti, nel silenzio del ricorso, in epoca anteriore alla sospensione decisa dal titolare della ditta. Quanto al compenso spettante a L., la Corte di merito ha ritenuto incontroversa la pattuizione del compenso e l’esistenza di un residuo credito (apprezzamento in fatto qui non sindacabile).

Il ricorrente, in sostanza, sollecita alla Corte di Cassazione un sindacato sulla valutazione delle prove testimoniali a suo tempo compiuta dal giudice di merito, ma il giudizio di legittimità è soggetto a limiti ben precisi (v. S.U. cit.).

2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza, erronea e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., violazione del principio di soccombenza, contraddittoria motivazione in relazione alla liquidazione delle spese a suo integrale carico nonostante la totale soccombenza di Edil Orlando e quella parziale del L..

Il motivo è anch’esso manifestamente infondato.

Ferme le precedenti argomentazioni in relazione al vizio motivazionale oggi non più denunziabile in sede di legittimità, osserva il Collegio che la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l’assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 111 Cost. (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 Rv. 572524; Sez. 2, Sentenza n. 4388 del 26/02/2007 Rv. 595574).

Nel caso di specie, non risulta certamente condannata una parte vittoriosa perchè, pur considerando il solo rapporto tra Edil Orlando e D., occorre prendere atto anche del rigetto della domanda riconvenzionale di danni da quest’ultimo proposta (circostanza, decisiva, su cui il ricorso inspiegabilmente sorvola): escluso quindi che il ricorrente possa definirsi parte totalmente vittoriosa nei confronti dell’appaltatore Edil Orlando, la scelta di porre le spese a carico del D. è frutto di una valutazione globale di prevalente soccombenza rientrante, come si è visto, nell’esercizio dei poteri del giudice di merito. Infatti, in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per sulle spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Sez. 1, Sentenza n. 13229 del 16/06/2011 Rv. 618273).

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il all’art. 13, comma 1 -quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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