Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16609 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16609 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 22603-2006 proposto da:
PAGLIARI

MARIO

(c.f.

PGLMRA19M13G337X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
180, presso l’avvocato BRASCHI FRANCESCO, che lo

Data pubblicazione: 03/07/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAGLIARI GIORGIO, giusta procura in calce al
2013

ricorso;
– ricorrente –

684

contro

CONCORDATO PREVENTIVO BRANCHI FRANCO S.P.A., in

1

persona del Commissario Giudiziale pro tempore,
elettivamente

domiciliato

in

ROMA,

PIAZZALE

FLAMINIO 9, presso l’avvocato FOTI CARLO
SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SCHETTINO ANIELLO, giusta procura a

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/04/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

ARBIB

RICCARDO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

margine del controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Parma, con decreto del 6.7.06, ha liquidato i compensi spettanti
all’avv. Mario Pagliari per l’attività svolta quale liquidatore giudiziale del concordato
preventivo della Branchi Franco s.p.a. e, con successivo decreto del 25.7.06, ha
respinto l’istanza del Pagliari di correzione materiale del precedente provvedimento,

violati i minimi tariffari ed aveva proceduto alla liquidazione attestandosi su valori
medi.
I decreti sono stati impugnati dall’avv. Pagliari con ricorso straordinario per
cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Il ricorrente, denunciando
violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 e 737 c.p.c., 39 I. fall. ed 1 e 5 DM n.
570/92, lamenta l’assenza di motivazione del primo decreto che, a fronte della
complessa attività da lui svolta, contiene una mera presa d’atto della relazione che
ha accompagnato il bilancio della procedura e sostiene che gli è stata liquidata una
somma inferiore al minimo del compenso; osserva, infine, che il decreto di rigetto
dell’istanza di correzione materiale, motivato sul rilievo che le somme liquidate
corrispondevano alla media fra il minimo ed il massimo delle tariffe, non è valso a
sanare i vizi del precedente provvedimento.
Il Concordato preventivo della Branchi Franco s.p.a., in persona del commissario, ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La richiesta avanzata all’udienza pubblica dai procuratori del ricorrente, di
dichiarare l’interruzione del processo a causa della morte del loro assistito,
intervenuta il 17.3.2013, deve essere respinta. Il giudizio di legittimità, infatti, é
caratterizzato dall’impulso d’ufficio e, pertanto, non é soggetto agli eventi interruttivi
di cui all’art. 299 c.p.c., neppure se dichiarati dal legale della parte, il quale, una volta
investito dello jus postulandi attraverso il rilascio della procura, può proseguire nella
sua attività difensiva (cfr., fra molte, Cass. nn. 22624/011, 14385/07, 1257/06).

rilevando che, contrariamente a quanto dedotto dall’istante, il collegio non aveva

2) Ciò premesso, va rilevato che il ricorso é stato proposto nella vigenza dell’art. 366

bis c.p.c. (introdotto dall’art. 6 comma 1 del d. lgsl. n. 40/06 ed abrogato dall’art. 47
della I. n. 69/09), applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri
prowedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore
della norma abrogatrice.

processuale, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 e 4 c.p.c., non è pero corredato dei
prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte
dell’atto, a ciò deputata, contenente la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata
dal quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe
dovuta applicare al caso di specie (fra le tante, Cass. S.U. n. 12339/010 Cass. nn.
21184/010, 20919/010, 17901/010).
Esso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in €1700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Roma, 19 aprile 2013.
Il co . est.

gei)

Il ricorso, che denuncia unicamente vizi di violazione di legge sostanziale e

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