Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16608 del 15/07/2010

Cassazione civile sez. I, 15/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 15/07/2010), n.16608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA S.A.T.A. – SOCIETA’ ACQUEDOTTI TRATTAMENTI ACQUE

S.R.L. N. (OMISSIS) (P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott.

P.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso l’avvocato SCALIA ALBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA S.P.A., UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 4667/2005 proposto da:

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), gia’

Credito Italiano S.p.a., in persona del Quadro Direttivo pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso l’avvocato

PATRIZI FELICE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARABBA TETTAMANTI FERDINANDO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO DELLA S.A.T.A. – SOCIETA’ ACQUEDOTTI TRATTAMENTI ACQUE

S.R.L. N. (OMISSIS), in persona del Curatore dott.

P.

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA

6, presso l’avvocato SCALIA ALBERTO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e sul ricorso n. 4678/2005 proposto da:

UNICREDIT BANCA S.P.A., gia’ Credito Italiano S.p.a. (c.f.

(OMISSIS) – p.i. (OMISSIS)), in persona del Quadro Direttivo

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91,

presso l’avvocato CARABBA TETTAMANTI FERDINANDO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PATRIZI FELICE, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO DELLA S.A.T.A. – SOCIETA’ ACQUEDOTTI TRATTAMENTI ACQUE

S.R.L. N. (OMISSIS), in persona del Curatore dott.

P.

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA

6, presso l’avvocato SCALIA ALBERTO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3499/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2004;

preliminarmente vengono riuniti i ricorsi vertenti avverso lo stesso

provvedimento impugnato;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SCALIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto altri ricorsi;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PATRIZI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento propri ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2.4.1998, il Fallimento della s.r.l. S.A.T.A., conveniva in giudizio il Credito Italiano s.p.a.

attualmente Unicredit Banca s.p.a., chiedendo al Tribunale di Roma di dichiarare revocabili e revocare tutti i versamenti effettuati dalla S.A.T.A. sui c/c (OMISSIS) per l’importo di L. 664.406.649 o nell’eventuale maggiore o minore importo determinato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l’effetto dichiarare il Credito Italiano s.p.a. tenuto a restituire alla Curatela tutte le somme dichiarate revocate oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Adduceva, in particolare, il Fallimento che la S.A.T.A. aveva effettuato i versamenti indicati in citazione in un arco temporale di dieci mesi (dal 28.2.94 al 6.3.95) prima della dichiarazione di fallimento ((OMISSIS)), con conseguente revocabilita’ degli stessi, ai sensi della L. Fall., art. 67, s.c. e art. 44 p.c. Rilevava, inoltre, che la prova dell’insolvenza della S.A.T.A. era rappresentata dalla circostanza che, fin dal 1993, esistevano a carico della societa’ procedure esecutive ed erano stati elevati protesti.

Si costituiva la Banca, contestando le domande del fallimento, non avendo i versamenti indicati dal fallimento natura solutoria, in quanto destinati alla costituzione della provvista, poi utilizzata dalla S.A.T.A. per effettuare pagamenti in favore di terzi ed, inoltre, precisava che alcune voci riportate nell’atto di citazione, non corrispondevano a versamenti.

Nel corso dell’istruttoria veniva acquisita documentazione ed espletata CTU. Il primo giudice accoglieva la domanda del fallimento e, per l’effetto revocava tutti i pagamenti effettuati sul c/c n. (OMISSIS) per un totale di L. 514.459.852 (Euro 265.696,33) ed i versamenti effettuati sul conto anticipi (OMISSIS) per un importo di L. 65.000.000 (Euro 33.569,69) per un totale di Euro 299.266,03 – con la conseguente condanna alla restituzione in favore del Fallimento attore della predetta somma maggiorata degli interessi dal giorno della domanda fino all’effettivo soddisfo, nonche’ al pagamento delle spese di giudizio.

L’Unicredit Banca s.p.a. proponeva appello avverso detta sentenza e interveniva altresi’ l’Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., legittimata a cio’ in quanto le era stato trasferito dalla Unicredit Banca il ramo d’azienda relativo ai rapporti qualificati come “Corporate” e segnatamente il rapporto dedotto in giudizio, specificamente indicato nell’atto di scissione del (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 3499/04, accoglieva l’appello della Banca, con conseguente rigetto delle domande del fallimento SA. TA. Riteneva in particolare la Corte territoriale che il conto n. (OMISSIS) non era mai stato in passivo onde le rimesse sul medesimo effettuate non avevano natura solutoria, lo stesso doveva dirsi per il conto (OMISSIS) trattandosi di un conto anticipi.

Con atto notificato in data 19.01.2005, il fallimento proponeva ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della Corte d’Appello, affidandolo a due motivi di doglianza cui resistono con controricorso Unicredit Banca spa e Unicredit Banca d’impresa S.p.A., che propongono altresi’ un motivo di ricorso incidentale cui resiste con controricorso il fallimento della SATA. Tutte le parti hanno depositato memorie.

I ricorsi sono stati riuniti all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale il fallimento ricorrente deduce il vizio di omessa e contraddittoria motivazione nonche’ di violazione della L. Fall., art 67, comma 2 della sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il conto corrente avrebbe avuto un saldo sempre attivo senza pero’ effettuare tale valutazione sulla base del criterio del saldo disponibile, applicabile in tema di revocatoria di rimesse di conto corrente bancario, nonche’ laddove ha ritenuto che il leggero sfasamento temporale delle operazioni non poteva tramutare il prelievo in finanziamento e la rimessa in pagamento.

Con il secondo motivo deduce, sotto il profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, l’erroneita’ della sentenza impugnata per avere questa ritenuto non revocabili i versamenti effettuati in riferimento alla anticipazione su crediti concessa per L. 250 milioni da Unicredit per crediti da incassare da parte della societa’ fallita dal Comune di Roma. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Unicredit contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato l’eccezione di inammissibilita’ della domanda revocatoria di prescrizione dell’azione per il mancato deposito del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato. Il ricorso incidentale va esaminato per primo dato il suo carattere pregiudiziale. Lo stesso e’ infondato.

Questa Suprema Corte ha piu’ volte affermato che la mancanza iniziale di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore a svolgere attivita’ processuale, essendo attinente all’efficacia dell’attivita’ stessa nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, e’ suscettibile di sanatoria, con effetto “ex tunc”, anche mediante successiva autorizzazione da proporsi in corso di giudizio, sempre – pero’ – che l’inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, gia’ accertata e sanzionata dal giudice. (Cass. 14469/05; Cass. 4310/97; Cass. 2570/95; Cass. 11572/92; Cass. 11047/91).

Nel caso di specie, l’autorizzazione e’ stata depositata nel corso del giudizio di primo grado e la stessa risulta avere la data del 29.1.98 anteriore di tre mesi circa alla data dell’atto di citazione notificato il 2.4.98.

Risulta, quindi, di tutta evidenza che il curatore era fin dall’inizio pienamente legittimato a proporre l’azione, essendo stato a cio’ preventivamente autorizzato, e che il successivo deposito ha – come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale – semplicemente regolarizzato sotto il profilo processuale la documentazione relativa ad un decreto di autorizzazione preesistente al giudizio.

Venendo all’esame del primo motivo del ricorso principale,lo stesso si rivela fondato.

Invero la Corte d’appello ha respinto la domanda revocatoria sulla base di una duplice motivazione .La prima e’ consistita nel sostenere che il conto corrente al momento delle rimesse era sempre stato attivo onde non era in concreto ipotizzabile alcun pagamento.

Per addivenire a tale conclusione ha,diversamente dalla CTU, ritenuto che per effettuare i pagamenti la Sata si era sempre procurata una provvista e che vi era stretta connessione tra rimesse e prelievi per cui la Sata partendo da una posizione di pareggio ha prima versato e poi prelevato. A tal fine ha ritenuto che non poteva ritenersi che la rimessa fosse stata effettuata dopo il prelievo per il fatto che il riconoscimento della valuta fosse stato effettuato in data successiva al prelievo in quanto la ritardata valuta era accreditata al comportamento della banca.

Tale motivazione e’ del tutto carente e non si attiene ai principi elaborati e piu’ volte affermati da questa Corte in detta materia secondo cui, al fine di accertare se il conto corrente e’ scoperto o meno al momento della rimessa,occorre far riferimento al criterio del saldo disponibile, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni e non gia’ con riferimento esclusivo al “saldo contabile”, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, ne’ al “saldo per valuta”, che e’ effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi. (Cass. 12/96; Cass. 13143/02).

Sul piano probatorio, esso puo’ determinarsi con riferimento alla data di registrazione in conto delle singole operazioni, quali emergono dallo estratto conto, limitatamente alle operazioni in avere del correntista costituite da versamenti e da bonifici in contanti ed alle operazioni di prelievo in contanti ovvero mediante emissione di assegno da parte del correntista. Puo’ farsi riferimento, invece, ai dati per valuta limitatamente ai versamenti sul conto mediante titoli, ancorche’ la banca abbia concesso l’immediata disponibilita’, sulla base della presunzione che l’incasso sia avvenuto quanto meno alla data della valuta, consentendosi, peraltro, alla banca, che ne abbia l’interesse e la disponibilita’, la prova dell’anteriorita’ dell’incasso alla data della valuta stessa.

Sul piano probatorio, in definitiva, il saldo disponibile rilevante al fine di determinare l’andamento del conto al momento di una rimessa della cui revocabilita’ si discute (e quindi la sua copertura o mancanza di copertura per rilevare se la rimessa in considerazione costituisca pagamento revocabile o ricostituzione di provvista esulante dal sistema della revocabilita’ fallimentare dei pagamenti), e’ data dall’interpolazione tra dati sulla base della loro registrazione in conto e dati per valuta, quali dal conto emergono, secondo le fattispecie sopra indicate. (Cass. 9591/94).

Detto in altri termini, quando nel periodo considerato emergano solo operazioni di rimesse di titoli all’ordine o di carte commerciali, puo’ legittimamente presumersi la coincidenza del saldo disponibile con il saldo per valuta, salva la prova da parte della banca dell’anteriorita’ del pagamento da parte del terzo rispetto alla valuta, o comunque dell’anteriore disponibilita’ da parte del cliente; quando, invece, nel periodo considerato emergano solo operazioni implicanti disponibilita’ immediata da parte del correntista, il dato contabile coincide con quello di disponibilita’;

quando, infine, nel suddetto periodo appaiano sul conto sia operazioni su titoli, sia movimenti per i quali la disponibilita’ coincide con la data dell’operazione (prelievi o versamenti in contanti, emissione di assegni da parte del correntista), il saldo disponibile deve essere ricostruito secondo un’interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione.(Cass. 2744/94).

La Corte d’appello non ha in alcun modo valutato se le rimesse accreditate con il criterio della valuta si riferivano a versamenti ( in contanti, bonifici in contanti, assegni del correntista) che traevano disponibilita’ immediata sul conto ovvero tramite altri mezzi di pagamento (assegni bancari, titoli etc) la cui disponibilita’ veniva a determinarsi nel momento successivo in cui la banca veniva ad acquisire la disponibilita’ effettiva della somma e ne accreditava quindi la valuta.

In assenza di tale accertamento, il criterio adottato dalla Corte di appello di ritenere che la disponibilita’ doveva in ogni caso ritenersi anteriore alla data della valuta appare erroneo in assenza della necessaria verifica dianzi esplicata.

Anche la seconda ratio decidendi adottata dalla sentenza risulta erronea.

La Corte territoriale ha ritenuto che la consequenzialita’ logica tra rimessa e prelievo, anche in presenza di un leggero sfasamento temporale faceva escludere la natura solutoria del versamento.

La motivazione sopradetta, per quel che se ne puo’ dedurre dalla sua stringatezza,sembra fare riferimento alle cosiddette operazioni bilanciate, ovverosia quei versamenti su conto corrente, effettuati da terzi o dallo stesso correntista, speculari a specifiche operazioni di prelevamento da parte del cliente o di pagamento a favore di terzi (es. un bonifico, il rilascio di un assegno circolare, un cambio di valuta).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono, infatti revocabili le rimesse, anche se effettuate in un conto scoperto, quando, anziche’ atteggiarsi come operazioni di rientro, hanno la specifica funzione di costituire la provvista per determinati ordini di pagamento, difettandone in tali casi il carattere solutorio (Cass. 23393/07).

Tuttavia questa Corte ha piu’ volte affermato (Cass. 9698/2004; Cass. 5917/2002; Cass. 686/199; Cass. 6558/1997; Cass. 10869/1994) che le operazioni bilanciate suppongono la esistenza di accordi tra banca e cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volonta’. Pertanto il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza – secondo cui ogni accreditamento su conto scoperto ha la funzione di diminuire od estinguere la esposizione debitoria del correntista a cagione della immediata esigibilita’ del credito della banca – salvo, appunto, che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario – al di la’ della mera prossimita’ cronologica o della corrispondenza quantitativa dalle operazioni di segno opposto – la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, tanto piu’ quando, come nella specie, le operazioni a debito per il cliente, come assegni tratti su quel conto, abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l’ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o, comunque, in quel momento scoperti. L’onere probatorio della esistenza della pattuizione e’ a carico del convenuto istituto di credito ed il cui accertamento e’ rimesso in via esclusiva al giudice del merito.(Cass. 23393/07; Cass. 24084/04; Cass. 6190/08).

Nel caso di specie non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata che l’esistenza di detta pattuizione sia stata oggetto di accertamento da parte del giudice di merito non rinvenendosi alcun cenno su di essa in motivazione.

La motivazione sul punto appare del tutto carente. Il primo motivo va in conclusione accolto.

Venendo all’esame del secondo motivo del ricorso principale, si osserva che la Corte d’appello ha rilevato che l’Unicredit aveva aperto a favore della SATA il conto anticipi (OMISSIS) a seguito della concessione di un fido di L. 250 milioni riconosciuto come anticipazioni sui crediti vantati dalla Sata nei confronti del Comune di Roma per lavori effettuati e da effettuare. Ha rilevato poi che su detto conto anticipi non poteva ipotizzarsi l’esistenza di uno scoperto, per cui ha ritenuto che le due rimesse per complessive 65 milioni effettuate a fronte del citato anticipo non potevano avere carattere solutorio.

Ha poi ulteriormente argomentato che la procura all’incasso rilasciata dalla SAIA ad Unicredit per l’incasso dei propri crediti nei confronti del Comune di Roma non poteva modificare la natura del conto.

Tale decisione e’ erronea.

E’ evidente che il conto anticipi e’ qualcosa di diverso dal conto corrente bancario e che in relazione ad esso non possono ipotizzarsi situazioni di conto coperto o scoperto. Ne consegue che nel caso di specie non possono trovare applicazione i principi in tema di revocatoria di pagamenti in conto corrente.

Il conto anticipi tuttavia registra un credito della banca ed un corrispondente debito della societa’ fallita.

In tale fattispecie tutti i pagamenti comunque effettuati nel corso dell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento sono revocabili L. Fall., ex art 67, comma 2.

Ne discende che la Corte d’appello ha errato nel non ritenere l’applicazione di detta norma. A tal fine non rileva se i due versamenti per complessive L. 65 milioni siano stati effettuati direttamente dalla SATA ovvero incassati da Unicredit tramite il mandato all’incasso ad essa rilasciati dalla societa’ fallita.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il conferimento di un mandato “in rem propriam” all’incasso di crediti nei confronti di un terzo con l’attribuzione della facolta’ di utilizzare le somme incassate per l’estinzione, totale o parziale, di un debito verso il mandatario, benche’ non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, soprattutto funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante. (Cass. 13165/04; Cass. 21823/05; Cass. 4754/00; Cass. 11057/98).

Non e’ pertanto dubbio che ove l’incasso tramite detto mezzo di pagamento sia intervenuto entro l’anno antecedente la dichiarazione di pagamento esso sia equiparabile a tutti gli effetti ad un rimessa solutoria effettuata dal fallito in favore del terzo ed in questo caso della banca.

Anche il secondo motivo merita pertanto accoglimento.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione .

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione che si atterra’ nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale,cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010

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