Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16608 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/08/2020), n.16608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30732-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

MAZZINI 73, presso lo STUDIO LEGALE POLIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE CASTELLANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 831/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- P.L. e C.P. hanno impugnato gli avvisi di accertamento con i quali gli immobili di cui i ricorrenti sono rispettivamente proprietario e usufruttuaria sono stati accatastati, a seguito di procedura DOCFA, in categoria A/8, anzichè in quella, proposta dai contribuenti (A/7). Il ricorso dei contribuenti è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Puglia con sentenza depositata in data 13 marzo 2018, accogliendo l’eccezione dei contribuenti costituitisi in giudizio, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, per inosservanza del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c..

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi un motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 20,3851 e 53 nonchè degli artt. 153,141,2913330 c.p.c.. La ricorrente deduce che la notifica dell’atto di appello è stato tempestivamente spedito a mezzo posta presso il difensore della parte, nel domicilio eletto nel ricorso introduttivo in (OMISSIS) e che detta notifica non è andata a buon fine perchè il destinatario nelle more si è trasferito senza comunicare all’ufficio il trasferimento. Deduce altresì che, esperite ricerche anagrafiche, ha rinnovato la notifica nel nuovo domicilio, con raccomandata spedita il 3 febbraio 2016, consegnata il 4 febbraio 2016. Pertanto, rileva la ricorrente, la CTR ha erroneamente ritenuto tardivo l’appello perchè ha considerato solo la data di questa seconda notifica, senza valutare che la sollecita ripresa del procedimento notificatorio ha conservato gli effetti della prima notifica non perfezionata per causa non imputabile all’Agenzia.

Il motivo è fondato.

Il giudice d’appello, pur dando atto di una prima tentata notifica tempestiva, rilevando che il termine per l’impugnazione scadeva il 25 gennaio 2016 e il primo plico era stato spedito in data 22 gennaio 2016, e che detta notifica non andata a buon fine per il trasferimento del destinatario, ha ritenuto irrilevante che fosse stata eseguita e perfezionata una seconda notifica, perchè nelle more il termine per proporre appello era scaduto.

Così facendo la CTR non ha fatto applicazione del principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale se la prima notifica non è andata a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente, segnatamente qualora la notificazione non si sia perfezionata per l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, il notificante può conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, riattivando il processo notificatorio con immediatezza e svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento, in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 29039/2018; Cass. 20700/2018; Cass. 5974/2017, Cass. 19059/2017; Cass. 12946/2015 e altre). Ciò è avvenuto nella fattispecie, poichè la notifica è stata fatta all’indirizzo del difensore domiciliatario indicato in ricorso, che nelle more si era però trasferito, in data 22 gennaio 2016 e la seconda notifica è stata effettuata il 3 febbraio 2016. L’atto di appello della Agenzia deve quindi considerarsi tempestivo.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, per l’esame del merito e anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo l’esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 3 agosto 2020

 

 

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