Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16608 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16608 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 21876-2006 proposto da:
CENTRO DIAGNOSTICO CASERTANO C.D.C. S.R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

Data pubblicazione: 03/07/2013

MIRABELLO 26, presso l’avvocato IANNUCCILLI
PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– C :(.:0031,01oDCIS
– ricorrente –

666

contro

GESTIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA EX UNITA’ SANITARIA

1

LOCALE N.15;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1633/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 18/04/2013 dal Consigliere

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 27.5.05, ha respinto l’appello
proposto dalla s.r.l. Centro Diagnostico Casertano (in seguito, per brevità, CDC)
contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva a sua volta
respinto le domande di pagamento degli interessi moratori / W degli interessi

dall’appellante nei confronti della U.S.L. 15 di Caserta (cui era succeduta la Gestione
liquidatoria, costituitasi nel giudizio di secondo grado in luogo dell’originaria
convenuta) per la ritardata riscossione dei crediti vantati a rimborso dell’esecuzione
di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento.
La corte territoriale, ritenuto infondato il motivo d’appello con il quale CDC aveva
lamentato la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito
dell’intervenuta soppressione per legge delle UU.SS.LL., ha rilevato nel merito che le
obbligazioni dedotte in giudizio, da adempiere presso il domicilio della debitrice,
andavano qualificate come querable, con la conseguenza che, in assenza di un
espresso atto di messa in mora, non poteva configurarsi il ritardo nei pagamenti.
La sentenza è stata impugnata da CDC con ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
La Gestione liquidatoria della USL CE 15 non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso CDC lamenta violazione dell’art. 110 c.p.c. per la
mancata dichiarazione di interruzione del processo di primo grado. Deduce che, a
seguito della soppressione delle UU.SS.LL., i cui pregressi rapporti obbligatori sono
stati trasferiti alle gestioni stralcio, non si sarebbe attuata una successione
universale nel processo, ma solo una successione parziale, ragion per cui il
processo avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto, per poi proseguire nei
confronti della Gestione liquidatoria costituitasi in grado d’appello.
Il motivo, già di per sé contraddittorio (in quanto, in caso di successione a titolo

anatocistici e di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., proposte

particolare del diritto controverso, trova applicazione l’art. 111 c.p.c.), va dichiarato
inammissibile. Infatti, al di là del rilievo che non è censurata l’affermazione del
giudice d’appello secondo cui, poiché il procuratore della USL convenuta non aveva
mai reso la dichiarazione prevista dall’art. 300 I comma c.p.c., il tribunale non
avrebbe potuto dichiarare l’interruzione, la società ricorrente, che non chiarisce sotto

suo diritto di difesa, difetta di interesse a sindacare sul punto la sentenza
impugnata.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1224 c.c.
e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia tenuto
conto che, secondo quanto riportato nella parte narrativa della sentenza di primo
grado, essa aveva precisato in citazione di aver notificato alla USL un atto di messa
in mora il 15.12.90, il che significava che l’atto era esistente ed era stato allegato in
causa.
In via subordinata deduce che gli interessi richiesti erano da considerarsi liquidi ed
esigibili entro il 15 del mese successivo alla presentazione della distinta riepilogativa,
sicché per ottenerne il pagamento non v’era necessità di espressa messa in mora.
Entrambe le censure nelle quali si articola il motivo devono essere respinte.
La prova dell’avvenuta notifica alla Usi di un atto di messa in mora poteva essere
fornita da CDC solo in via documentale, attraverso la produzione in giudizio
dell’intimazione di pagamento inviata all’ente; la ricorrente, che non afferma di aver
effettivamente prodotto il documento (e che comunque non specifica dove esso sia
rintracciabile all’interno del suo fascicolo di parte), non può pertanto dolersi della
mancata considerazione da parte del giudice di appello di una circostanza
meramente allegata in citazione che, per potersi ritenere dimostrata, avrebbe dovuto
trovare riscontro negli atti processuali.
Costituisce, poi, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che alle
Unità Sanitarie Locali (ed, oggi, alle aziende Sanitarie Locali) si applicano le norme

quale profilo l’eventuale violazione della norma processuale avrebbe pregiudicato il

sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all’art. 5, comma 1 d.l. 25
novembre 1989 n. 382, convertito nella I. 25 gennaio 1990 n. 8. Ciò vuol dire che le
obbligazioni delle Usi vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (cd.
obbligazioni querable), ovvero alla sede dell’ufficio di Tesoreria dell’Ente debitore,
con la conseguenza che, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, la

debito per interessi (Cass. nn. 18377/010, 25402/09, 8823/07). Non risulta, d’altro
canto, che la ricorrente abbia dedotto nei precedenti gradi di merito che gli interessi
richiesti avrebbero dovuto ritenersi liquidi ed esigibili entro 15 giorni dalla
presentazione della distinta riepilogativa, sicché la questione (sulla quale, peraltro,
questa Corte ha già espresso il proprio contrario orientamento, da ultimo con le
sentenze nn. 9918/010 e 15697/08) non può essere esaminata per la prima volta
nella presente sede di legittimità.
Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non v’é luogo alla
liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Roma, 18 aprile 2013

scadenza del termine di pagamento non dà luogo all’automatica insorgenza del

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