Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16607 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato CUCCI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/04/2007 r.g.n. 401/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata del 18 aprile 2007 la Corte d’appello di Firenze, riformando la statuizione di primo grado, condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere ad E.V. le differenze retributive tra la posizione economica C3 e quella C1 relativamente al periodo dal 6 aprile 2000 al 12 gennaio 2004 con gli interessi. L’ E. aveva lamentato che – pur avendo svolto presso l’ufficio notifiche del Tribunale di Lucca dal 1993 funzioni di ufficiale giudiziario dirigente, ricoprendo un incarico compreso nell’ottavo livello, corrispondente alla posizione economica C3 nel nuovo regime contrattuale – era stato retribuito in base al trattamento economico della settima qualifica funzionale, e chiedeva quindi le conseguenti differenze retributive. La Corte territoriale, ripercorsa tutta la normativa in materia di inquadramento degli ufficiali giudiziali, dando atto che i medesimi erano stati inquadrati nella settima qualifica funzionale nel sistema di classificazione di cui al D.P.R. n. 1219 del 1984, affermava essere pacifico in fatto che l’ E. aveva svolto mansioni di dirigente presso l’ufficio notifiche del Tribunale di Lucca, ma che ciò non comportava automaticamente, come preteso dallo stesso E., il suo inquadramento nel profilo n. 292, di ottavo livello perchè le medesime mansioni dirigenziali erano riconducibili anche a quelle proprie del profilo 293 di settimo livello. Il che era confermato dal CCNL integrativo del Ministero della Giustizia 1998/2000, sottoscritto il 30 giugno 2000, dove tutta l’attività di direzione complessiva dell’ufficio notifiche era confluita nell’area C, posizioni economiche C1, C2 e C3, le quali vengono differenziate solo a seconda delle dimensioni e dell’importanza dell’ufficio. Rilevava altresì la Corte territoriale che con D.M. del 6 aprile 2001, che regolava gli organici degli addetti agli uffici notifiche, oltre che gli addetti alle cancellerie, presso l’Unep di Lucca era stata prevista una posizione di dirigente C3, tre unità C2, nove unità C1, nove unità B3 ed otto unità B2. Pertanto, concludeva la Corte adita, il soggetto chiamato a dirigere l’ufficio Unep di Lucca ha concretamente svolto mansioni corrispondenti alla superiore posizione economica C3, per cui spettavano le richieste differenze dal 6 aprile 2000, data di entrata in vigore del CCNL del Ministero di Giustizia, che aveva introdotto tale differenziazione delle posizioni economiche.

Avverso detta sentenza il Ministero della Giustizia propone ricorso con due motivi. Resiste l’ E. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, del CCNL del comparto Ministeri e del contratto integrativo, del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Con il secondo si censura la sentenza per difetto di motivazione, per avere riconosciuto le differenze retributive prima della individuazione delle mansioni C3 da parte del D.M. 6 aprile 2001 pubblicato il 15.8.2001.

Il primo motivo è inammissibile, mentre il secondo è fondato.

Nel primo infatti, nonostante sia dedotta la violazione di legge, manca completamente il quesito di diritto.

In relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un. n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma. Il motivo va quindi dichiarato inammissibile.

E’ invece fondato il secondo, quanto alla decorrenza delle differenze retributive, erroneamente fissata alla data di entrata in vigore del CCNL del Ministero della Giustizia. E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 27018 del 12/11/2008, e Cass. n. 17219 del 2010) che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione di una nuova classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell’ufficio NEP) presuppone che l’amministrazione abbia preventivamente individuato – con atto di macroorganizzazione di portata generale – i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che, in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.” In quel caso, relativo alla richiesta di inquadramento superiore di ufficiale giudiziario dirigente presso la Corte d’appello di Firenze, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha escluso ogni automatismo per il riconoscimento delle qualifica C3, atteso che, pur essendo previsti già dal D.P.R. n. 44 del 1990 distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari, tra cui anche quello di funzionario, l’istituzione dell’ottava qualifica funzionale era rimasta inefficace perchè non accompagnata da una specifica previsione di pianta organica.

Pertanto all’ E. nulla spetta prima del 15 agosto 2001, data della individuazione da parte del Ministero del posto di dirigente dell’Ufficio Unep presso la Corte d’Appello di Firenze come corrispondente al livello C3; da tale data gli competono le differenze retributive, per lo svolgimento di fatto delle relative mansioni. Si precisa che non sono state svolte censure da parte del Ministero circa lo svolgimento delle mansioni superiori.

Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto. Sussistono i presupposti di legge previsti dall’art. 384 c.p.c., perchè questa Corte decida la controversia nel merito, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 15.8.2001 al 12.1.2004, oltre interessi. La parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante con inquadramento in C3 e quanto percepito per il periodo dal 15.8.2001 al 12.1.2004, oltre interessi. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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