Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16607 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. III, 11/06/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7555/2018 proposto da:

Intesa San Paolo Spa, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Villa Grazioli n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Acqua

Donzella n. 27, presso lo studio dell’avvocato Greco Salvino, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2021 dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

lette le conclusioni scritte dell’Ufficio del P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

rilevato che all’udienza pubblica nessuno dei difensori delle parti

è comparso personalmente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G. ha avviato, con notifica del titolo e contestuale precetto in data 30 giugno 2011, un’azione esecutiva nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. in base a una ordinanza di assegnazione del credito emessa in data 13 giugno 2001, nell’ambito di precedente procedura esecutiva presso terzi nella quale la banca Intesa SanPaolo S.p.a. era il terzo pignorato, debitore del debitore principale esecutato INPS.

Banca Intesa SanPaolo S.p.a., svolgendo opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha eccepito la prescrizione del credito e il giudice dell’esecuzione ha rimesso le parti alla cognizione del Giudice di pace, di Roma, che, con ordinanza, ha declinato la competenza per essere l’esecuzione già iniziata.

La decisione è stata appellata da T.G..

Il Tribunale di Roma, ritenuta errata la decisione di incompetenza del Giudice di pace, ed escluso che ricorresse ipotesi di rimessione della causa al detto giudice, ha deciso nel merito la causa, con accoglimento dell’appello e conseguente rigetto dell’opposizione di banca Intesa SanPaolo S.p.a., escludendo che fosse maturata la prescrizione decennale del diritto, con condanna dell’opponente alle spese di primo e secondo grado di giudizio.

Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione banca Intesa Sanpaolo S.p.a. sulla base di unico, articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2935 c.c. e all’art. 553 c.p.c..

Resiste con controricorso T.G..

La questione oggetto del ricorso per cassazione proposto dalla Intesa SanPaolo S.p.a. è stata rimessa dalla Sez. VI-3 alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 06/03/2020, a seguito dell’adunanza camerale non partecipata del 27/06/2019, ritenendosi meritevole di trattazione in sede partecipata e pubblica la “questione dell’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione decennale ordinaria in relazione a un credito risultante da un’ordinanza di assegnazione. In particolare si controverte se l’effetto interruttivo debba essere riconnesso alla pubblicazione dell’ordinanza ovvero a un momento successivo, da individuarsi nella sua definitività (cioè nel decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c., per la proposizione di un’eventuale opposizione) ovvero nel tempo in cui, secondo buona fede, il creditore assegnatario non può azionare l’ordinanza medesima nei confronti del terzo pignorato”.

Nel termine di legge la controricorrente ha depositato memoria per l’udienza pubblica.

All’esito dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene, in via del tutto pregiudiziale, che sussista la necessità di una preliminare verifica dell’ammissibilità del controricorso della T., sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale rilasciata dalla parte al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c..

Tale verifica, secondo la valutazione del Collegio, conduce ad esito negativo.

La procura rilasciata da T.G. al suo difensore (avvocato Saverio Cosi) risulta redatta su un foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2. Essa è priva di data, fa generico riferimento al “procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione”, tra la T. e la S.p.a. Intesa SanPaolo, senza alcuna ulteriore specificazione, e risulta formulata come segue: “Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione, con ogni più ampio potere incluso quello di chiamare in causa terzi, promuovere domande autonome, transigere e conciliare con poteri specifici di cui all’art. 185 c.p.c., riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di avere ricevuto idonea informazione sulla possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per la definizione della controversia. Dichiaro di essere stato edotto dal patrocinatore del preventivo di spese per gli onorari per il presente giudizio e di averlo accettato.

Orbene, secondo il più recente e rigoroso indirizzo di questa Corte (Cass. n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 – 01; conf., successivamente: Cass. n. 04069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Cass. n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752 – 01; Cass. n. 00905 del 20/01/2021, Rv. 660201 – 01; in precedenza: Cass. n. 06070 del 21/03/2005, Rv. 580207 – 01; Cass. n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155 – 01; sempre nel medesimo senso, anche con specifico riguardo alla materia della protezione internazionale: Cass. n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Cass. n. 25447 del 11/11/2020, Rv. 659736 – 01): “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (nella specie, la procura, spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata, nè recava alcuna data, e risultava conferita “per tutte le fasi e gradi del presente giudizio”)”.

Ad avviso di questo Collegio, una applicazione logica e coerente degli indicati principi di diritto conduce ad affermare le medesime conclusioni nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sebbene la procura – rilasciata su foglio autonomo e solo materialmente congiunto al ricorso – contenga un richiamo del tutto generico al giudizio di cassazione, in essa non sia indicata la data del suo rilascio, non siano in alcun modo precisati nè gli estremi (data e numero) del provvedimento impugnato nè l’autorità che lo ha emesso, non sia contenuto alcuno specifico richiamo all’oggetto del giudizio e, al tempo stesso, il testo di detta procura sia formulato con espressioni nella sostanza incompatibili con la specialità richiesta per il giudizio di legittimità e piuttosto riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (quali, nella specie, tra le altre, la previsione di conferimento del mandato difensivo “in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione”, con il potere di chiamare in causa terzi e promuovere domande autonome, nonchè la stessa informativa sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la definizione della controversia).

Il controricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Il difensore della controricorrente deve, conseguentemente, essere condannato in proprio alle spese di questo giudizio di legittimità (si veda, da ultimo e quale espressione di un orientamento consolidato: Cass. n. 14474 del 28/05/2019 Rv. 653941 – 01).

Può, pertanto, essere scrutinato validamente il solo ricorso di banca Intesa SanPaolo S.p.a..

La principale questione proposta con l’unico motivo del ricorso attiene alla prescrizione, decennale, del diritto ad agire sulla base di ordinanza di assegnazione (ordinanza pubblicata il 13/06/2001 e notificata, insieme al precetto, il 30/06/2011).

La detta questione è stata già affrontata – nelle more tra l’adunanza del 27/06/2019 e l’ordinanza di rimessione della Sez. VI-3 alla pubblica udienza – da questa Corte nell’ambito del “Progetto esecuzioni” e la soluzione data ad essa è stata nel senso di ritenere che il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di assegnazione.

In tema è infatti intervenuta la recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 06170 del 05/03/2020 Rv. 657153 – 01), che, unitamente ad altri principi, qui non direttamente rilevanti, ha affermato: “Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l’accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest’ultimo evento e l’assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere nè dal creditore procedente, nè dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza)”.

Sulla base della detta statuizione, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ed alla quale ritiene debba darsi continuità, non può aderirsi alla tesi della necessità di computare i venti giorni, successivi alla pubblicazione dell’ordinanza di assegnazione, al fine di ritenerla stabilizzata, in quanto non più soggetta a opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

A tanto consegue che il ricorso in opposizione di Banca Intesa SanPaolo S.p.a. deve esser accolto, in quanto l’ordinanza di assegnazione pubblicata il 13/06/2001 è stata posta in esecuzione, mediante notifica in una con l’atto di precetto, il 30/06/2011, dopo oltre dieci anni dalla sua pubblicazione.

L’accoglimento deve essere disposto senza alcun rinvio, potendo la causa essere decisa da questa Corte con l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta da Intesa Sanpaolo S.p.a..

La spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell’opposta e sono liquidate come in dispositivo.

Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e accoglie l’opposizione proposta in primo grado da Banca Intesa SanPaolo S.p.a.; dichiara la nullità della procura alle liti apposta al controricorso; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite di primo grado, che liquida in Euro 350,00, di cui Euro 120,00 per spese, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge e al pagamento delle spese d’appello, che liquida in Euro 850,00, oltre Euro 150,00 per spese, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Condanna l’avvocato G.S. in proprio al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.800, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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