Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16607 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 05/08/2016), n.16607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26594-2013 proposto da:

B.J., nato a (OMISSIS) il, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Sistina n. 125, presso LO studio dell’avvocato Z.M.,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

DI LOTTI, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE Dl ROMA – ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Tempio Di Giove 21,

Avvocatura comunale, presso l’avvocato ENRICO NIAGGIORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIAMMETTA LORENZETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10478/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.J. impugna la sentenza 10478/13, pubblicata in data 14 magno 2013, mai notificata, emessa dal Tribunale Civile di Roma, nella causa iscritta al n.r.g. 49946/11, che, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune, ha respinto il suo ricorso avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, invece accolto, nella contumacia del Comune di Roma, dal giudice di pace con liquidazione di spese di lite di Euro 70 oltre Iva e Cpa.

2. L’appello principale dell’odierno ricorrente sulla sola liquidazione delle spese veniva respinto dal giudice unico del Tribunale di Roma, che accoglieva, invece, l’appello incidentale del Comune, rilevando che il contrassegno invalidi, che avrebbe giustificato la libera circolazione anche nella ZTL il giorno delle accertamento della violazione ((OMISSIS)), era da tempo scaduto ((OMISSIS)), mentre il nuovo contrassegno era stato poi rilasciato con decorrenza 16 dicembre 2007.

3. Impugna tale decisione il ricorrente che avanza due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “Violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale in merito alla sussistenza delle “barriere architettoniche”. Osserva il ricorrente che l’imposizione di inviare al Comune di Roma comunicazione relativamente al passaggio nella ZTL et similia risulterebbe illegittimo in quanto assimilerebbe il varco elettronico ad una vera e propria barriera architettonica”. Il permesso era stato rinnovato dal 2007 al 2012. Aggiunge il ricorrente che “la circostanza che il permesso era scaduto e poi rinnnovato, con un “buco” di pochi mesi” è frutto di aspetti burocratici.

1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme codice di rito, inter alia quelle inerenti la liquidazione delle spese di lite ed art. 92 c.p.c., del tariffario forense, delle norme sulla giusta e dignitosa retribuzione del lavoratovi di cui all’art. 36 Cost., violazione dell’art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense; omessa pronuncia; violazione dell’art. 91 c.p.c., illegittima accorpamento degli onorari alle competenze nella determinazione delle spese”.

2. Il ricorso è infondato.

Va premesso che non rileva nel presente giudizio la circostanza della mancata allegazione del fascicolo di parte appellante nel relativo giudizio, sia perchè non vi sono motivi di ricorso al riguardo sia perchè il giudice dell’appello ha fatto riferimento per gli atti al fascicolo del comune di Roma, che conteneva tutti gli atti utili per decidere.

Va ancora rilevato l’errore materiale del giudice dell’appello che indica l’accertamento della violazione (oggetto del giudizio) come avvenuto in data 20 novembre 2008, mentre è pacifico dagli atti che la data corretta è (OMISSIS) (malgrado l’errato riferimento operato alla prima data in sede di ricorso). Del resto tutta la motivazione del giudice dell’appello è fondata proprio sulle circostanze, pure pacifiche in atti, che il contrassegno invalidi invocato era scaduto l'(OMISSIS) e che ne risultava rilasciato un altro con decorrenza 16 dicembre 2007, e, quindi, in data posteriore all’accertamento.

2.1 – Il primo motivo è inammissibile e infondato. Inammissibile per la parte in cui sembra addurre un diverso motivo dì opposizione con riguardo ad una pretesa assimilazione ad una barriera architettonica della limitazione al traffico nella ZTL. Tale aspetto, oltre che nuovo, non è ulteriormente illustrato e sviluppato con conseguente ulteriore motivo di inammissibilità.

La restante censura è infondata, posto che spettava all’odierno ricorrente non solo provare, ma quanto meno dedurre, le ragioni del rilascio del successivo contrassegno oltre cinque mesi dopo la scadenza del precedente. In tale situazione si tratta di nuovo permesso, e non già di rinnovo del precedente, in ogni caso senza alcuna efficacia retroattiva. Di conseguenza, al momento dell’accertamento, il precedente permesso era scaduto e non poteva esplicare alcun effetto rispetto alla sanzione accertata. Il giudice dell’appello ha quindi correttamente deciso.

2.2 – Il secondo motivo sulle spese resta assorbito.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi e 100,00 (cento) Euro per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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