Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16607 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 12/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3493/2016 proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

OSVALDO PICCIRILLI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 288, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO IACONO

QUARANTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO DI DESIDERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.A. ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 815/2015 del 19 giugno 2015, che ha rigettato l’appello proposto dalla stessa P. contro la sentenza emessa il 20 giugno 2011 del Tribunale di Lanciano. Il giudizio aveva avuto inizio con domanda del 16 febbraio 2011 con la quale P.A. aveva impugnato ex art. 1137 c.c., la Delib. Assembleare adottata il 26 gennaio 2011 dal Condominio (OMISSIS), avendo ricevuto la relativa convocazione solo in data 31 gennaio 2011, in violazione dell’art. 12, comma 2 del regolamento condominiale (che prevede che i condomini debbano essere avvisati delle adunanze dell’assemblea con lettera raccomandata da inviare almeno dieci giorni prima) e dell’art. 66 disp. att. c.c.. Il Condominio (OMISSIS), sin dalla sua costituzione davanti al Tribunale, aveva evidenziato che la Delib. impugnata era stata revocata con successiva Delib. 10 marzo 2011. Il Tribunale di Lanciano aveva così dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, evidenziando come la ricorrente P.A. non avesse inviato alcuna missiva di contestazione nè tentato una soluzione stragiudiziale della lite prima di intraprendere la causa, a fronte di una consolidata consuetudine nel Condominio (OMISSIS), di inviare convocazioni informali verbali per le riunioni dell’assemblea. La Corte d’Appello di L’Aquila, adita da gravame per l’erronea compensazione delle spese alla luce della cosiddetta soccombenza virtuale del Condominio convenuto, richiamava le argomentazioni del Tribunale, ed aggiungeva che la lite risultava pretestuosa e di irrisorio interesse, avendo l’assemblea immediatamente revocato il deliberato impugnato e dato atto, proprio nel verbale del 10 marzo 2011, della prassi invalsa di convocazioni informali.

Il primo motivo di ricorso di P.A. deduce violazione dell’art. 2697 c.c., quanto alla prova ritenuta dalla Corte d’Appello della prassi sulle convocazioni assembleare.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per illogicità della motivazione.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul principio della soccombenza virtuale.

Il quarto motivo allega la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per omesso esame della soccombenza virtuale.

Il quinto motivo sostiene la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost e dell’art. 132 c.p.c. e la manifesta illogicità della sentenza. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Le sei censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse tra loro, essendo tutte relative alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del procedimento.

Com’è noto, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, in tema di impugnazione delle Delib. condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961). A differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce dell’art. 2377 c.c., medesimo comma 8, nel testo successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, in materia di deliberazioni dell’assemblea di condominio la pronuncia finale sulle spese rimane affidata ad una valutazione di soccombenza virtuale.

Va allora evidenziato come spetti comunque al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie.

Anche, infatti, la statuizione di cessazione della materia del contendere, che comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, lascia salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Cass. Sez. 6-L, 17/02/2016, n. 3148; Cass. Sez. L, 21/06/2004, n. 11494).

Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese del giudizio se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di soccombente, ovvero per denunciare che il giudice di merito abbia posto le spese a carico della parte che sarebbe risultata totalmente vittoriosa alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Può altrimenti proporsi ricorso, ove il giudice, nel dichiarare cessata la materia del contendere abbia, come nel caso in esame, disposto la compensazione delle spese processuali, se non sussistano le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la medesima compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione qui applicabile “ratione temporis”, risultante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11. Ore, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che tuttora consentono la deroga alla regola di soccombenza, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, concretandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, se le stesse risultino illogiche o erronee (cfr. Cass. Sez. 6-5, 14/07/2016, n. 14411 del Cass. Sez. 6-3, 16/03/2016, n. 5267; Cass. Sez. 6-2, 10/02/2014, n. 2883). Trattandosi di nozione necessariamente elastica, ad esse può certamente ricondursi anche il comportamento preprocessuale delle parti, ovvero, come nel caso deciso, la condotta dell’attrice che non abbia fatto alcunchè per evitare l’instaurazione della controversia (Cass. Sez. 3, 16/11/2011, n. 23997; Cass. Sez. 3, 22/10/2014, n. 22347), come appunto motivato dalla Corte d’Appello di L”Aquila, che ha messo in rilievo che P.A. non avesse in nessuno modo sollecitato stragiudizialmente il Condominio a revocare la Delib. 26 gennaio 2011, prima di intraprendere la causa, tant’è che lo stesso Condominio, meno di un mese dopo aver ricevuto la notifica della domanda, aveva sanato l’illegittimità denunciata con la successiva Delib. 10 marzo 2011. Sono peraltro inammissibili le censure rivolte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto tale parametro, in seguito alla modifica operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti, da interpretarsi alla stregua dell’insegnamento dettato da Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053. E’ invero precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, così come non è più denunciabile in sede di legittimità l’anomalia motivazionale, allorchè non si censuri la totale pretermissione di uno specifico fatto storico, ovvero di dati materiali, ed anzi, si rappresenti che il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ma la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Parimenti priva di attendibilità è la denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c.: la nullità ex art. 132 c.p.c., n. 4, suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, ipotesi evidentemente estranea al provvedimento qui impugnato.

Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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