Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16607 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 03/08/2020), n.16607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8442/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CUALBU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 815/05/2018 della Commissione tributaria

regionale della SARDEGNA, depositata il giorno 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo nei confronti della contribuente CUALBU s.r.l., che rimane intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2008, ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, sostenendo che, in assenza di pregiudizio per l’Erario, doveva ritenersi illegittima la ripresa a tassazione dell’IVA risultante da fatture emesse da alcune società appaltatrici nei confronti della predetta società contribuente con un’aliquota maggiore (20 per cento) di quella (del 10 per cento) prevista nel caso di specie dal D.P.R. n. 633 del 1972, n. 127-quinquies della tabella A, Parte III, allegata, in cui i lavori riguardavano la realizzazione di un fabbricato (poliambulatorio sanitario ceduto all’ASL n. 5 di Oristano) di cui alla L. n. 659 del 1961, art. 1, assimilato ai fabbricati di cui alla L. n. 408 del 1949, art. 13.

Con istanza del 17/02/2020, corredata della relativa documentazione, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, per avere la società contribuente definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.

Alla stregua di quanto sopra questa Corte ritiene di disporre in conformità.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 3 agosto 2020

 

 

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