Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16606 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. III, 11/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5199/2019 proposto da:

G. SAS DI G.O. & C., in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SPAGNA

MUSSO, e dall’avvocato ALESSANDRO PONTREMOLI, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, VIA LEONE IV, 99;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA, in persona del legale

rappresentante, rappresentto e difeso dagli AVVOCATI RENATO

CLARIZIA, E LUCA ALESSANDRO CANDIANI, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del primo in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2,

Pec: renatoclarizia.ordineavvocatiroma.org;

luca.candiani.milano.pecavvocati.it;

– controricorrnte –

avverso la sentenza n. 5272/2048 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/11/2018;

udita la re1azione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società G. sas di G.O. & co. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano Bnp Paribas Leasing rappresentando di aver stipulato con la banca un contratto di leasing immobiliare per l’importo di Euro 11.000.000 da restituirsi mediante rate di importo fisso i cui interessi e le cui spese, complessivamente considerate, superavano a suo avviso il tasso soglia della normativa antiusura. Chiese, pertanto, previa declaratoria di nullità delle clausole del contratto relative agli interessi di mora, la restituzione della somma indebitamente pagata a titolo di interessi corrispettivi e la restituzione dei canoni già versati. La Bnp Paribas Spa si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, la risoluzione del contratto per inadempimento della utilizzatrice, la condanna al rilascio immediato del bene, la condanna dell’attrice al pagamento di corrispettivi rimasti insoluti oltre che al pagamento di una indennità per l’occupazione senza titolo del bene.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1009 del 30/1/2018, dichiarò risolto il contratto di leasing ex art. 1453 c.c., per inadempimento della utilizzatrice, dispose l’immediato rilascio del bene, e rigettò tutte le domande dell’attrice.

3. La Corte d’Appello di Milano, adita in via principale dalla G. sas per sentir pronunciare tra le altre cose, la nullità della clausola sugli interessi o una sua riduzione ad equità, ed in via incidentale dalla banca per sentir pronunciare la condanna della G. sas a corrispondere una somma a titolo di abusiva occupazione del bene, con sentenza n. 5272 del 28/11/2018 ha rigettato entrambi gli appelli. Per quel che è ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che l’eventuale nullità della clausola sugli interessi di mora (in forza della sostenuta applicabilità anche a questi delle disposizioni di cui all’art. 644 c.p. e art. 1815 c.c.) non possa in alcun modo comportare l’indebito di qualsivoglia interesse da parte dell’attrice, con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 143.432,12, in quanto la suddetta nullità sarebbe limitata al solo tasso degli interessi moratori, non toccando in alcun modo la clausola degli interessi corrispettivi. La Corte ha accolto appello incidentale della banca riqualificando la risoluzione del contratto quale effetto di una risolutiva espressa ed ha rigettato l’appello incidentale della stessa in ordire alla domanda di un’ulteriore indennità per occupazione senza titolo del bene, dalla data di risoluzione del contratto al rilascio.

4. Avverso la sentenza la società G. sas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la Bnp Paribas Leasing con controricorso.

5. La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in vista della quale la società G. sas ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell’insegnamento di questa Corte sull’autonoma rilevanza degli interessi moratori ai fini della sussistenza dell’usura. In sostanza la tesi è la seguente: laddove vi sia una pattuizione illegittima perchè in contrasto con la normativa antiusura la nullità della clausola andrebbe ad incidere sulla nullità dell’intero contratto con ciò rendendo indebita la corresponsione, da parte della utilizzatrice, degli interessi corrispettivi.

2. Con il secondo motivo – motivazione “apparente” e “perplessa” in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in punto di esclusione dell’autonoma rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo per stabilire l’usura del contratto di leasing immobiliare – la ricorrente assume che la sentenza avrebbe una motivazione apparente e perplessa nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi moratori non abbiano una autonoma rilevanza ai fini del calcolo dell’usura. Dopo aver svolto il distinguo tra interessi moratori e corrispettivi la ricorrente assume che, anche i soli interessi moratori, assumerebbero rilievo quanto alla normativa antiusura in forza del consolidato orientamento di questa Corte (Cass., n. 23192/2017 e n. 5598 del 2017); sicchè la sentenza, che non abbia motivato in tal senso, sarebbe nulla per vizio di motivazione.

1-2 I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili per plurimi e distinti profili. Innanzitutto tendono entrambi ad ottenere una revisione del giudizio di carattere interpretativo – e dunque fattuale – del contatto, con riguardo al contenuto della clausola di riferimento. In secondo luogo entrambe le censure appaiono non correlate alla ratio decidendi. La sentenza impugnata non ha affatto inteso escludere l’assoggettamento degli interessi moratori ai massimali di cui alla L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2, così contrastando la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 26826 del 17/10/2019 e Cass., U. n. 16303 del 20/6/2018; Cass., n. 27442 del 2018) ma, nel riaffermare quei principi, ha dedotto che “in caso di nullità della clausola negoziale relativa agli interessi di mora” detto vizio non si estenderebbe all'”intero contratto” nè alla distinta pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, che rimarrebbero comunque dovuti”. Neppure la censura motivazionale si sottrae al rilievo di inammissibilità in quanto l’estensore dell’impugnata sentenza non si è affatto discostato dai principi statuiti da questa Corte ma ha inteso espressamente ad essi aderire.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione dell’art. 24 Cost., art. 112 c.p.c. e della L. n. 108 del 1996, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: omessa pronuncia in ordine alla richiesta declaratoria di usurarietà del contratto di leasing in virtù delle spese, clausole penali e oneri accessori – la ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso di pronunciare sulla sua richiesta di declaratoria di invalidità del contratto perchè il complesso delle previsioni sul tasso degli interessi moratori, sulla clausola penale e sulle spese dava luogo ad una onerosità superiore al tasso stabilito dalla legge antiusura, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ai fini dell’usura ex lege n. 108 del 1996, rilevano non gli interessi moratori ma anche le spese e gli oneri a qualsiasi titolo dovuti, e dunque tutte le condizioni economiche del contratto.

3.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non trascrive il contenuto delle singole clausole che condurrebbero ad una usurarietà complessiva del contratto nè indica gli atti processuali nei quali la questione è stata trattata nei gradi di merito (art. 366, nn. 3 e 6, ma si limita ad un generico e aspecifico richiamo ad atti e documenti prodotti in corso di giudizio. In ogni caso il motivo resta assorbito dall’assenza di prova, da parte della debitrice, dell’avvenuto pagamento qualsiasi componente diversa dalle rate periodiche di leasing maturate fino ad una certa data (pp., 5 e 7 della sentenza).

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione dell’art. 24 Cost., nonchè artt. 61 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio a ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso di pronunciare sulla reiterata richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, da intendi non esplorativa ma percettiva in quanto vertente su materia tecnicamente complessa, secondo il consolidato orientamento di questa Corte.

4.1 Il motivo è inammissibile per derivazione dalla inammissibilità del primo: non avendo il giudice accolto la bizzarra tesi della società ricorrente secondo la quale la nullità della chiusola sugli interessi moratori avrebbe determinato la caducazione del diritto al pagamento degli interessi corrispettivi, chiaramente il giudice non ha provveduto ad ammettere una consulenza tecnica d’ufficio di cui, peraltro, il ricorrente omette di riportare, ai fini dell’autosufficienza del motivo, l’oggetto ed i quesiti a suo tempo proposti.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 6.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 1102, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente, a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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