Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16606 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 05/08/2016), n.16606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26585-2013 proposto da:
F.M.C., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in Roma,
Via Sistina n. 125, presati lo studio dell’avvocato Z. M.,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DI LOTTI,
come da procura speciale in speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE ROMA – ROMA CAPUALE;
-intimata –
avverso la sentenza n. 10324/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 13/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Marco Di Lotti, che si riporta agli atti e alle
conclusioni assunte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. F.M.C. impugna la sentenza n. 10324/13, pubblicata il 13 maggio 2013, mai notificata, del Tribunale di Roma, resa nella causa iscritta al n.r.g. 15884/12, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace che, a sua volta, aveva accolto il suo ricorso avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, compensando le spese di lite.
2. Espone la ricorrente di aver lamentato in appello l’illegittima compensazione delle spese di lite e la mancanza di motivazione al riguardo.
3. Il giudice unico del tribunale rilevava, in primo luogo, che il giudice di pace aveva accolto il ricorso, senza esaminare il merito, sulla base della nullità della notifica dell’atto impugnato, derivante dal mancato invio della raccomandata prevista nel caso della consegna effettuata al portiere. Il giudice dell’impugnazione respingeva poi l’appello, rilevando che l’appello doveva ritenersi solo parzialmente accolto. Rilevava, poi, che l’interpretazione data dal giudice di pace al rilievo da dare alla mancata prova dell’invio dell’avviso di notifica (nullità e non irregolarità) costituiva questione controversa in giurisprudenza che consentiva la disposta compensazione delle spese. Confermava, quindi, la sentenza di primo grado e, quanto alle spese di appello, ne disponeva la compensazione così motivando: “sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’odierno giudizio d’appello, atteso che la mancanza di motivazione della gravata sentenza ha verosimilmente impedito a parte appellante di apprezzare l’effettivo contenuto della decisione di primo grado, inducendola a proporre appello”.
4. La ricorrente formula un unico articolato motivo. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: “violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme del codice di rito, inter alia, quelle inerenti la liquidazione delle spese di lite ed art. 92 c.p.c.; pronuncia extra petita”.
Il tribunale doveva limitarsi a verificare l’assenza di motivazione sulla compensazione delle spese. Non poteva procedere ad una nuova valutazione sul giudizio di primo grado per decidere sulle spese, specie in assenza di impugnazione sul merito dell’opposizione, che era stata pienamente accolta. Osserva la ricorrente che la norma che prevede l’invio della raccomandata per il perfezionamento della notifica in caso di consegna al portiere non è stata modificata nel tempo. Aggiunge che diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto non possono incidere sul diritto del cittadino al riconoscimento delle spese. Non vi era stato un accoglimento parziale dell’opposizione. Rileva, comunque, l’ingiustizia della decisione, posto che il cittadino, per tutelare il suo diritto, non vedendosi riconoscere le spese giudiziali, ha subito un danno superiore a quello che sarebbe derivato dal pagamento della sanzione.
2. Il ricorso è inammissibile, per difetto di regolare procura.
Occorre rilevare che la delega della parte è rilasciata su foglio separato, non numerato, rispetto al ricorso e a questo unito. La delega, conferita all’avv. Z., non cassazionista, e all’avv. Di Lotti, cassazionista, reca la sottoscrizione della parte autenticata dal solo avvio Zizzari, Nella delega vi è anche una indicazione a stampa dell’avv. Di Lotti ai fini dell’autentica, ma manca la sottoscrizione di quest’ultimo. Tale circostanza è stata evidenziata dal relatore nella pubblica udienza e l’avvio Di Lotti ha rilevato che sarebbe sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato cassazionista, non rilevando che la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte sia autenticata da difensore non cassazionista.
Questo Collegio ritiene, invece, di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 2009 n. 16915, rv 609251), secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all’atto (o a margine dello stesso) sia certificata autografa da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello “ius postulandi” e che l’invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto”. In tal senso anche Cass. n. 10030 del 2002 Rv. 555642.
3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016