Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16606 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16606 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 3942-2006 proposto da:
CIANCIARELLI MARIO (C.F. CNCMRA39P01A617R), nella
qualità di titolare della Impresa omonima,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO

Data pubblicazione: 03/07/2013

KIRCHER N 7, presso l’avvocato JASONNA STEFANIA,
rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI
2013
664

ERNESTO, SOGLIUZZO FRANCESCO, MAZZELLA FRANCESCO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA (C.F. 8300073636), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 78,
presso l’avvocato PETTORINO MARIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE, giusta

avverso la sentenza n.

controricorrente

398/2005 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RITA SCOPA, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

procura in calce al controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, accogliendo le domande proposte da Mario Cianciarelli,
titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti del Comune di Barano
d’Ischia, dichiarò risolto il contratto d’appalto stipulato

inter partes per grave

inadempimento dell’ente appaltante e condannò quest’ultimo a pagare

danni derivati dall’inadempimento.
La Corte d’Appello di Napoli, adita dal soccombente, ha riformato la decisione.
La corte territoriale, dopo aver respinto il motivo d’appello con il quale il Comune di
Barano aveva dedotto che l’inadempimento era dipeso da cause di forza maggiore,
ha rilevato d’ufficio la nullità dell’appalto, siccome avente ad oggetto la costruzione di
un campo sportivo che era divenuta giuridicamente impossibile, e perciò illecita,
perché alla data della stipulazione del contratto era già divenuta inefficace la
dichiarazione di p.u. dell’opera appaltata ed il Comune era decaduto dalla
concessione edilizia; ha quindi osservato che il contratto, ab origine nullo, non
poteva essere dichiarato risolto ed ha escluso che Cianciarelli potesse ottenere il
risarcimento dei danni per avervi incolpevolmente fatto affidamento in quanto
avrebbe dovuto rendersi conto, usando l’ordinaria diligenza, della sua invalidità,
essendo tenuto, come costruttore, alla verifica della conformità dell’opera che gli era
stata commissionata alle norme urbanistiche ed edilizie,.
Mario Cianciarelli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a
quattro motivi ed illustrato da memoria, cui il Comune di Barano d’Ischia ha resistito
con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso Mario Cianciarelli, denunciando violazione degli artt.
99, 112 c.p.c. e 1421 c.c., oltre che vizio di motivazione, contesta che in una causa,
quale quella da lui introdotta, in cui sia stata domandata la risoluzione contrattuale,
la nullità del contratto possa essere rilevata d’ufficio dal giudice del merito in assenza

all’appaltatore la somma di £ 84.190.900, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei

di qualsivoglia eccezione o deduzione della parte convenuta.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 99 c.p.c., 1421 e 2909 c.c.
ed ulteriore vizio di motivazione, il ricorrente deduce che, pur aderendo al contrario
orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie il rilievo d’ufficio della nullità era
precluso alla corte territoriale dal giudicato interno formatosi in ordine alla validità

Il primo motivo è infondato, mentre va accolto il secondo motivo.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 14828/012,
componendo il contrasto insorto in materia, hanno affermato che, alla luce del ruolo
che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore
dell’assetto negoziale, ed atteso che la risoluzione è coerente solo con l’esistenza di
un contratto valido, il giudice del merito, investito della domanda di risoluzione del
contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque
emergenti “ex actis”, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni
forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale.
Non v’è dubbio, tuttavia, che, il predetto principio debba essere coordinato con le
regole fondamentali del processo, tra cui quello della preclusione derivante da
giudicato. Ne consegue che il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio la nullità
quando il giudice di primo grado abbia pronunciato, anche implicitamente, sulla
validità del contratto e su tale capo della sentenza, non investito dall’impugnazione
della parte soccombente, si sia formato il giudicato interno. (cfr., fra molte, Cass. nn.
19282/010, 9642/06).
Tanto è accaduto nel caso di specie: la decisione del tribunale, di accoglimento della
domanda di risoluzione avanzata dal Cianciarelli, aveva infatti, quale indefettibile
presupposto logico-giuridico, l’accertamento dell’originaria validità del contratto
d’appalto stipulato; e, poiché in sede d’appello il Comune di Barano d’Ischia si era
limitato a dedurre l’insussistenza di un suo inadempimento contrattuale atto a
giustificare la risoluzione, l’accertamento predetto risultava ormai coperto da

del contratto.

giudicato interno.
All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed
il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta, in

documentali acquisiti al processo e che egli avesse colpevolmente omesso di
verificarne la nullità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli
altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 18 aprile 2013

subordine, che il contratto potesse essere dichiarato nullo sulla scorta degli elementi

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