Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16605 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., L.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/07/2007 R.G.N. 411/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Brescia del 20 dicembre 2004 L. M.L. e S.S. dipendenti dal 1975 al 1997 come operatori giudiziali presso l’Unep della Corte d’appello di Brescia, con inquadramento in B2, convenivano in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenerne la condanna al pagamento, dal primo luglio 1998, delle differenze retributive spettanti per l’espletamento di mansioni superiori corrispondenti alla posizione economica B3, afferenti alla figura professionale dell’ufficiale giudiziario o in subordine a quella dell’operatore giudiziario. Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata nei limiti della prescrizione, detratti i giorni di assenza dal lavoro e la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello, con sentenza del 14 luglio 2007. I Giudici d’appello, premesso essere incontestato che le ricorrenti avevano svolto mansioni di addette allo sportello, escludevano, al pari del primo Giudice, che questa attività fosse equiparabile a quella svolta dagli ufficiali giudiziari inquadrati in B3, mancando l’attività di notifica;

ritenevano invece che le mansioni svolte rientrassero in quelle previste per l’operatore giudiziario B3, qualifica inclusa nel contratto collettivo di tutto il comparto Ministeri, ritenendo irrilevante il fatto che la pianta organica negli uffici Unep non prevedesse detta posizione, perchè non si trattava di attribuzione di qualifica, ma solo di differenze retributive. Avverso detta sentenza il Ministero della Giustizia ricorre due con motivi. Le controparti sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo si denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sui limiti della domanda e sulla valutazione delle prove e si conclude con il seguente quesito di diritto: 1. Dica codesta S.C. se sia stato o no violato il principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 cod. proc. civ. offerte in primo grado, non contestate e valutate erroneamente dal giudice; 2. Dica codesta S.C., di conseguenza, se sia stato o no violato il principio di valutazione delle prove di cui all’art. 116 cod. proc. civ. Con il secondo mezzo, si denunzia violazione delle medesime disposizioni, nonchè dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e si conclude con il seguente quesito di diritto: 1. Dica codesta S.C. se sia stato o no violato il principio di valutazione delle prove di cui all’art. 116 cod. proc. civ. 2. Dica codesta S.C., di conseguenza, se sia stato o non violato il principio di motivazione della decisione di cui all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per l’omessa indicazione delle ragioni di diritto e le norme giuridiche poste a base della sentenza. Il ricorso è inammissibile per erronea formulazione dei quesiti di diritto.

In relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma.

Nella specie i quesiti di diritto sono assolutamente generici, giacchè da essi non si desume neppure quale sia la fattispecie all’esame di questa Corte, ed ancor meno i motivi di censura. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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