Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16605 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. III, 11/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33341/2018 proposto da:

JK FUND SUISSE SA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO PORCARI, e GIANLUCA

CONTALDI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo

in Roma, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, pec:

marcoporcari.pecordineavvocatitorino.it;

gianlucacontaldi.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

e contro

ING BANK NV, quale società incorporarne la ING LEASE ITALIA SPA, in

persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI REMUS, e MARZIO REMUS, e con i medesimi elettivamente

domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato MICHELA

CONCETTI, in via Gramsci 7, Pec: luigi.remus.brescia.pecavvocati.it;

marzio.remus.brescia.pecavvocati.it;

– resisteste –

avverso la sentenza n. 1215/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/07/2018;

udita la reazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società IMP.E.I. s.r.l. (ora JK Fund Suisse S.A.), società operante nel settore dell’acquisto, vendita, permuta, amministrazione e locazione di fabbricati civili, rurali ed industriali, al fine di utilizzare per la propria attività un compendio immobiliare costituito da due capannoni industriali ed un fabbricato ad uso ufficio sito in (OMISSIS) stipulò, con contratto del 16/11/2007, con la ING Lease SpA e la Release SpA un contratto di locazione finanziaria per un immobile da edificare. Le stesse società provvidero all’acquisto di un capannone da ristrutturare e trasferirono alla JK Fund il diritto personale di eseguire lavori di appalto sull’immobile e di utilizzarlo previo pagamento di un corrispettivo periodico, con facoltà da rendersi acquirente dell’immobile a fine rapporto ove non avesse optato per la cessione del medesimo o per il rinnovo. L’Attrice corrispose alle società di leasing, a titolo di oneri di pre-locazione, la somma di Euro 3.188.074,58 e affidò l’appalto per la costruzione del fabbricato alla società Bodino SpA. In conseguenza di plurimi incendi che interessarono la struttura venne decretata l’inagibilità del cespite, la utilizzatrice sospese cautelativamente ai sensi dell’art. 1460 c.c., il pagamento dei canoni di locazione e convenne le due società di leasing davanti al Tribunale di Brescia per sentir accertare, anche tramite CTU, il costo effettivo dell’operazione di leasing e l’eventuale superamento del tasso soglia; accertare l’inadempimento delle convenute, dichiarare la risoluzione del contratto di leasing ai sensi dell’art. 1453 c.c. e condannare le convenute alla restituzione della somma versata a titolo di canoni di pre-locazione; in subordine dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con le pronunce consequenziali, previo accertamento dell’invalidità delle clausole volte a traslare i rischi dalle concedenti all’attrice.

2. Nel contraddittorio con le convenute il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2620/2014, per un verso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle convenute, dichiarò il contratto risolto in virtù di clausola risolutiva espressa; per altro verso, escludendo gli interessi di mora dal relativo calcolo, negò il superamento del tasso voglia e per l’effetto rigettò tutte e domande proposte da parte attrice, condannandola alle spese.

3. La società JK Fund propose appello e la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1215/2018, lo ha integralmente rigettato ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’appellante non avesse svolto in primo grado nessuna domanda restitutoria subordinata all’accertamento della fondatezza dell’eccezione di risoluzione del contratto, in virtù della clausola risolutiva espressa intimata dalle società appellate, di talchè bene aveva fatto il Tribunale a non pronunciarsi in merito; accora, quanto al computo degli interessi di mora ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, la sentenza ha ritenuto coperta da giudicato la pronuncia di prime cure sulla insussistenza del meccanismo anatocistico ed ha ritenuto non praticabile la cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini del calcolo del tasso soglia come prospettato dall’appellante; ha ritenuto condivisibile la pur scarna motivazione del Tribunale che aveva disatteso la prospettazione difensiva circa l’usurarietà degli interessi moratori ed ha ritenuto che, in ogni caso, la prospettazione del superamento del tasso soglia, proposta dall’appellante, fosse stata dedotta in modo generico non essendo stati prodotti dalla parte che intendeva avvalersene i decreti ministeriali di riferimento per effettuare il calcolo, trattandosi di atti amministrativi per i quali non vale il principio iura novit curia.

La sentenza ha dunque integralmente rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

5. Avverso tale sentenza, JK Fund ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso Ing Bank N.V., nella sua qualità di società incorporante la Ing Lease Italia S.p.A..

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sulle preliminari eccezioni di inammissibilità improcedibilità del ricorso.

1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate da parte resistente.

In primo luogo, si deduce l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che questo è stato indirizzato alla Ing Lease Italia S.p.A. e non alla incorporante Ing Bank N.V., nonostante il relativo atto di fusione fosse stato trascritto nel registro delle imprese anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata.

Adattando al caso in esame l’insegnamento di Cass., Sez. V, sent. n. 21161/2008, Rv. 604366-01, questa Corte ritiene di condividere il principio secondo il quale se una società viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di secondo grado e il suo procuratore non dichiara in udienza l’avvenuta fusione o non la notifica all’altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto, di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti. Pertanto, non constando essere intervenuta l’interruzione del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, nè la notifica dell’atto di fusione all’odierna ricorrente, l’eccezione deve essere respinta.

2. In secondo luogo, si deduce l’improcedibilità del ricorso in ragione del fatto che non sarebbe stata depositata l’istanza della richiesta di trasmissione dei fascicoli.

A tal proposito, questa: Corte ha già avuto modo di chiarire che l’omessa menzione, nel ricorso per cassazione del deposito dell’avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, non determina l’improcedibilità del ricorso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell’incarto processuale e nell’indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 12753/1999). Pertanto, rilevato che non ricorrono nel caso in esame le condizioni anzidette, anche questa eccezione deve essere respinta.

3. In ultimo, si deduce l’improcedibilità del ricorso, notificato a mezzo pec, per mancanza della sottoscrizione autografa sulla copia cartacea depositata in cancelleria.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l’originario ricorso, formato analogico, e la procura che ad esso accede, entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino regolarmente depositate in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità con firma autografa. Le dette formalità conferiscano difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica (cfr. Cass., VI, n. 19434/2019). Dunque, anche quest’ultima eccezione va respinta.

Sui motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata laddove, confermando la decisione del Tribunale, non ha provveduto a condannare le società appellate alla restituzione delle somme da esse già percepite in forza del contratto di leasing: invero, a prescindere dal fatto che in primo grado fosse stata o meno avanzata specifica domanda restitutoria subordinata all’accoglimento dell’eccezione di risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa, il giudice del merito avrebbe dovuto trarre, dall’intervenuta risoluzione del contratto, tutte le conseguenze dalla stessa discendenti per effetto dell’applicazione della relativa normativa di legge, consistenti nella restituzione delle rate riscosse ex art. 1526 c.c. e nella riduzione della penale ex art. 1384 c.c., e ciò in quanto la ricorrente aveva ancorato la domanda restitutoria ad una pluralità di causae petendi, tra le quali, da ultima, proprio l’applicazione della normativa riferibile al contratto.

1.1 Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo la ricorrente adempiuto all’onere di indicare gli atti processuali e i documenti dai quali si evincerebbe il preteso ancoraggio della domanda restitutoria all’applicazione della normativa riferibile al contratto e quindi agli effetti della risoluzione in genere, compresa quella derivarte da clausola risolutiva espressa (cfr. da ultimo Cass., 1, ord. 28184/2020). In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè la motivazione del rigetto, di cui all’impugnata sentenza, è ancorata a plurime rationes decidendi la più parte delle quali non sono investite da censura: sulla validità delle clausole, e tra esse di quella di risoluzione espressa del contratto, si è formato il giudicato, non avendo la ricorrente censurato espressamente il relativo capo di sentenza; così come vi è stata acquiescenza sul rigetto delle domande restitutorie non connesse alla clausola risolutiva espressa. Occorre anche sottolineare che il motivo, così come prospettato dalla ricorrente, si risolve in una doglianza circa l’omessa pronuncia in ordine alla domanda restitutoria, doglianza che avrebbe dovuto essere veicolata tramite il vizio di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c.. Essendosi, invece, la ricorrente limitata ad argomentare sulla violazione di legge, anche per questo motivo la censura è inammissibile (cfr. Cass., U., n. 17531/2013; cfr., da ultimo, Cass., 2, n. 10862/2018).

2-3 Con il secondo e col il terzo motivo di ricorso – nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente formula due distinte censure. In primo luogo censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento della natura usuraria del tasso di interesse contrattuale nonostante la ricorrente avesse prodotto una relazione finanziaria circa il superamento del tasso usurario come confermato dalla sentenza di questa Corte Cass. n. 5286 del 22/4/2000. In secondo luogo censura il compendio decisorio laddove ha ritenuto non provato il preteso superamento del tasso soglia.

2-3. Le censure sono entrambe inammissibili, La prima è generica, priva di specificità, non rispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e non conforme alle indicazioni di questa Corte tant’è che la ricorrente non si è neppure preoccupata di indicare quale norma processuale sia stata in concreto violata. Peraltro, è noto che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto posto a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, comporta l’onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale (cfr. Cass., 6, n. 15676/2014) e la ragione per la quale questa abbia influito in modo di sterminante su contenuto della decisione di merito (cfr. Cass., 3, n. 22978/2015). Nel caso in esame, la ricorrente non ha affatto chiarito quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa, ma si è invece limitata a muovere generiche critiche all’iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale, le quali avrebbero dovuto essere veicolate tramite il vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che non è, tuttavia, configurato. La seconda censura è relativa al capo di sentenza che ha ritenuto non provata la tesi dalla ricorrente sul superamento del tasso soglia in conseguenza della marcata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di riferimento. Anche questa censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non rispettosi delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Invero, ai sensi della disposizione da ultimo citata, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass., 3, sent. n. 16655, 2016, R.v. 641486-01). Nel caso in esame, invece, parte ricorrente non si è preoccupata nè di fornire i dati necessari all’individuazione della collocazione della perizia in seno alla produzione relativa ai gradi dei giudizi di merito, nè di indicare la sede processuale in cui la perizia è stata prodotta, nè di trascriverne il contesto significativo ai fini della decisione (le rilevazioni del tasso soglia effettuate dai decreti ministeriali nel periodo di riferimento); tantomeno, parte ricorrente si è preoccupata di individuare in alcun modo l’atto in cui le controparti avrebbero “espressamente confermato la misura (superiore al tasso soglia) dei tassi corrispettivi e di mora applicati. (cfr. pag. 34 ricorso), nè ha provveduto a trascriverne i passaggi salienti.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cessazione, liquidate in Euro 10.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA