Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16605 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 05/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8963-2013 proposto da:

L.M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA MARIA

STOPPANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO COPPELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., G.P.C., G.L.,

F.M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato CAROLA IANARI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCELLO SUSINI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

IPPOCRATE 104, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOGINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE VERUNELLI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 181/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO per delega;

udito udito l’avv. LUIGI IANARI per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento 1 motivo.0

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/2/2012 la Corte d’Appello di Genova ha respinto il gravame interposto dalla sig. L.M.P. in relazione alla pronunzia Trib. Massa n. 73/07 di rigetto, per ravvisata decadenza L. n. 590 del 1965, ex art. 8 della domanda proposta nei confronti del sig. G.R. per sentir accertare il proprio diritto di prelazione agraria in relazione alla vendita di due appezzamenti di terreno siti a (OMISSIS), con quest’ultimo dalla proprietaria sig. Ca.An.Ma. stipulata con atto a rogito Notaio Morichelli del 31/8/2001.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi il sig. C.M., erede della defunta sig. Ca.An.Ma., e i sigg. F.M.T. ed altri, eredi del defunto sig. G.R., i quali ultimi hanno presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che si appalesa la necessità di provvedere al rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti del sig. C.L., non risultando al medesimo coerede della defunta sig. Ca.An.Ma. e litisconsorte necessario) ritualmente e tempestivamente notificato, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte dispone provvedersi all’integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso al sig. C.L. nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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