Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16605 del 05/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29588/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. AMEDEO

CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LAMPIASI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CATIA SALVALAGGIO;

– ricorrente –

contro

D.R.S., F.V.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso il decreto N. 58/20160 R.R. del

TRIBUNALE PER I MINORENNI di VENEZIA, depositato il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Pierfelice

Pratis, il qusir chiede che la Corte di Cassazione dichiari la

competenza del Tribunale per i minorenni di Venezia limitatamente

alla richiesta di modifica del collocamento della minore come

specificato in parte motiva.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con il decreto indicato in epigrafe, ha declinato la propria competenza, affermando la sussistenza di quella del giudice tutelare, in merito alla domanda proposta dal sig. M.C., il quale aveva chiesto – in via principale – una modifica di un precedente decreto del 18 ottobre 2013, l’affidamento “anche extradiurno della figlia minore M.A.M. ad una famiglia ritenuta all’uopo adeguata, con conseguente ed immediato allontanamento dalla famiglia materna, prevedendo altresì un programma di visite con i genitori naturali ed un percorso volto alla normalizzazione e al raggiungimento di un sano rapporto tra la stessa ed entrambi i genitori”;

il tribunale adito ha ritenuto sussistere la competenza del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., in quanto le richieste del padre, essendosi già dichiarata la decadenza di entrambi i genitori dalla potestà genitoriale, ed essendo stato nominato un tutore, comporterebbe una mera attuazione dei provvedimenti già adottati;

il M. ha proposto istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sostenendo che le proprie richieste, implicanti una nuova valutazione della situazione determinatasi a tre anni di distanza dal decreto del Tribunale per i minorenni che aveva tra l’altro disposto il collocamento eterofamiliare diurno della minore con rientro presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre, esulavano da una mera attuazione del suddetto decreto, del quale richiedevano una modifica, riservata alla competenza del tribunale per i minorenni;

nelle proprie conclusioni scritte il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni di Venezia limitatamente alla richiesta di modifica del collocamento della minore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’art. 337 c.c., stabilisce che il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni;

tale norma, quindi, non conferisce al giudice tutelare poteri decisori, che non siano soltanto applicativi delle condizioni della separazione, o statuizioni di tipo modificativo delle suddette condizioni o clausole, competenza – questa – spettante al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti d’incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni (Cass., 3 novembre 2000, n. 14360; Cass., 13 dicembre 1985, n. 6306);

la domanda proposta in via principale dal padre della minore riguarda una modifica significativa del precedente decreto del Tribunale per i minorenni, nel senso dell’estensione del collocamento eterofamiliare anche alle ore notturne, e, quindi, come conseguenza, una nuova disciplina – in caso di accoglimento – del diritto di visita; l’emanazione dei suddetti provvedimenti richiesti, pertanto, appartiene alla competenza del Tribunale per i minorenni, venendo ad incidere sulla previgente disciplina riguardante l’affidamento della minore e non involgendo la mera attuazione della stessa.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del presente regolamento, previa riassunzione nei termini di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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