Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16605 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/08/2020), n.16605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29033-2014 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO BONELLI, e GIANFRANCO

TOSCANO;

– ricorrente –

contro

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

TERESA OTTOLINI, e LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 475/2013 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 15/03/2013, R.G.N. 3540/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 15.3.13 il tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile la domanda dell’assistito S. al riconoscimento di rendita per malattia professionale, ritenendo prescritto il diritto per decorso del termine triennale – ex art. 112 testo unico infortuni -, computato a decorrere dalla data di conoscenza della malattia e della sua derivazione causale dal lavoro, data che la sentenza impugnata ha ancorato alla data di una CTU espletata in primo grado nell’ambito di altro giudizio instaurato dal lavoratore verso il datore.

2. Avverso tale sentenza, rispetto alla quale la Corte di Appello di Salerno con provvedimento del 4.6.14 ha dichiarato inammissibile l’appello, l’assistito propone per due motivi ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 112 testo unico infortuni, per avere il giudice della sentenza impugnata individuato il giudice, quale dies a quo del termine prescrizionale, un giorno diverso da quello indicato dalla parte che aveva eccepito la prescrizione.

4. Il motivo è infondato, avendo questa Corte già affermato in linea generale (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016, Rv. 640674 – 01) che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.

5. Con il secondo motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.- violazione dell’art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 112 testo unico infortuni, per avere la sentenza impugnata ritenuto di ancorare la conoscenza della malattia da parte dell’assistito ai fini del decorso del termine triennale alla data ricavata dalla consulenza tecnica, sebbene la CTU non abbia natura di mezzo di prova, trascurando inoltre che la parte onerata della relativa prova non aveva fornito alcuna prova al riguardo.

6. Il motivo è infondato, posto da un lato che nel giudizio previdenziale la consulenza medico legale ha un carattere percipiente (tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013, Rv. 625766 – 01) e, dall’altro lato, che nella specie la CTU richiamata nella sentenza impugnata, peraltro relativa ad altro giudizio, rileva in senso puramente obiettivo quale fatto all’esito del quale risulta la conoscenza della patologia da parte dell’assistito.

7. La sentenza impugnata è del resto in linea con le indicazioni di questa Corte, che ha ritenuto (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4069 del 21/03/2002, Rv. 553184 – 01; vedi pire Sez. L, Sentenza n. 4181 del 21/03/2003, Rv. 561306 01) che, al fine di stabilire l’inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell’assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l’accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell’espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova.

8. Un ultimo rilievo riguarda il riferimento che il ricorrente – pur non formulando uno specifico motivo di impugnazione sul punto – opera alla fine del ricorso ad una asserita interruzione del termine triennale, derivante da domanda amministrativa del 21.4.2008 che il ricorrente assume aver prodotto agli atti nel fascicolo di primo grado. Esaminando la deduzione nell’ambito della generale contestazione – operata dal ricorrente – della ratio decidendi della sentenza impugnata operata dal ricorrente, la Corte prende atto che la domanda in discorso non risulta affatto versata in atti e non può dunque essere considerata.

9. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INAIL delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

 

 

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