Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16604 del 03/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/08/2020), n.16604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24465-2014 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA MIRANDA, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA GIGLI;

– ricorrente –

contro

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

LUCIANA ROMEO, e LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 03/12/2013, R.G.N. 437/2008.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 3.12.13, la Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, rigettava l’appello avverso sentenza del tribunale di Taranto che aveva respinto la domanda di I., ex dipendente Ilva, verso l’INAIL, volta alla attribuzione della rendita da inabilità permanente da malattia professionale (ipoacusia bilaterale).

2. In particolare, la corte territoriale ha tratto dalla CTU espletata in secondo grado elementi diagnostici per escludere l’origine professionale della malattia, in ciò superando tuttavia le conclusioni del CTU medesimo (che aveva parlato di “un’ipotesi ampiamente opinabile” di danno quantificabile nella misura del 9%) in ordine alla configurabilità di tecnopatia, ed ha fatto riferimento alle conclusioni della CTU di primo grado (che aveva escluso una patologia rilevante di origine lavorativa).

3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, che non avrebbe spiegato la mancata adesione alle conclusioni del proprio consulente e l’adesione invece alla consulenza di primo grado.

5. La censura è inammissibile in relazione ai limiti del controllo di motivazione in Cassazione dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Il ricorso, infatti, non individua un fatto del carattere della decisività che sarebbe trattato trascurato dalla sentenza ma si limita a prospettare una diversa ricostruzione del materiale diagnostico, peraltro infondata, in quanto la Corte di Appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter aderire alla valutazione dal proprio ausiliario e di preferire quella effettuata dal merito in primo grado.

7. Infatti, la corte territoriale ha nella specie evidenziato gli elementi tecnici già descritti dal CTU in sede di appello che rendevano problematico il riconoscimento del carattere professionale della patologia, ed in particolare il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione dell’attività lavorativa, la mancanza di esami audiometrici nel periodo di esposizione a rischio, il carattere pantonale della perdita uditiva che non è tipica dell’ipoacusia da rumore, e l’insufficienza dei risultati degli esami documentati. Proprio da tali elementi la corte territoriale ha desunto elementi per non condividere le conclusioni del CTU in ordine alla configurabilità del danno, riportandosi invece alle conclusioni più coerenti del consulente di primo grado, con procedimento motivazionale corretto ed in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10816 del 09/07/2003, Rv. 564927 – 01).

8. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INAIL delle spese, che si liquidano in Euro 2000 per compensi professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020

 

 

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