Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16604 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16604 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 28158-2006 proposto da:
MOSCATELLI

ENRICO

(C. F.

MSCNRC29C131158T),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI
27, presso l’avvocato VENDITTI CARLO, rappresentato

Data pubblicazione: 03/07/2013

e difeso dall’avvocato COLUCCI MARIO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

AQUILANO

GIUSEPPE

(C.F.

QLNGPP32A021158E),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

1

113, presso l’avvocato FAGIOLO MARCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato STODUTO RAFFAELE, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

922/2005 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/03/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. COLUCCI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente,

l’Avvocato R.

STODUTO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso L

D’APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2005;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Aquilano chiedeva in via monitoria il pagamento
dell’importo di lire 209.151.050 portati da titoli
cambiari nei confronti di Enrico Moscatelli, deducendo

di aver dato all’ingiunto l’importo in questione a
titolo di mutuo. Il Moscatelli nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo deduceva la quasi
totale estinzione del debito mediante consegna di
assegni bancari alla moglie dell’ingiungente per
195.000.000 milioni di lire. Il giudice di primo grado
rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello, confermava
tale pronuncia.
A sostegno della decisione impugnata la Corte d’Appello
di Bari evidenziava che :

il pagamento effettuato con assegni bancari era

anteriore (23/10/89) alla data di formazione delle
cambiali (4/12/89);
– l’istanza di verificazione formulata fin dal primo
grado per dimostrare che le cambiali erano state
consegnate

in bianco e

riempite con la data

dall’ingiungente era del tutto irrituale e ininfluente
trattandosi di mezzo diretto esclusivamente a contestare
la veridicità della sottoscrizione di una scrittura
privata;

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- la non contrastata anteriorità temporale del pagamento
opposto a titolo estintivo del debito azionato in via
monitoria determina l’infondatezza dell’eccezione di
pagamento parziale;
– la parte appellata aveva, pur non essendo tenuta,

offerto traccia documentale dei pregressi rapporti tra
le parti al fine di giustificare l’avvenuta consegna
degli assegni, mentre la parte appellante non aveva
offerto alcun elemento contrastante tale assunto pur
avendo dedotto di aver prodotto documentazione contraria
non rinvenuta nel fascicolo di parte dalla Corte
d’Appello;
il

complessivo

quadro

probatorio

corroborato

dall’illogica mancata restituzione dei titoli cambiari
una volta intervenuto il pagamento del mutuo con gli
assegni in oggetto, rendeva superflua la prova
testimoniale articolata dal Moscatelli;
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione il Moscatelli affidandosi ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l’Aquilano. Il ricorrente
ha depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Con il motivo proposto, il Moscatelli ha dedotto la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione
all’art.

360 n.

5

cod.

proc.

civ.

per omessa,

insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di
primo grado ed assenza in motivazione di ogni
4

riferimento alle produzioni documentali, per non avere
la Corte d’Appello consentito l’accesso alla prova
testimoniale volta a dimostrare che il credito portato
dai titoli dedotti in giudizio era stato pagato e che la
data di emissione delle cambiali non era veritiera e per

avere ritenuto documentalmente non provata la
preesistenza di crediti del Moscatelli nei confronti
dell’Aquilano. A tale ultimo riguardo, in particolare,
il ricorrente rilevava che erroneamente il giudice di
secondo grado non aveva disposto il rinnovo del deposito
dei documenti espressamente prodotti a tal fine ma non
rinvenuti nel fascicolo di parte. Nel complesso veniva
lamentato che con la produzione degli assegni l’Aquilano
aveva rinunciato all’inversione dell’onere della prova,
prevista ex lege per le promesse di pagamento e,
conseguentemente avrebbe dovuto puntualmente dimostrare
il rapporto causale del credito azionato.
Il motivo, confusamente esposto sotto il doppio profilo
dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deve essere
qualificato come rivolto a censurare l’omessa,
insufficiente ed illogica motivazione della sentenza
impugnata sui punti sopra indicati. A tale riguardo deve
osservarsi che la Corte d’Appello di Bari ha
esaurientemente e puntualmente argomentato proprio su
tali profili, evidenziando, da un lato, che
l’anteriorità dei pagamenti opposti dal Moscatelli,
5

rispetto alla data, non confutata e non confutabile con
l’istanza di verificazione, apposta sui titoli oggetto
del decreto ingiuntivo, ne imponeva l’imputabilità ad
altri rapporti come indicato dalla parte ingiungente,
dall’altra che i documenti relativi a trasferimenti

superare tale decisiva sequenza cronologica. Da tale
premessa logica, non scalfita dal motivo di ricorso,
rivolto esclusivamente ad un inammissibile riesame dei
fatti, sono conseguite, del tutto coerentemente e
sostenute da motivazione stringente ed adeguata, la
valutazione di superfluità delle prove testimoniali e
delle prove documentali allegate e rinvenute in atti.
Infine, deve osservarsi che anche sulla dedotta rinuncia

n

all’inversione dell’onere della prova da parte
dell’Aquilano,

la Corte d’Appello ha fornito una

motivazione del tutto adeguata ed esauriente, osservando
che i documenti prodotti dall’ingiungente erano
esclusivamente finalizzati ad attestare la radicale
assenza delle ragioni creditorie opposte dal Moscatelli
e non a fornire il titolo causale del credito azionato,
fondato su un successivo mutuo.
In conclusione il ricorso deve essere respinto con
applicazione del principio della soccombenza in ordine
alle spese di lite.
P.Q.M.
6

immobiliari e cogestione societaria erano inidonei a

La Corte,
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a
pagare alla parte resistente le spese del presente
procedimento che liquida in E. 10300 per compensi ed E
200 per esborsi oltre accessori di legge.

Il Presidente

Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2013

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