Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16603 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

U.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI

N. 37, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/08/2007 R.G.N. 263/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito l’Avvocato CIOCIOLA ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata 1 del 7 agosto 2007 la Corte d’appello di Brescia confermava la statuizione resa dal Tribunale di Mantova con cui era stata rigettata l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto le differenze retributive spettanti all’ufficiale giudiziario F. U. per il periodo dal 10 dicembre 2002 al 31 dicembre 2004 in forza di precedente sentenza resa tra le parti, con cui era stato riconosciuto il diritto a queste differenze per il precedente periodo dal 22 novembre 1998 al 9 dicembre 2002. La Corte territoriale affermava l’esistenza della prova scritta a sostegno dell’ingiunzione, non solo in forza della sentenza precedente, ma anche a causa del perdurante svolgimento delle superiori mansioni che davano titolo alle differenze retributive, mentre riteneva irrilevante il fatto che il provvedimento di organizzazione dell’ufficio non contemplasse espressamente la qualifica, non prevedeva cioè un posto di qualifica di ottavo livello nella pianta organica, nei casi in cui si contemplava però lo svolgimento di mansioni corrispondenti. Ed infatti, una volta che per accordo sindacale si era concordato di attribuire un livello superiore, con maggiori retribuzioni, all’espletamento di determinate mansioni, non può ritenersi rimesso alla discrezionalità della Amministrazione di dare attuazione a detto accordo, anche in mancanza di individuazione in pianta organica della posizione superiore. La Corte affermava altresì che il ricorrente aveva dimostrato di svolgere le mansioni corrispondenti al profilo professionale 292. Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con un motivo. L’ U. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Ministero denunzia violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, del CCNL Comparto Ministeri e di quello integrativo per il Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000. Sostiene il ricorrente che le attività svolte dagli ufficiali giudiziali a diretto contatto con il pubblico non sono assimilabili agli “uffici di rilevanza esterna” e quindi non rientravano nella ottava ma nella settima qualifica funzionale; dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego competeva l’inquadramento in area C, posizione economica C1, perchè la Corte territoriale non avrebbe considerato il disposto del contratto collettivo integrativo del personale del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 e quindi non avrebbe tenuto conto del fatto che per la dirigenza degli uffici Nep si esclude l’acquisizione da parte del personale inquadrato in C1 della posizione C2/C3 anche nel caso di svolgimento di funzioni dirigenziali, in assenza della previsione in organico di tali posizioni.

Il ricorso è improcedibile per mancato deposito del contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, su cui il ricorso si fonda.

E’ stato infatti affermato ( tra le tante Cass. n. 8231 del 11/04/2011) che ” In tema di giudizio per cassazione, l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8″.

In mancanza della pubblicità legale, il contratto integrativo invocato doveva essere allegato al ricorso. Al riguardo è stato ritenuto (Cass. n. 3689 del 15/02/2011) che , “A norma dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio “a quo”, a norma del medesimo art. 369, comma 3″.

Con l’ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile”.

Nella specie non si è neppure indicato che il contratto integrativo era stato prodotto nel fascicolo di merito, onde il ricorso è improcedibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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