Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16603 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. III, 11/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37866/2019 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COPENAGHEN

10, presso lo studio dell’avvocato MARIA CLARA COLLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO MARIA CASTELVECCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 675/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- D.B. è cittadino della Guinea, di etnica (OMISSIS), e dunque avversa ad altre etnie dominanti, le cui violenze, causate soprattutto dal sostegno dato dalla famiglia del ricorrente al partito di opposizione, hanno indotto quest’ultimo a fuggire: per quattro volte, egli racconta, i membri di etnie opposte sono penetrati in casa sua, usando violenza ai suoi familiari.

2.- Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato il ricorso non credendo al racconto ed escludendo che il rimpatrio in Guinea possa costituire per il ricorrente motivo di pericolo o di persecuzione.

3. D.B. ricorre con due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia sia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che della L. n. 25 del 2008, art. 21.

In sostanza, le rationes contestate sono due ed attengono a due diversi profili.

Quanto al primo, si censura il giudizio di credibilità, ed in particolare la ratio che lo ha ispirato, ossia l’assenza di riscontri probatori al racconto, e si obietta che essi non servono, dovendo il racconto essere valutato alla luce dei criteri di cui al citato comma 5; quanto al secondo, si censura la valutazione svolta in ordine alla negata situazione di conflitto armato in Guinea, per difetto di riferimenti specifici.

Il motivo è fondato.

Quanto alla prima censura, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14674/2020).

La corte di merito ha disatteso questa regola ritenendo il racconto poco credibile in quanto “non suffragato da specifici elementi di prova”, che invece non sono necessari, non essendo richiesto che lo straniero provi ciò che afferma, data la difficoltà di tale prova, ma essendo sufficiente una allegazione di fatti coerenti e credibili in base ai criteri di legge.

Quanto alla seconda censura il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019, Cass. 8819/2020; Cass. 9231/2020).

Anche sotto tale aspetto la corte di merito ha disatteso la regola di giudizio sopra richiamata, avendo fornito un giudizio apodittico sulla situazione della Guinea, senza motivarlo e soprattutto senza indicare le fonti da cui ha tratto il suo convincimento.

5.- Con il secondo motivo si denuncia in particolare violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, oltre che omesso esame di un fatto rilevante e controverso.

Il ricorrente aveva invocato la protezione umanitaria, adducendo, tra l’altro, una sua condizione di salute, che egli dimostra di avere prospettato in appello.

Ritiene che la corte non abbia svolto alcuna valutazione in merito, non valutando il documento attestante un diabete in forma grave e non effettuando neanche la valutazione comparativa.

Il motivo è fondato.

Nella valutazione dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno, la corte di merito è tenuta a valutare la situazione personale del ricorrente e comunque la situazione del paese di rimpatrio, operando, se del caso, una comparazione tra le due (Cass. Sez. un. 29459/2019). Nella valutazione della situazione personale deve dar conto dei documenti offerti dallo straniero a sostegno della domanda.

La corte di appello in questo caso si è limitata a dire che “non sussistono neppure i presupposti per la protezione umanitaria” senza altro aggiungere, cosi che è fondata anche la censura formalmente rubricata come di omesso esame, ma che, di fatto, è di omessa motivazione, non essendo state espresse le ragioni del rigetto, in alcun modo, ossia vertendosi in un caso di difetto assoluto di motivazione.

Il ricorso va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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