Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16603 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. III, 05/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28609-2013 proposto da:
S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO
FERGOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO VALENTI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M.A., P.V., ARTIGIANEDILE DI
B.C. E S. SNC, P.I.;
– intimati –
Nonchè da:
S.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SERANI,
rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO STOCHINO, SELVINO
BECCARI giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale –
e contro
S.G. (OMISSIS), P.V., ARTIGIANEDILE DI
B.C. E S. SNC P.I.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1273/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 08/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l’Avvocato MAURIZIO VALENTI;
udito l’Avvocato MARIO PISELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che nella presente causa è stato presentato ricorso principale da S.G. e ricorso incidentale da S.M.A.;
rilevato che tra gli intimati di entrambi i ricorsi si annovera P.I., nei cui confronti, però, non si sono perfezionate le notifiche dei ricorsi suddetti;
rilevato, in particolare, che la notifica del ricorso principale al Perico è stata tentata a mezzo posta, ma dalla cartolina di ricevimento del 9 dicembre 2013 emerge che l’intimato è risultato irreperibile;
rilevato che analogo è stato l’esito del tentativo di notifica – sempre a mezzo posta – del ricorso incidentale, alla luce della cartolina di ricevimento del 24 gennaio 2014;
rilevato che il P., per quel che si evince dagli atti, appare interessato a esercitare il suo diritto di difesa rispetto ad entrambi i ricorsi, ciascuno dei quali attiene a domanda di condanna per manleva introdotta in primo grado sia da parte del ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale: e nessuna di queste due domande è mai stata oggetto di rinuncia, nè è già stata coperta da giudicato;
ritenuto pertanto che sia necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, così da consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P. a cura sia del ricorrente principale sia della ricorrente incidentale nel termine che allo scopo si concede in dispositivo.
PQM
Rilevato che va integrato il contraddittorio nei confronti di P.I. a cura sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, rinvia a nuovo ruolo la causa assegnando il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016