Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16603 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 05/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28609-2013 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO

FERGOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO VALENTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.A., P.V., ARTIGIANEDILE DI

B.C. E S. SNC, P.I.;

– intimati –

Nonchè da:

S.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SERANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO STOCHINO, SELVINO

BECCARI giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

S.G. (OMISSIS), P.V., ARTIGIANEDILE DI

B.C. E S. SNC P.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1273/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MAURIZIO VALENTI;

udito l’Avvocato MARIO PISELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che nella presente causa è stato presentato ricorso principale da S.G. e ricorso incidentale da S.M.A.;

rilevato che tra gli intimati di entrambi i ricorsi si annovera P.I., nei cui confronti, però, non si sono perfezionate le notifiche dei ricorsi suddetti;

rilevato, in particolare, che la notifica del ricorso principale al Perico è stata tentata a mezzo posta, ma dalla cartolina di ricevimento del 9 dicembre 2013 emerge che l’intimato è risultato irreperibile;

rilevato che analogo è stato l’esito del tentativo di notifica – sempre a mezzo posta – del ricorso incidentale, alla luce della cartolina di ricevimento del 24 gennaio 2014;

rilevato che il P., per quel che si evince dagli atti, appare interessato a esercitare il suo diritto di difesa rispetto ad entrambi i ricorsi, ciascuno dei quali attiene a domanda di condanna per manleva introdotta in primo grado sia da parte del ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale: e nessuna di queste due domande è mai stata oggetto di rinuncia, nè è già stata coperta da giudicato;

ritenuto pertanto che sia necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, così da consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P. a cura sia del ricorrente principale sia della ricorrente incidentale nel termine che allo scopo si concede in dispositivo.

PQM

Rilevato che va integrato il contraddittorio nei confronti di P.I. a cura sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, rinvia a nuovo ruolo la causa assegnando il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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