Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16603 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14876/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BANCO DI SANTO SPIRITO, presso lo studio GNOSIS FORENSE S.R.L.,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. 648/2016 Cron. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 16 maggio 2016, con il quale è stato confermato il provvedimento del giudice delegato che aveva disatteso la domanda di insinuazione nello stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) proposta dalla ricorrente;

il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

la Corte territoriale ha confermato l’esclusione dei crediti vantati da Equitalia, operata dal giudice delegato per la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento, indicate negli estratti di ruolo allegati alla domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, ritenendo insufficienti, a tal fine, i soli estratti di ruolo;

Ritenuto che:

l’ammissione al passivo dei crediti tributari sia richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 31/05/2011, n. 12019; Cass. 17/03/2014, n. 6126; Cass. 11/11/2016, n. 23110);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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