Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16603 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16603 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26598-2007 proposto da:
BANCO DI SICILIA S.P.A.

(c.f. 05102070827), in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO

Data pubblicazione: 03/07/2013

271, presso l’avvocato ALBA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
2013

ricorso;
– ricorrente –

511.

contro
I.

GIANDINOTO FRANCESCO, GIANDINOTO IGNAZIO, CAFISO

1

ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

,

MONTESQUIEU 28/F, presso il dott. ing. BONACCORSI
ARMANDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCHESE SALVATORE, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

978/2006 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO ALBA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso. 1-

k

2

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Catania,
in riforma della pronuncia di primo grado, revocava
l’ordinanza (avente valore ed efficacia di sentenza) con
la quale il giudice unico del tribunale di Caltagirone

aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo pendente tra la s.p.a. Banco di
Sicilia, in qualità d’ingiungente e Francesco ed Ignazio
Giandinoto unitamente ad Angela Cafisio, in qualità di
ingiunti, per avere gli opponenti riassunto il
procedimento, dopo la dichiarazione di fusione per
incorporazione del predetto Banco di Sicilia nella s.p.a.
Capitalia, nei confronti del cessionario del ramo
d’azienda, successore a titolo particolare del diritto
controverso, invece che del successore a titolo
universale. A seguito della revoca dell’estinzione, il
giudice di secondo grado disponeva la prosecuzione del
giudizio davanti al giudice di primo grado per la
prosecuzione del processo e l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Capitalia.
A sostegno della decisione, n. 978 del 2006, la Corte
aveva affermato, per quel che ancora interessa, che la
riassunzione nei confronti del successore a titolo
particolare aveva provocato non l’estinzione del processo
per l’inutile consumazione del termine perentorio previsto
3

dalla legge ma un mero vizio di costituzione del rapporto
processuale emendabile mediante l’ordine d’integrazione
del contraddittorio. Il cessionario del ramo d’azienda non
poteva, infatti, essere ritenuto, secondo la sentenza
impugnata, un soggetto processualmente irrilevante, ben

potendo il procedimento riassunto nei confronti del
successore a titolo universale proseguire nei confronti
del successore a titolo particolare, tenuto conto del
potere di proporre appello da parte dell’avente causa ex
art. 111 cod. proc. civ. Tale soggetto processuale, in
conclusione, potendo esercitare poteri processuali
autonomi non poteva ritenersi del tutto estraneo al
processo riassunto, come erroneamente ritenuto dal primo
giudice.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
il Banco di Sicilia s.p.a. affidandosi a due motivi. Hanno
resistito con controricorso Francesco ed Ignazio
Giandinoto nonché Angela Cafisio, i quali hanno altresì
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I

motivi

possono

essere

trattati

congiuntamente,

risultando logicamente connessi.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt.
110 e 111 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione ex
art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte
d’Appello di Catania erroneamente ritenuto riassunto il
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giudizio

mediante

la

notificazione

dell’atto

di

riassunzione al successore a titolo particolare invece che
a quello a titolo universale. Il diritto controverso,
secondo la parte ricorrente non sarebbe pervenuto al Banco
di Sicilia società per azioni attraverso un originario ed

unico trasferimento proveniente dall’incorporato Banco di
Sicilia ma soltanto attraverso un’ulteriore cessione
effettuata dal successore a titolo universale, Capitalia
s.p.a., esclusivo legittimato passivo in sede di
riassunzione.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.
300, 302 e 305 cod. proc. civ. per avere il giudice
d’appello ritenuto sufficiente ad impedire l’estinzione
del processo il deposito dell’atto di riassunzione nel
termine semestrale applicabile ratione temporis, essendo
altresì mancata una richiesta di proroga da parte degli
opponenti. Peraltro, viene aggiunto dalla parte
ricorrente, il termine per la rinnovazione della
notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., può
essere assegnato solo nell’ipotesi di notificazione nulla
e non quando non sia stato correttamente individuato il
contraddittore necessario.
Ha conseguentemente errato la Corte d’Appello nel ritenere
che la riassunzione nei confronti del successore a titolo
particolare abbia determinato una situazione di
litisconsorzio necessario nei confronti del successore a
5

titolo universale dal momento che, nella specie, il dante
causa del successore a titolo particolare non era
l’originaria parte del processo ma il suo successore a
titolo universale.
La

riassunzione

è,

secondo

la

parte

ricorrente,

intervenuta illegittimamente per saltum, ignorando il
passaggio necessario con il successore a titolo
universale.
Devono essere preliminarmente affrontate le eccezioni
d’inammissibilità del ricorso prospettate dalla parte
contro ricorrente. La prima, relativa al difetto dello jus
postulandi in capo alla parte ricorrente per essere la
procura speciale ad litem stata conferita dal responsabile
dell’Ufficio Crediti e non dal legale rappresentante della
s.p.a. Banco di Sicilia è manifestamente infondata dal
momento che il potere rappresentativo contestato risulta
conferito espressamente dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 27/1/2006. Deve rilevarsi, peraltro, che
nessuna censura è stata specificamente prospettata in
ordine all’esistenza, alla validità ed efficacia di tale
ultimo atto.
L’altra

censura

d’inammissibilità

relativa

alla

formulazione dei quesiti di diritto è fondata solo
limitatamente alla parte del primo motivo riguardante il
vizio di motivazione, in quanto dai quesiti esaminati non
risulta la formulazione della sintesi del motivo richiesta
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per tale tipologia di vizio dall’art. 366 bis cod. proc.
civ., ratione temporis applicabile. Gli altri quesiti
ancorché sovrabbondanti, rappresentano in modo adeguato le
censure di violazione di legge che la parte ricorrente ha
prospettato. L’inammissibilità per superfluità si può,

conseguentemente limitare agli ultimi due ma gli altri
sono sufficienti a sostenere la piena ammissibilità dei
due motivi di ricorso in ordine al vizio ex art. 360 n. 3
cod. proc. civ.
Tali due motivi, da trattarsi congiuntamente per logica
connessione, devono essere respinti per infondatezza.
Secondo il fermo orientamento di questa Corte :
“In tema di interruzione del processo, una volta eseguito
tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con
la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto
processuale, quiescente, è ripristinato con integrale
perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal
fine l’eventuale errore sulla esatta identificazione della
controparte contenuto nell’atto di riassunzione, che
opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è
valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art.
156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi
sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far
proseguire. Pertanto, in caso di fusione per
incorporazione fra società,

seguita dalla cessione

dell’azienda dalla società incorporante ad altro soggetto,
7

ove il processo sia stato interrotto a causa della
,

fusione, è sufficiente – al fini della tempestività della
riassunzione e per evitare l’estinzione del processo – il
deposito, presso la cancelleria del giudice, dell’atto di
prosecuzione del giudizio, ancorché questo sia stato

notificato soltanto nel confronti del cessionario
dell’azienda e successore a titolo particolare nel diritto
controverso, potendo l’incompletezza del contraddittorio
essere sanata dal giudice attraverso l’ordine di
integrazione del contraddittorio nel confronti della
società incorporante, successore a titolo universale.
(Cass.17679 del 2009 cui è seguita la conforme 1016 del
..

2013).

Alla

luce

dell’orientamento

soprarichiamato,

relativo a fattispecie identica a quella formante oggetto
del presente giudizio, la riassunzione nei confronti del
successore a titolo particolare nel rapporto controverso
invece che del successore a titolo universale, non
determina un’ipotesi d’inesistenza della notificazione,
come ritiene la parte ricorrente, non potendo il
destinatario dell’atto essere ritenuto del tutto diverso
rispetto all’esatta identificazione del contraddittore
essendo, al contrario, il titolare del rapporto giuridico
dedotto in giudizio, in quanto cessionario del ramo
d’azienda relativo al recupero crediti. Peraltro il
successore a titolo particolare ha ampi poteri
.

processuali, potendo incontestatamente proporre appello
8

avverso la sentenza emessa nei confronti del dante causa
in primo grado.(Cass. 6444 del 2009; 11375 del 2010—)
Va osservato, infine, che, alla stregua del consolidato
indirizzo di questa Corte, è del tutto sufficiente la
tempestività del deposito dell’atto di riassunzione nel
termine semestrale applicabile ratione temporis, ben
potendo la valida ed efficace instaurazione
contraddittorio intervenire successivamente alla
perenzione del termine medesimo, quando lo svolgimento di
un’attività notificatoria, ancorché invalida sia stato
eseguito. (Cass. 13683 del 2012)
In conclusione il ricorso deve essere respinto con
applicazione del principio di soccombenza in ordine al
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente procedimento che liquida in E
2000 per compensi oltre ad E 200 per esborsi ed accessori
di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2013.

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